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Post n°38 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
Assegno di maternità dello StatoI requisiti Possono farne richiesta: la madre (o il padre) anche di un bambino in adozione, l’affidataria (o affidatario) preadottivo, l’adottante non coniugato, il coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva, l’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori. Bisogna avere la residenza in Italia e cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea oppure essere in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari. La mamma lavoratrice deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione; se non è più lavoratrice deve aver svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e il periodo tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore a 9 mesi; se ha perso il lavoro (anche recesso volontario) durante il periodo di gravidanza, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto. Leggi anche se hai diritto a altri bonus per la famiglia: Bonus bebè 2013, come ottenerlo, Mutui agevolati alla famiglia, Come ottenere la carta acquisti, Prestiti agevolati alla famiglia, Bonus bollette Per il padre invece è richiesto:
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta. La domanda La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento. L’importo concesso Per il 2013 l’importo dell’assegno è di 2059,43 euro (circolare Inps n. 22 dell’8 febbraio 2013. Assegno di maternità dei comuni L'assegno non si può cumulare con l’assegno di maternità statale. Può essere richiesto alle cittadine italiane, alle cittadine comunitarie e alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia. Ogni singolo comune stabilisce i suoi requisiti reddituali, quindi bisognerà informarsi presso il proprio comune di residenza (oppure all’Inps della propria zona). La domanda La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno). Quanto spetta Secondo la circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2013, l’importo dell’assegno mensile di maternità concesso dai comuni, spettante per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 334,53 euro per cinque mensilità e quindi a 1672,65 euro complessivi. Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, è pari a Euro 34.873,24. |
Post n°37 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
Quest'anno, nel 2014 e nel 2015 le mamme lavoratrici potranno presentare domanda per avere un contributo da 300 euro al mese per pagare le spese dell'asilo nido o quelle sostenute per la babysitter. La misura è prevista per facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità obbligatoria. La mamma lavoratrice dovrà però rinunciare, per ogni mese di incentivo, al corrispondente periodo di astensione obbligatoria. Il bonus per le mamme lavoratici è previsto dal decreto del ministero del lavoro del 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Le risorse messe a disposizione dallo stato sono 60 milioni di euro: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Se a fare richiesta per il bonus per sei mesi, saranno tutte le neomamme, i soldi basteranno per poco più di 11.000 madri lavoratrici. Una briciola se si pensa che l’anno scorso sono nati più di 500.000 bambini. Il bonus, le condizioni per richiederlo La mamma lavoratrice, al termine del congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, potrà richiedere, invece del congedo parentale, un contributo per pagare l'asilo nido o la babysitter. Il bonus è pari a 300 euro al mese, per un massimo di sei mesi. Il bonus per la babysitter sarà erogato col sistema dei buoni lavoro, mentre quello per l'asilo nido sarà pagato direttamente alla struttura prescelta tra quelle accreditate e comprese in un apposito elenco che sarà istituito dall'Inps. Il contributo sarà riproporzionato per le lavoratrici part-time, mentre per le mamme iscritte alla gestione separata dell'Inps sarà concesso per tre mesi. Click day per inoltrare la domanda Per partecipare alla richiesta bonus, sarà istituito un click day, ovvero un giorno per presentare domande per via informatica. Bisognerà specificare per quale tipologia di bonus si intende concorrere. La graduatoria sarà stilata sulla base della situazione economica delle richiedenti, come risulta dalle dichiarazioni Isee. La graduatoria sarà unica e su base nazionale Il congedo per i papà Il decreto ministeriale fissa anche le nuove regole per il congedo obbligatorio dei padri dipendenti: un giorno di permesso sarà pagato al 100%. Sono previsti altri due giorni di congedo obbligatorio, sempre pagati al 100%, concessi solo se la madre rinuncerà a due giorni della sua maternità obbligatoria. Nel 2013, altra novità per tutte le mamme e i papà: il congedo parentale ora si può utilizzare frazionato anche a ore, fino agli otto anni di età del bambino. |
Post n°36 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
Il Bonus Mobili 2013 è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione o che lo saranno in futuro. La misura è contenuta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che contiene diverse misure per il rilancio dell’edilizia tramite la promozione e la diffusione di interventi di riqualificazione energetica (per saperne di più, vai alla Pagina Speciale DETRAZIONE 65% e alla Pagina Speciale DETRAZIONE 50%). In questa pagina saranno inseriti tutti gli articoli di aggiornamento e gli approfondimenti relativi alla specifica misura del Bonus Mobili. Invitiamo pertanto i lettori a consultare periodicamente la Pagina Bonus Mobili 2013 per essere costantemente informati su tutte le novità. L’agevolazione fiscale è in vigore dal 6 giugno 2013 e sarà valida fino al 31 dicembre 2013. Le disposizioni relative al Bonus Mobili 2013 sono contenute all’art. 16 del DL 63/2013.
