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Assegno di maternità 2013 dello stato e dei comuni

Post n°38 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
 

Assegno di maternità dello StatoI requisiti

Possono farne richiesta: la madre (o il padre) anche di un bambino in adozione, l’affidataria (o affidatario) preadottivo, l’adottante non coniugato, il coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva, l’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Bisogna avere la residenza in Italia e cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea oppure essere in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari.

La mamma lavoratrice deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione; se non è più lavoratrice deve aver svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e il periodo tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore a 9 mesi; se ha perso il lavoro (anche recesso volontario) durante il periodo di gravidanza, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Leggi anche se hai diritto a altri bonus per la famiglia: Bonus bebè 2013, come ottenerloMutui agevolati alla famigliaCome ottenere la carta acquistiPrestiti agevolati alla famigliaBonus bollette

Per il padre invece è richiesto:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  • se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
  • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
  • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
  • il minore sia soggetto alla sua potestà
  • il minore non sia in affidamento presso terzi
  • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

La domanda

La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

L’importo concesso

Per il 2013 l’importo dell’assegno è di 2059,43 euro (circolare Inps n. 22 dell’8 febbraio 2013.

Assegno di maternità dei comuni

L'assegno non si può cumulare con l’assegno di maternità statale. Può essere richiesto alle cittadine italiane, alle cittadine comunitarie e alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia.

Ogni singolo comune stabilisce i suoi requisiti reddituali, quindi bisognerà informarsi presso il proprio comune di residenza (oppure all’Inps della propria zona).

La domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

Quanto spetta

Secondo la circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2013, l’importo dell’assegno mensile di maternità concesso dai comuni, spettante per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 334,53 euro per cinque mensilità e quindi a 1672,65 euro complessivi.

Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, è pari a Euro 34.873,24.

 
 
 

Bonus bebè 2013 : per mamme lavoratrici

Post n°37 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
 

Quest'anno, nel 2014 e nel 2015 le mamme lavoratrici potranno presentare domanda per avere un contributo da 300 euro al mese per pagare le spese dell'asilo nido o quelle sostenute per la babysitter. La misura è prevista per facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità obbligatoria.

La mamma lavoratrice dovrà però rinunciare, per ogni mese di incentivo, al corrispondente periodo di astensione obbligatoria.

Il bonus per le mamme lavoratici è previsto dal decreto del ministero del lavoro del 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Le risorse messe a disposizione dallo stato sono 60 milioni di euro: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Se a fare richiesta per il bonus per sei mesi, saranno tutte le neomamme, i soldi basteranno per poco più di 11.000 madri lavoratrici. Una briciola se si pensa che l’anno scorso sono nati più di 500.000 bambini.

Il bonus, le condizioni per richiederlo

La mamma lavoratrice, al termine del congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, potrà richiedere, invece del congedo parentale, un contributo per pagare l'asilo nido o la babysitter. Il bonus è pari a 300 euro al mese, per un massimo di sei mesi.

Il bonus per la babysitter sarà erogato col sistema dei buoni lavoro, mentre quello per l'asilo nido sarà pagato direttamente alla struttura prescelta tra quelle accreditate e comprese in un apposito elenco che sarà istituito dall'Inps.

Il contributo sarà riproporzionato per le lavoratrici part-time, mentre per le mamme iscritte alla gestione separata dell'Inps sarà concesso per tre mesi.

Click day per inoltrare la domanda

Per partecipare alla richiesta bonus, sarà istituito un click day, ovvero un giorno per presentare domande per via informatica. Bisognerà specificare per quale tipologia di bonus si intende concorrere. La graduatoria sarà stilata sulla base della situazione economica delle richiedenti, come risulta dalle dichiarazioni Isee. La graduatoria sarà unica e su base nazionale

Il congedo per i papà

Il decreto ministeriale fissa anche le nuove regole per il congedo obbligatorio dei padri dipendenti: un giorno di permesso sarà pagato al 100%. Sono previsti altri due giorni di congedo obbligatorio, sempre pagati al 100%, concessi solo se la madre rinuncerà a due giorni della sua maternità obbligatoria. 

Nel 2013, altra novità per tutte le mamme e i papà: il congedo parentale ora si può utilizzare frazionato anche a ore, fino agli otto anni di età del bambino.

