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L’accordo prevede per i paesi contraenti, secondo i parametri di Maastricht fissati dal Trattato CE[8][9], l’inserimento, in ciascun ordinamento statale (con norme di rango costituzionale, o comunque nella legislazione nazionale ordinaria), di diverse clausole o vincoli tra le quali:
- obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio (art. 3, c. 1),[10]
- obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL (e superiore all’1% per i paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL)
- significativa riduzione del debito pubblico al ritmo di un ventesimo (5%) all’anno, fino al rapporto del 60% sul PIL nell’arco di un ventennio (artt. 3 e 4).
- impegno a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio dell’Unione e con la Commissione europea (art. 6).
Sebbene sia stato negoziato da 25 Paesi dell’Unione europea, l’accordo non fa formalmente parte del corpus normativo dell’Unione europea.
I principali punti contenuti nei 16 articoli del trattato sono:[11]
- l’impegno ad avere un deficit pubblico strutturale che non deve superare lo 0,5% del PIL e, per i paesi il cui debito pubblico è inferiore al 60% del PIL, l’1%;
- l’obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di rientrare entro tale soglia nel giro di 20 anni, ad un ritmo pari ad un ventesimo dell’eccedenza in ciascuna annualità;
- l’obbligo per ogni stato di garantire correzioni automatiche con scadenze determinate quando non sia in grado di raggiungere altrimenti gli obiettivi di bilancio concordati;
- l’impegno a inserire le nuove regole in norme di tipo costituzionale o comunque nella legislazione nazionale, che verrà verificato dalla Corte europea di giustizia;
- l’obbligo di mantenere il deficit pubblico sempre al di sotto del 3% del PIL, come previsto dal Patto di stabilità e crescita; in caso contrario scatteranno sanzioni semi-automatiche;
- l’impegno a tenere almeno due vertici all’anno dei 17 leader dei paesi che adottano l’euro
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