Con la conversione in Legge dello Stato del Decreto 63/2013, sono ora acquistabili e detraibili anche i grandi elettrodomestici e le pompe di calore, inoltre possono accedere al bonus anche gli inquilini, come spiegato nel post Bonus Mobili 2013, l’incentivo vale anche per l’inquilino. I concetti chiave del Bonus Mobili 2013 Sono 4 i “concetti” essenziali legati al Bonus Mobili 2013, riassunti sinteticamente in questa sezione. 1. Detrazione 50% 2. Il numero delle rate 3. Tetto di spesa A onore del vero, l’articolo 16 del DL 63/2013 non specifica una data di “scadenza” per il Bonus Mobili. In attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’attuale formulazione sembra escludere una fine dell’agevolazione. E la cosa, naturalmente, sembra molto improbabile. 4. Importo massimo della rata Le FAQ sul Bonus Mobili 2013 In questa sezione pubblichiamo le domande e le relative risposte che gli esperti di FederlegnoArredo forniscono per chiarire i dubbi sull’applicazione del Bonus Mobili 2013. Va evidenziato come tutte le informazioni sono da intendersi ad uso puramente informativo. Le stesse vengono rilasciate, in modo assolutamente non vincolante, in considerazione delle attuali conoscenze. Acquisto dei mobili a SCIA già chiusa Il decreto fa riferimento alle spese per ristrutturazione documentate e sostenute dal 26 giugno 2012, indipendentemente dalla data di inizio o fine lavori. Allo stato attuale, e in mancanza di chiarimenti ufficiali, riteniamo che sia possibile detrarre l’acquisto di mobili, purché la relativa spesa sia sostenuta entro il 31 dicembre 2013. Acquisto dei soli mobili, senza lavori di ristrutturazione No, in questo caso non si può usufruire del Bonus Mobili 2013. Tipologie di arredi ammessi al Bonus Mobili 2013 Per il momento si suggerisce di fare riferimento alla comune accezione del termine “mobili”, per cui rientrano tutte le tipologie indicate. Vi sono dei dubbi, che ci si augura vengano chiariti dal Ministero in tempi brevi, su lampade e apparecchi di illuminazione, porte d’interni, elettrodomestici da incasso, parquet e tende. Bonus e piccole ristrutturazioni I lavori, così come descritti, appartengono alla categoria delle manutenzioni ordinarie, quindi non beneficiano dell’agevolazione per le ristrutturazioni e, di conseguenza non si ha diritto al Bonus Mobili 2013. Abbinamento alla ristrutturazione Secondo la nostra interpretazione, l’acquisto dei mobili non deve necessariamente abbinato ai locali ristrutturati. Mobili artigianali e industriali Anche i mobili su misura beneficiano dell’agevolazione. Beneficiari del Bonus Mobili 2013 Sì, non rileva la data di inizio lavori bensì la data del pagamento. Applicabilità alla Detrazione 55% No, perché, a nostro parere, il Bonus Mobili 2013 è collegato solamente all’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Casi di convivenza No, perché ne beneficia il soggetto che, a sua volta, beneficia della detrazione per ristrutturazione edilizia. Agevolazione in caso di locazione Sì Regime IVA Sì, salvo aumento al 22% eventualmente decorrente dal 1° luglio 2013. Bonus Mobili e lavori in proprio Sì, purché in regola con i permessi in materia e abbia diritto alla detrazione per le ristrutturazioni (che normalmente riguarda le spese sostenute per l’acquisto di materiali) Bonus Mobili 2013 e Detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie È in aggiunta. Data di pagamento A nostro parere occorre fare riferimento al “criterio di cassa” quindi al momento del pagamento. È da notare che, allo stato attuale, non è chiarito se l’agevolazione decorre dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) oppure