 
 
 

Bonus Mobili 2013

Post n°36 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
 

Il Bonus Mobili 2013 è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione o che lo saranno in futuro.

La misura è contenuta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che contiene diverse misure per il rilancio dell’edilizia tramite la promozione e la diffusione di interventi di riqualificazione energetica (per saperne di più, vai alla Pagina Speciale DETRAZIONE 65% e alla Pagina Speciale DETRAZIONE 50%).

In questa pagina saranno inseriti tutti gli articoli di aggiornamento e gli approfondimenti relativi alla specifica misura del Bonus Mobili. Invitiamo pertanto i lettori a consultare periodicamente la Pagina Bonus Mobili 2013 per essere costantemente informati su tutte le novità. L’agevolazione fiscale è in vigore dal 6 giugno 2013 e sarà valida fino al 31 dicembre 2013.

Le disposizioni relative al Bonus Mobili 2013 sono contenute all’art. 16 del DL 63/2013.

Approvato l’emendamento che estende anche ai grandi elettrodomestici e a quelli da incasso l’agevolazione fiscale prevista dal Bonus Mobili 2013, ma attenzione non da subito. Per ulteriori informazioni leggi Sì a Grandi Elettrodomestici e Pompe di Calore, ma non da subito.

Con la conversione in Legge dello Stato del Decreto 63/2013, sono ora acquistabili e detraibili anche i grandi elettrodomestici e le pompe di calore, inoltre possono accedere  al bonus anche gli inquilini, come spiegato nel post Bonus Mobili 2013, l’incentivo vale anche per l’inquilino.

I concetti chiave del Bonus Mobili 2013

Sono 4 i “concetti” essenziali legati al Bonus Mobili 2013, riassunti sinteticamente in questa sezione.

1. Detrazione 50%
La detrazione che può essere sfruttata per l’acquisto di mobili e arredi è stata fissata al 50%. La cifra massima che è possibile ottenere come sconto è di 5.000 euro su una spesa massima sostenuta di 10.000 euro. Esisteva anche una precedente versione risalente al 2009 del Bonus Mobili, ma molto meno conveniente (l’agevolazione prevista era solo del 20%).

2. Il numero delle rate
Il nuovo Bonus Mobili 2013 prevede che la cifra da portare in detrazione sia ripartita in 10 rate annuali di pari importo che potrà essere scontata tra gli aventi diritto. Come per quanto riguarda le disposizioni relative alla Detrazione 50% per le ristrutturazioni e alla Detrazione 65% per la riqualificazione energetica, anche per il Bonus Mobili non è previsto un periodo “corto” di ammortamento per i contribuenti over 75 o over 80.

3. Tetto di spesa
La spesa massima per l’acquisto di arredi che può essere portata in detrazione è stata fissata a 10.000 euro. Questa spesa è in aggiunta allo sconto fiscale che si ottiene con la Detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie che rimane fissata a 96.000 euro. Entrambe gli sconti fiscali (Bonus Mobili e Detrazione 50% ristrutturazioni) saranno valide fino al 31 dicembre 2013. Non sono previste ulteriori proroghe nel 2014.

A onore del vero, l’articolo 16 del DL 63/2013 non specifica una data di “scadenza” per il Bonus Mobili. In attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’attuale formulazione sembra escludere una fine dell’agevolazione. E la cosa, naturalmente, sembra molto improbabile.

4. Importo massimo della rata
Il conto è presto fatto. Chi porterà in detrazione il massimo importo di spesa coperto dal Bonus Mobili 2013 (10.000 euro) potrà beneficiare ogni anno e per 10 anni di una rata di sconto pari a 500 euro. Anche se il periodo di rientro è più lungo rispetto alla versione 2009 dell’agevolazione sugli arredi, l’importo della rata è decisamente più alto e conveniente.

Le FAQ sul Bonus Mobili 2013

In questa sezione pubblichiamo le domande e le relative risposte che gli esperti di FederlegnoArredo forniscono per chiarire i dubbi sull’applicazione del Bonus Mobili 2013. Va evidenziato come  tutte le informazioni sono da intendersi ad uso puramente informativo. Le stesse vengono rilasciate, in modo assolutamente non vincolante, in considerazione delle attuali conoscenze.

