sonsolofrottoledgl il 06/10/06 alle 13:59 via WEB
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1968 indirizzata agli Stati membri riguardante le modalità amministrative dell'applicazione dell'articolo 7 del protocollo relativo alle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi
(68/197/CEE)
In virtù del protocollo relativo alle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi, gli Stati membri si sono impegnati di accordare a tali prodotti (voci tariffarie 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 e 27.14) i vantaggi tariffari risultanti dall'associazione delle Antille olandesi alla Comunità, alle condizioni previste dal protocollo.
Gli articoli 3 e 4 del protocollo prevedono la possibilità di introdurre o reintrodurre, qualora le importazioni dalle Antille olandesi provocassero difficoltà reali sul mercato di uno o piú Stati membri, i dazi doganali applicabili a dette importazioni fino al livello dei dazi applicabili alle importazioni degli stessi prodotti provenienti da paesi terzi.
L'articolo 7 precisa che, per l'esecuzione del protocollo, la Commissione è tenuta a seguire l'andamento delle importazioni negli Stati membri di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi.
Per poter disporre degli elementi atti a giustificare l'eventuale ricorso alle misure di salvaguardia previste dal protocollo, la Commissione dev'essere in grado di conoscere l'ammontare delle importazioni di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi a cui è stato accordato, in virtú dell'articolo 2 del protocollo, il trattamento preferenziale.
Le importazioni in questione sono soggette, negli Stati membri, a procedure di registrazione che offrono garanzie sufficienti per seguire il loro andamento.
Soltanto i casi di riesportazioni dei prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi, o di riesportazioni di prodotti ottenuti da «feedstocks» importati da quelle isole, potrebbero sfuggire alla sorveglianza amministrativa dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati messi al consumo.
Per tutta una serie di ragioni, sarebbe sufficiente riservarsi la facoltà di rivedere la questione qualora dovesse profilarsi il pericolo di operazioni di riesportazione di questo genere.
A norma delle disposizioni del trattato, e in particolare degli articoli 5 e 155, la Commissione raccomanda quindi agli Stati membri:
1. di comunicare trimestralmente alla Commissione la quantità di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi che sono stati importati a partire dal 1 giorno del trimestre successivo al ricevimento di questa raccomandazione;
2. di comunicare queste informazioni alla Commisione al piú tardi due mesi dopo la fine del periodo trimestrale considerato;
3. d'informare la Commissione, quando lo Stato membro interessato ne abbia conoscenza, delle riesportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente raccomandazione, come pure d'informarla quando si pensa di effettuare esportazioni di questo tipo.
Queste informazioni riguarderanno ciascuna delle sottovoci tariffarie menzionate nell'articolo 1 del protocollo relativo alle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi, nonché, possibilimente a parte, le importazioni di «feedstocks» destinati a un determinato trattamento o ad una trasformazione chimica conforme alla decisione dell'8 maggio 1964 (1).
Fatto a Bruxelles. il 3 aprile 1968.
Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY
(Rispondi)
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