dal 1° luglio 2013 (data di entrata in vigore della proroga della detrazione al 50% per ristrutturazioni edilizie). Credito al consumo Sempre allo stato attuale, in attesa di chiarimenti ufficiali, riteniamo necessario il cosiddetto “bonifico parlante”, deve essere un bonifico bancario o postale che indichi il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e la causale del versamento. Queste formalità ci sembrano applicabili anche nel caso di un bonifico effettuato da società finanziaria. I punti fermi di FederMobili Rimaniamo in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che approfondisca meglio i vari aspetti “fumosi” dell’agevolazione per l’acquisto di arredi. Nel frattempo, FederMobili ha stilato una lista di Punti Fermi sul Bonus Mobili 2013 che invitiamo tutti i lettori a consultare. Come funziona il Bonus Mobili 2013 Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un post di sintesi con i concetti chiave del Bonus Mobili 2013 e alcune indicazioni sul funzionamento dello sconto previsto dal DL 63/2013. Sono due i punti importanti da tenere a mente per chi è intenzionato a sfruttare questa opportunità: 1. Le spese devono essere documentate, quindi occorre avere unaregolare fattura di acquisto e la ricevuta di pagamento con un sistema tracciabile come il bonifico bancario o postale; esattamente come per gli altri interventi edilizi agevolabili con la Detrazione 50%. 2. I mobili acquistati devono essere utilizzati per l’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Come a dire: non c’è Bonus Mobili se non c’è una ristrutturazione edilizia di un appartamento. Tutte le altre informazioni possono essere trovate leggendo il post dal titolo Detrazione 50% ristrutturazioni, ecco come funziona il Bonus Mobili. Le esclusioni Abbiamo voluto dedicare un post anche al tema delle “esclusioni” dal Bonus Mobili 2013. In altri termini, quali sono gli articoli e i mobili che, sicuramente, non saranno agevolati dalla detrazione prevista dal Governo? Lo scopriamo insieme, leggendo il post Bonus Mobili 2013: ecco quelli sicuramente esclusi dall’agevolazione. Approvato, invece, un emendamento che estende anche agli elettrodomestici da incasso l’agevolazione fiscale del 50% prevista per le altre tipologie di arredi. I dubbi principali Abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento dai nostri lettori circa il funzionamento del Bonus Mobili 2013. Tra le domande, alcune sono state più frequenti di altre e abbiamo chiesto ai nostri esperti di fornirci le prime indicazioni operative che possono essere consultate nel postBonus Mobili nella Detrazione 50% ristrutturazioni: 3 cose da sapere, nella forma delle FAQ (Frequently Asked Questions). Sulla data di decorrenza dei termini a partire dai quali si può sfruttare l’agevolazione fiscale per l’acquisto degli arredi e sui casi di inizio e fine lavori nel 2012 o nel 2013, abbiamo fornito interessanti e importanti chiarimenti nel post intitolato Bonus Mobili 2013, finalmente chiarita la decorrenza dei termini. il Bonus Mobili 2013 può essere richiesto da chiunque stia eseguendo dei lavori di ristrutturazione rientranti in quelli ammessi alla Detrazione 50%, ossia quelli indicati dall’art. 16-bis, comma 1 del TUIR. Puoi leggere di cosa si tratta nel post Bonus Mobili, vale per qualsiasi spesa ammessa alla Detrazione 50%. I pagamenti per il Bonus Mobili L’articolo 16 del DL 63/2013, riferendosi al Bonus Mobili parla di “spese documentabili”. In apparenza questo significa che il pagamento degli arredi possa essere effettuato anche tramite assegno o carta di credito con la conservazione