Acquisto dei mobili a SCIA già chiusa
Sto ristrutturando un appartamento per il quale a breve si eseguirà la comunicazione di fine lavori al Comune, per cui acquisterò i mobili successivamente, ossia quando la SCIA sarà già chiusa. Ho comunque diritto alla detrazione? È sufficiente acquistarli entro dicembre 2013 anche se a “ristrutturazione conclusa”?

Il decreto fa riferimento alle spese per ristrutturazione documentate e sostenute dal 26 giugno 2012, indipendentemente dalla data di inizio o fine lavori. Allo stato attuale, e in mancanza di chiarimenti ufficiali, riteniamo che sia possibile detrarre l’acquisto di mobili, purché la relativa spesa sia sostenuta entro il 31 dicembre 2013.

Acquisto dei soli mobili, senza lavori di ristrutturazione
La mia abitazione non è interessata da ristrutturazioni edilizie; nell’arredo della mia abitazione voglio sostituire alcuni mobili, posso usufruire della detrazione fiscale?

No, in questo caso non si può usufruire del Bonus Mobili 2013.

Tipologie di arredi ammessi al Bonus Mobili 2013
Fanno parte dei mobili per la detrazione solo i mobili fissi (come cucina, armadio a muro e bagno) oppure anche i mobili di arredamento, come (tavoli, sedie, divani, ecc….)?

Per il momento si suggerisce di fare riferimento alla comune accezione del termine “mobili”, per cui rientrano tutte le tipologie indicate. Vi sono dei dubbi, che ci si augura vengano chiariti dal Ministero in tempi brevi, su lampade e apparecchi di illuminazione, porte d’interni, elettrodomestici da incasso, parquet e tende.

Bonus e piccole ristrutturazioni
La detrazione per i mobili può essere applicata anche se i mobili acquistati sono relativi ad un appartamento oggetto di piccole ristrutturazioni? Faccio un piccolo esempio: l’acquisto di una nuova cucina può essere oggetto di detrazione se nell’appartamento, soltanto in una stanza, sono stati fatti piccoli lavori come la levigazione del pavimento, sostituzione di mattonelle e impianto elettrico?

I lavori, così come descritti, appartengono alla categoria delle manutenzioni ordinarie, quindi non beneficiano dell’agevolazione per le ristrutturazioni e, di conseguenza non si ha diritto al Bonus Mobili 2013.

Abbinamento alla ristrutturazione
Il Bonus Mobili deve necessariamente essere abbinato al vano da ristrutturare (stanza da letto o salone ecc.), o parliamo di ristrutturazione in generale della casa? Ad esempio, se ristrutturo il bagno, posso comprare una parete attrezzata nel salone o cambiare la cucina?

Secondo la nostra interpretazione, l’acquisto dei mobili non deve necessariamente abbinato ai locali ristrutturati.

Mobili artigianali e industriali
Vorrei sapere se il Bonus  verrà applicato anche ai mobili artigianali su misura o soltanto ai mobili industriali acquistabili nei negozi di arredi.

Anche i mobili su misura beneficiano dell’agevolazione.

Beneficiari del Bonus Mobili 2013
I potenziali beneficiari della detrazione sono tutti coloro che hanno sostenuto spese di ristrutturazione tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013?

Sì, non rileva la data di inizio lavori bensì la data del pagamento.

Applicabilità alla Detrazione 55%
Ho letto che: “possono fruire della Detrazione del 50% per i mobili tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni”, io al momento ho in corso la pratica per la detrazione del 55% per la sostituzione degli infissi esterni (presentata nel 2013), posso accedere anch’io al bonus o no?

No, perché, a nostro parere, il Bonus Mobili 2013 è collegato solamente all’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie.

Casi di convivenza
Ho ordinato una cucina per la casa dove andrò a convivere con il mio ragazzo (dove sono in corso lavori di ristrutturazione), visto che la cucina dovrò pagarla personalmente potrò detrarre la spesa anche se non sono il soggetto che ha presentato la pratica per le agevolazioni fiscali e non ho nemmeno la residenza anagrafica nella residenza oggetto della ristrutturazione?

No, perché ne beneficia il soggetto che, a sua volta, beneficia della detrazione per ristrutturazione edilizia.

Agevolazione in caso di locazione
Se le spese di ristrutturazione sono sostenute dal locatario, lo stesso può beneficiare del Bonus Mobili 2013?

