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BDsM e Codice Penale (Prima Parte) 

Post n°12 pubblicato il 12 Ottobre 2007 da blooddragon
 
Foto di blooddragon

Sino ad oggi non molti si sono posti il problema della legalità del BDsM tagliando corto con ragionamenti del tipo: “Siamo due persone adulte e consenzienti che fanno un po’ quello che gli pare all’interno della loro casa.”.

In linea di principio dovrebbe essere così ma ...c’è un ma. Non è proprio del tutto vero nella pratica.

Analizziamo in breve la situazione, almeno per grandi linee, e concentrandoci solo sugli aspetti che potrebbero essere correlati a fatti che concretamente potrebbero presentarsi, senza vagare per la sterminata landa della legislazione italiana.

Prima fattispecie: stiamo giocando e la sub si fa male. Così male da dover ricorrere all’intervento del personale sanitario.

A prima vista potrebbe sembrare che la situazione sia abbastanza lineare: “Lei dice che era consenziente e non mi denuncia e la cosa finisce qui.”

Non è così, o, almeno, non del tutto. Se infatti alla nostra sfortunata amica danno una prognosi (cioè è guaribile in)  superiore a 20 giorni la querela di parte non serve nemmeno e si procede d’ufficio. In Italia poi c’è l’obbligatorietà dell’azione penale e quindi non abbiamo scampo, finiremo dritti dritti in tribunale davanti al giudice.

Che significa? Che noi non volevamo farle dl male, che lei non vuole denunciarci, che magari il poliziotto o carabiniere che abbiamo davanti non vorrebbe nemmeno mandare la notizia di reato alla Procura della Repubblica... ... ... ma che finiamo lo stesso tutti in Procura perchè si ritiene che infliggere un danno, che impiega più di 20 giorni a guarire, ad una persona sia un fatto grave; così grave che lo Stato prende in mano la situazione e dice: “Non mi importa se a te vittima va bene così, io voglio vederci chiaro.”.

Per dare un pò di elementi concreti a cui appigliarsi leggiamo gli articoletti del Codice Penale a cui ho fatto riferimento anche se poi, qualcuno, la cui ignoranza è superiore alla bontà Divina (e la bontà Divina è infinita), dirà: “ecco ha copiato il blog dal codice penale”.

Gli articoli trattati sono i seguenti e sono tratti del Codice Penale Italiano.

Art. 582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1).
(1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).
La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa (1).
(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.

Art. 585 Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Qualuno un po’ più scafato potrebbe pensare di tentare di ripiegare sul colposo, decisamente più lieve. Ma purtroppo non è possibile in quanto li noi c’eravamo proprio per “fare del male” anche se poi l’azione è andata oltre la nostra volontà. Questa è la esatta definizione di un fatto preterintenzionale, ovvero che va al di la delle intenzioni. Peccato che ormai non sia più in uso. Delle due l’una: o si era li per tutt’altro ed accidentalmente abiamo fatto dei danni alla persona; o eravamo li per fare proprio quello, ed il fatto che siamo andati oltre le nostre intenzioni non sposta di un millimetro il problema.

Consideriamo quindi estremamente bene quello che stiamo facendo mentre lo facciamo perchè un semplice errore può costarci caro, molto più di quello che possiamo pensare.

Ora però veniamo al bello! C’è un disegno di legge che, se passasse così com’è, rischierebbe di rendere completamente illegale buona parte del mondo BDsM.

Lo riporto qui di seguito come è stato presentato e come, pare, verrà approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

    «Art. 613-bis. - (Tortura). – È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

    La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.        
    La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.     
    Non può essere assicurata l’immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia. 
    Art. 613-ter. - (Fatto commesso all’estero). – È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell’articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all’articolo 613-bis».

 

Nel prossimo messaggio lo commenteremo con l’aiuto di un professionista del settore nonchè titolare della cattedra di diritto penale in una prestigiosa Università italiana.

 
 
 
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