del relativo scontrino fiscale o fattura. Ne abbiamo parlato nel post Bonus Mobili 2013, restano da sciogliere i nodi per pagamenti e durata. Non si parla cioè del c.d. Bonifico Parlante, la modalità di pagamento obbligatoria per poter accedere ai benefici fiscali previsti dalla Detrazione 50% per le ristrutturazioni e per la Detrazione 65% per le riqualficazioni energetiche. Rimane quindi, nella versione ufficiale del decreto legge, l’incognita sulla forma di pagamento necessaria. Una svista che sarà probabilmente corretta in sede di conversione del decreto o tramite una comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso nel post Bonus Mobili 2013: ecco le istruzioni per il pagamento con bonifico, forniamo delle indicazioni valide per acquistare gli arredi in maniera sicuramente valida per avere diritto all’agevolazione fiscale. Recentemente, come si può leggere nel post Bonus Mobili 2013, è possibile anche pagando con finanziamento, FederMobili ha chiarito che l’agevolazione è usufruibile anche per quanti acquistano degli arredi utilizzando delle forme di finanziamento. fonte:http://www.ediltecnico.it |
Post n°35 pubblicato il 11 Settembre 2013 da patronato_caf
Che cos'è L'I.S.E.E.U. è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Univesitario utilizzato da numerosi Atenei e/o da Enti per il diritto allo studio universitario per l'attribuzione di benefici a favore degli studenti universitari, come agevolazione tasse universitarie, borse di studio, posto alloggio, ... Tale indicatore è determinato, previa applicazione, ove possibile, di abbattimenti del reddito e del patrimonio, dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare e rapportato alle caratteristiche del nucleo (coefficiente della Scala di Equivalenza). Il reddito ed il patrimonio di fratelli e/o sorelle dello studente sono considerati nel calcolo in misura pari al 50%. Per l'I.S.E.E.U devono essere dichiarati anche il reddito ed il patrimonio, rispettivamente, percepiti e posseduto all'estero. Tutti i cittadini che intendono richiedere delle agevolazioni universitarie riconosciute in base all'indicatore I.S.E.E.U. potranno presentarsi ad un CAF per la compilazione della domanda ed il calcolo dell'indicatore I.S.E.E.U.. Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare. La DSU è composta dal modello base e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo familiare del richiedente. Per il modello base sono da indicare:
I dati relativi al nucleo familiare sono:
Prestazioni agevolate e di pubblica utilità
e qualsiasi altra prestazione che sarà erogata da un Ente facendo riferimento a tali Indicatori economici. La DSU ha validità annuale per tutti i componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui, nel periodo di validità, intervengano fattori che mutano la composizione del nucleo o la situazione economica o nel caso in cui l'ente erogatore, per concedere la prestazione, richieda un I.S.E.E. con valori aggiornati rispetto alla dichiarazione precedente, anche se ancora valida, è possibile presentare una nuova DSU con dati modificati. Documentazione I dati del nucleo familiare, compresi quelli reddituali e patrimoniali, sono autocertificati dal cittadino che si assume, con la sottoscrizione della DSU, ogni responsabilità, civile e penale.
Per la richiesta del Bonus energia elettrica e/o gas:
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Post n°34 pubblicato il 11 Settembre 2013 da patronato_caf
RED/INPS Assistenza alla compilazione ed invio telematico dei modelli all'INPS - Servizio gratuito
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