Regime IVA
L’IVA rimane per i mobili sempre al 21%?

Sì, salvo aumento al 22% eventualmente decorrente dal 1° luglio 2013.

Bonus Mobili e lavori in proprio
Chi esegue lavori di ristrutturazione in proprio ha diritto al bonus per l’acquisto dei mobili?

Sì, purché in regola con i permessi in materia e abbia diritto alla detrazione per le ristrutturazioni (che normalmente riguarda le spese sostenute per l’acquisto di materiali)

Bonus Mobili 2013 e Detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie
Il bonus mobili di 10.000 euro è IN AGGIUNTA al massimale di 96.000 euro per ristrutturazione o è COMPRESO in tale massimale?

È in aggiunta.

Data di pagamento
Ai fini della detrazione fa fede esclusivamente la data di pagamento dei mobili (non hanno quindi alcuna influenza né la data dell’ordine, né la data della consegna, né la data della fattura)? Quindi l’acquisto di una cucina consegnata all’acquirente finale prima del 6 giugno 2013 il cui pagamento da parte dell’acquirente è stato effettuato dopo il 6 giugno 2013 può godere dell’agevolazione?

A nostro parere occorre fare riferimento al “criterio di cassa” quindi al momento del pagamento. È da notare che, allo stato attuale, non è chiarito se l’agevolazione decorre dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) oppure dal 1° luglio 2013 (data di entrata in vigore della proroga della detrazione al 50% per ristrutturazioni edilizie).

Credito al consumo
Nelle vendite di arredamento è molto frequente il ricorso al credito al consumo. I bonifici che provengono al rivenditore da parte delle società finanziarie, non provenendo direttamente dal cliente, danno comunque titolo all’ottenimento del bonus? Quali requisiti devono avere?

Sempre allo stato attuale, in attesa di chiarimenti ufficiali, riteniamo necessario il cosiddetto “bonifico parlante”, deve essere un bonifico bancario o postale che indichi il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e la causale del versamento. Queste formalità ci sembrano applicabili anche nel caso di un bonifico effettuato da società finanziaria.

I punti fermi di FederMobili

Rimaniamo in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che approfondisca meglio i vari aspetti “fumosi” dell’agevolazione per l’acquisto di arredi. Nel frattempo, FederMobili ha stilato una lista di Punti Fermi sul Bonus Mobili 2013 che invitiamo tutti i lettori a consultare.

Come funziona il Bonus Mobili 2013

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un post di sintesi con i concetti chiave del Bonus Mobili 2013 e alcune indicazioni sul funzionamento dello sconto previsto dal DL 63/2013. Sono due i punti importanti da tenere a mente per chi è intenzionato a sfruttare questa opportunità:

1. Le spese devono essere documentate, quindi occorre avere unaregolare fattura di acquisto e la ricevuta di pagamento con un sistema tracciabile come il bonifico bancario o postale; esattamente come per gli altri interventi edilizi agevolabili con la Detrazione 50%.

2. mobili acquistati devono essere utilizzati per l’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Come a dire: non c’è Bonus Mobili se non c’è una ristrutturazione edilizia di un appartamento.

Tutte le altre informazioni possono essere trovate leggendo il post dal titolo Detrazione 50% ristrutturazioni, ecco come funziona il Bonus Mobili.

Le esclusioni

Abbiamo voluto dedicare un post anche al tema delle “esclusioni” dal Bonus Mobili 2013. In altri termini, quali sono gli articoli e i mobili che, sicuramente, non saranno agevolati dalla detrazione prevista dal Governo? Lo scopriamo insieme, leggendo il post Bonus Mobili 2013: ecco quelli sicuramente esclusi dall’agevolazione.

Approvato, invece, un emendamento che estende anche agli elettrodomestici da incasso l’agevolazione fiscale del 50% prevista per le altre tipologie di arredi.

I dubbi principali

Abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento dai nostri lettori circa il funzionamento del Bonus Mobili 2013. Tra le domande, alcune sono state più frequenti di altre e abbiamo chiesto ai nostri esperti di fornirci le prime indicazioni operative che possono essere consultate nel postBonus Mobili nella Detrazione 50% ristrutturazioni: 3 cose da sapere, nella forma delle FAQ (Frequently Asked Questions).

