BDsMNel dungeon di una Mistress |
Il blog è un po' come l'abitazione del suo autore per cui:
- se non avete nulla da dire siete pregati di tacere e non scrivere qualcosa tanto per farvi vedere;
- se, comunque, decidete di scrivere qualcosa siete pregati di inserire il cervello prima di azionare le dita sulla tastiera;
- se tutto o parte di ciò che è scritto qui vi da fastidio non avete che da evitare di venirci, sono certa che la vostra mancanza non sarà nemmeno percepita.
Un caloroso benvenuto a tutti/e gli/le altri/e.
Lady Blood Dragon.
Ci sono storie che sembrano romanzi. Films, addirittura. Grandi storie con personaggi eccezionali. Avvenimenti incredibili e coincidenze. Colpi di scena ed intrighi, ma soprattutto misteri. Strani, stranissimi misteri. Sono storie che sarebbero romanzi da leggersi tutti d’un fiato; oppure sarebbero films da vedere e rivedere, ricordandoli passo dopo passo. Come quando si esce da un cinema o si chiude un romanzo ben scritto.
Solo che con queste storie non si può fare così. Non si possono ricordare con soddisfazione come se fossero avventure della fantasia. E per due motivi: perchè sono storie brutte... e perchè sono storie vere.
Ecco, se la nostra storia fosse un romanzo si aprirebbe con l’immagine di una donna che cammina. Cammina piano, tranquillamente. E’ stata una bella giornata ed ora è sera. Una fresca sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li. Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua. Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che, quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane. Adesso la nostra donna sta tornando verso casa dopo aver gettato la spazzatura. E c’è quasi arrivata; deve solo attraversare la strada ed è davanti al cancello del vialetto del suo palazzo. Non c’è ragione che si volti indietro. Non quel giorno in particolare; non in quel momento. Non si volta e non si accorge, invece, che dietro di lei ci sono due uomini che la stanno seguendo.
Il resto del racconto si trova nel sito... anche se non è ancora completo.
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Post n°12 pubblicato il 12 Ottobre 2007 da blooddragon
Sino ad oggi non molti si sono posti il problema della legalità del BDsM tagliando corto con ragionamenti del tipo: “Siamo due persone adulte e consenzienti che fanno un po’ quello che gli pare all’interno della loro casa.”. In linea di principio dovrebbe essere così ma ...c’è un ma. Non è proprio del tutto vero nella pratica. Analizziamo in breve la situazione, almeno per grandi linee, e concentrandoci solo sugli aspetti che potrebbero essere correlati a fatti che concretamente potrebbero presentarsi, senza vagare per la sterminata landa della legislazione italiana. Prima fattispecie: stiamo giocando e la sub si fa male. Così male da dover ricorrere all’intervento del personale sanitario. A prima vista potrebbe sembrare che la situazione sia abbastanza lineare: “Lei dice che era consenziente e non mi denuncia e la cosa finisce qui.” Non è così, o, almeno, non del tutto. Se infatti alla nostra sfortunata amica danno una prognosi (cioè è guaribile in) superiore a 20 giorni la querela di parte non serve nemmeno e si procede d’ufficio. In Italia poi c’è l’obbligatorietà dell’azione penale e quindi non abbiamo scampo, finiremo dritti dritti in tribunale davanti al giudice. Che significa? Che noi non volevamo farle dl male, che lei non vuole denunciarci, che magari il poliziotto o carabiniere che abbiamo davanti non vorrebbe nemmeno mandare la notizia di reato alla Procura della Repubblica... ... ... ma che finiamo lo stesso tutti in Procura perchè si ritiene che infliggere un danno, che impiega più di 20 giorni a guarire, ad una persona sia un fatto grave; così grave che lo Stato prende in mano la situazione e dice: “Non mi importa se a te vittima va bene così, io voglio vederci chiaro.”. Per dare un pò di elementi concreti a cui appigliarsi leggiamo gli articoletti del Codice Penale a cui ho fatto riferimento anche se poi, qualcuno, la cui ignoranza è superiore alla bontà Divina (e la bontà Divina è infinita), dirà: “ecco ha copiato il blog dal codice penale”. Gli articoli trattati sono i seguenti e sono tratti del Codice Penale Italiano. Art. 582 Lesione personale Art. 583 Circostanze aggravanti Art. 585 Circostanze aggravanti Qualuno un po’ più scafato potrebbe pensare di tentare di ripiegare sul colposo, decisamente più lieve. Ma purtroppo non è possibile in quanto li noi c’eravamo proprio per “fare del male” anche se poi l’azione è andata oltre la nostra volontà. Questa è la esatta definizione di un fatto preterintenzionale, ovvero che va al di la delle intenzioni. Peccato che ormai non sia più in uso. Delle due l’una: o si era li per tutt’altro ed accidentalmente abiamo fatto dei danni alla persona; o eravamo li per fare proprio quello, ed il fatto che siamo andati oltre le nostre intenzioni non sposta di un millimetro il problema. Consideriamo quindi estremamente bene quello che stiamo facendo mentre lo facciamo perchè un semplice errore può costarci caro, molto più di quello che possiamo pensare. Ora però veniamo al bello! C’è un disegno di legge che, se passasse così com’è, rischierebbe di rendere completamente illegale buona parte del mondo BDsM. Lo riporto qui di seguito come è stato presentato e come, pare, verrà approvato. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti: «Art. 613-bis. - (Tortura). – È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Nel prossimo messaggio lo commenteremo con l’aiuto di un professionista del settore nonchè titolare della cattedra di diritto penale in una prestigiosa Università italiana. |
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