Sulla data di decorrenza dei termini a partire dai quali si può sfruttare l’agevolazione fiscale per l’acquisto degli arredi e sui casi di inizio e fine lavori nel 2012 o nel 2013, abbiamo fornito interessanti e importanti chiarimenti nel post intitolato Bonus Mobili 2013, finalmente chiarita la decorrenza dei termini.

il Bonus Mobili 2013 può essere richiesto da chiunque stia eseguendo dei lavori di ristrutturazione rientranti in quelli ammessi alla Detrazione 50%, ossia quelli indicati dall’art. 16-bis, comma 1 del TUIR. Puoi leggere di cosa si tratta nel post Bonus Mobili, vale per qualsiasi spesa ammessa alla Detrazione 50%.

I pagamenti per il Bonus Mobili

L’articolo 16 del DL 63/2013, riferendosi al Bonus Mobili parla di “spese documentabili”. In apparenza questo significa che il pagamento degli arredi possa essere effettuato anche tramite assegno o carta di credito con la conservazione del relativo scontrino fiscale o fattura. Ne abbiamo parlato nel  post Bonus Mobili 2013, restano da sciogliere i nodi per pagamenti e durata.

Non si parla cioè del c.d. Bonifico Parlante, la modalità di pagamento obbligatoria per poter accedere ai benefici fiscali previsti dalla Detrazione 50% per le ristrutturazioni e per la Detrazione 65% per le riqualficazioni energetiche.

Rimane quindi, nella versione ufficiale del decreto legge, l’incognita sulla forma di pagamento necessaria. Una svista che sarà probabilmente corretta in sede di conversione del decreto o tramite una comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso nel post Bonus Mobili 2013: ecco le istruzioni per il pagamento con bonifico, forniamo delle indicazioni valide per acquistare gli arredi in maniera sicuramente valida per avere diritto all’agevolazione fiscale.

Recentemente, come si può leggere nel post Bonus Mobili 2013, è possibile anche pagando con finanziamento, FederMobili ha chiarito che l’agevolazione è usufruibile anche per quanti acquistano degli arredi utilizzando delle forme di finanziamento.

fonte:http://www.ediltecnico.it

 
 
 

ISEEU

Post n°35 pubblicato il 11 Settembre 2013 da patronato_caf
 

Che cos'è

L'I.S.E.E.U. è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Univesitario utilizzato da numerosi Atenei e/o da Enti per il diritto allo studio universitario per l'attribuzione di benefici a favore degli studenti universitari, come agevolazione tasse universitarie, borse di studio, posto alloggio, ...

Tale indicatore è determinato, previa applicazione, ove possibile, di abbattimenti del reddito e del patrimonio, dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare e rapportato alle caratteristiche del nucleo (coefficiente della Scala di Equivalenza). Il reddito ed il patrimonio di fratelli e/o sorelle dello studente sono considerati nel calcolo in misura pari al 50%.

Per l'I.S.E.E.U devono essere dichiarati anche il reddito ed il patrimonio, rispettivamente, percepiti e posseduto all'estero.

Tutti i cittadini che intendono richiedere delle agevolazioni universitarie riconosciute in base all'indicatore I.S.E.E.U. potranno presentarsi ad un CAF per la compilazione della domanda ed il calcolo dell'indicatore I.S.E.E.U..

Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare.

La DSU è composta dal modello base e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo familiare del richiedente.

Per il modello base sono da indicare:

  • la/e prestazione/i sociale/i agevolata/e ovvero l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità che il nucleo intende richiedere. Tale dato è puramente statistico.

I dati relativi al nucleo familiare sono:

  • residenza, con evidenza se l'immobile è di proprietà o condotto a seguito di contratto di locazione (in tale ultimo caso devono essere riportati i dati del contratto: intestatario, canone di locazione ed estremi di registrazione);
  • presenza di portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
  • presenza di nucleo familiare di figli minori e solo uno dei loro genitori;
  • presenza di nucleo familiare, in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori, questi ultimi abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione ovvero di nucleo familiare composto soltanto da un genitore e dai suoi figli minori e il genitore stesso abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi.

Prestazioni agevolate e di pubblica utilità

  • Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
  • Assegno di maternità;
  • Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
  • Mense scolastiche;
  • Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
  • Agevolazioni per tasse universitarie;
  • Prestazioni del diritto allo studio universitario;
  • Servizi socio sanitari domiciliari;
  • Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.;
  • Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas);
  • Altre prestazioni economiche assistenziali;

e qualsiasi altra prestazione che sarà erogata da un Ente facendo riferimento a tali Indicatori economici.

La DSU ha validità annuale per tutti i componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui, nel periodo di validità, intervengano fattori che mutano la composizione del nucleo o la situazione economica o nel caso in cui l'ente erogatore, per concedere la prestazione, richieda un I.S.E.E. con valori aggiornati rispetto alla dichiarazione precedente, anche se ancora valida, è possibile presentare una nuova DSU con dati modificati.

Documentazione

I dati del nucleo familiare, compresi quelli reddituali e patrimoniali, sono autocertificati dal cittadino che si assume, con la sottoscrizione della DSU, ogni responsabilità, civile e penale.

  • Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. del dichiarante
  • certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia anagrafico;
  • fotocopia della tessera sanitaria di tutti i componenti dello stato di famiglia ;
  • eventuale certificazione rilasciata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante l'handicap psicofisico permanente o l'invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
  • ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF (Modello UNICO - Modello 730). In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ultime certificazioni rilasciate da soggetti erogatori di redditi imponibili ai fini IRPEF (Modello CUD, ecc.). Il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della DSU;
  • documentazione relativa a redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi;
  • documentazione attestante il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi od elenchi (codice ABI per le banche, ecc.);
  • documentazione attestante il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, dei depositi e conti correnti bancari e postali;
  • documentazione attestante il valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
  • documentazione attestante il valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani od esteri, risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della DSU;
  • documentazione attestante il valore delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della DSU ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo;
  • documentazione attestante il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di sottoscrizione della DSU, per le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati, per le partecipazioni in società non azionarie e per le imprese individuali ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  • documentazione attestante il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione dellaDSU per le masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 415 del 1996;
  • documentazione attestante il valore corrente degli altri strumenti e rapporti finanziari nonché documentazione attestante l'importo dei premi complessivamente versati per i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, con esclusione dei contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della DSU non era esercitabile il diritto di riscatto;
  • visure catastali di terreni e/o di fabbricati posseduti, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della DSU;
  • documentazione attestante il valore venale in comune commercio dei terreni edificabili;
  • documentazione attestante l'ammontare dell'eventuale capitale residuo al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della DSU per mutui contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili;
  • qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, contratto di locazione registrato con relativi estremi di registrazione ed importo del canone di locazione alla data di sottoscrizione dellaDSU;
  • ultima DSU ancora in corso di validità annuale.
  • fotocopia documento d'identità dell'eventuale soggetto incaricato alla presentazione della domanda con delega del dichiarante.

Per la richiesta del Bonus energia elettrica e/o gas:

  • ultima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica;
  • fotocopia documento d'identità dell'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica;
  • ultima fattura relativa alla fornitura di gas naturale;
  • fotocopia documento d'identità dell'intestatario del contratto di fornitura di gas naturale;
  • ultima fattura relativa alla fornitura di gas naturale intestata al condominio in caso di fornitura centralizzata;
  • fotocopia documento d'identità dell'eventuale soggetto incaricato alla presentazione della domanda con delega del dichiarante.
 
 
 

mod. RED INPS

Post n°34 pubblicato il 11 Settembre 2013 da patronato_caf
 

RED/INPS

Assistenza alla compilazione ed invio telematico dei modelli all'INPS - Servizio gratuito

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

 

  • FOTOCOPIA DOCUMENTO DICHIARANTE E CONIUGE
  • REDDITI DICHIARANTE E CONIUGE (MOD. 730/UNICO/CUD ANNO CORRENTE)
  • DATA PER INTERO GG/MM/AAAA
    MATRIMONIO/VEDOVANZA -  SEPARAZIONE/DIVORZIO/ALTRO

 

 
 
 
 

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Si comunica che la "COMPILAZIONE" delle seguenti domande, sono riservate ai SOLI SOCI dell'Assocazione Per Pratiche di: 

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Il nostro CAF consente l'invio telematico di tutte le tipologie delle dichiarazioni fiscali, tra cui la scelta dell'8xmille, con l'unico obbligo che le dichiarazioni siano predisposte direttamente dal contribuente
 
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