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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00538

Post n°4 pubblicato il 10 Febbraio 2009 da radicalilatina
 
Foto di radicalilatina

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00538


Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 28 del 03/07/2008




Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2008



Destinatari
Ministero destinatario:


  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  • MINISTERO DELL'INTERNO



Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/07/2008



Stato iter:
IN CORSO

Fasi iter:
SOLLECITO IL 06/10/2008



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00538
presentata da
RITA BERNARDINI
giovedì 3 luglio 2008 nella seduta n.028


BERNARDINI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.

- Per sapere - premesso che:

il consiglio comunale di Aprilia (Latina) nella seduta del 19 marzo 1999, con atto n. 14, ha deliberato di costituire una s.r.l. a maggioranza pubblica (51 per cento) denominata A.Ser, per la gestione dei tributi comunali, entrate patrimoniali, servizio pubbliche affissioni, patrimonio immobiliare e relativi servizi, rifacimento arredo urbano e sistemazione-ristrutturazione aree a verde pubblico, per la durata di venti anni con possibilità di proroga; nella stessa seduta veniva approvato lo statuto della società nonché lo schema del bando di gara ed il relativo capitolato e, inoltre, venivano indicati la procedura di concorso ristretta prevista dal decreto legislativo n. 157 del 1995 ed i criteri di aggiudicazione per la scelta del socio privato;

la giunta comunale di Aprilia, con deliberazione n. 138 del 1o aprile 1999, approvava la lettera d'invito a gara, le modalità di pubblicazione e dava atto che «si procederà con successivo provvedimento alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida»;

il 7 maggio 1999 la commissione composta da alcuni dipendenti del comune dichiarava la non ammissibilità a gara del raggruppamento di imprese (Publiconsult s.p.a., Socea s.p.a., Paghera s.p.a. e S.eR.T. s.r.l. con sede in Chiavari - Genova) che entro il termine fissato nel bando di gara aveva prodotto l'unica offerta;

la giunta con atto n. 222 del 26 maggio 1999 deliberava di «procedere all'individuazione del socio privato della costituenda società attraverso trattativa privata, ricorrendo nel caso in esame la fattispecie di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157» e deliberava, altresì, «di richiedere al raggruppamento costituito dalla società Publiconsult s.p.a. - capogruppo mandataria - Socea s.p.a., S.eR.T. e Paghera s.p.a., titolare dell'unica domanda di partecipazione alla procedura dichiarata deserta, la presentazione di un'offerta rispondente alle esigenze ed agli obiettivi esplicati nella deliberazione n. 14 del 19 marzo 1999», all'uopo trasmettendo lettera invito nella quale «saranno precisate le caratteristiche dell'offerta ed i requisiti richiesti in capo al potenziale contraente» e contestualmente veniva nominata la commissione per la valutazione dei requisiti;

la giunta con atto n. 302 del 24 giugno 1999 procedeva all'aggiudicazione a trattativa privata a favore del raggruppamento di imprese citato nella deliberazione sopra richiamata, quale socio privato di minoranza della A.ser s.r.l.; approvava lo schema dell'atto costitutivo dell'A.ser; approvava lo schema di convenzione tra il comune e A.ser, prendeva atto della convenzione tra A.ser e Publiconsult affinché quest'ultima, in qualità di capo mandataria, eseguisse nei confronti del comune le prestazioni oggetto dell'affidamento ricevendo il 70 per cento del compenso pattuito tra comune e società mista (pari all'aggio del 30 per cento sulle somme riscosse);

il 6 agosto 1999, repertorio n. 1465, veniva stipulato il relativo contratto ventennale tra comune e A.ser secondo la convenzione approvata con atto di giunta comunale n. 302 del 1999;

il 20 settembre 1999 con deliberazione n. 364 la giunta approva il protocollo d'intesa fra i comuni di Aprilia e Pomezia (Roma) per consentire a quest'ultimo l'ammissione nella parte pubblica della società;

il 25 giugno 2001 la giunta comunale di Aprilia, con deliberazione n. 161, autorizzava l'A.ser a procedere alla fatturazione relativa all'anno 2000 per «il servizio di riscossione acquedotto», nonostante la gestione, la liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali del comune relative al servizio idrico fossero stati affidati solo in data 28 settembre 2000;

nel novembre 2001 viene sciolto il consiglio comunale di Aprilia per le dimissioni di 16 consiglieri;

nel mese di giugno 2002, dopo le elezioni amministrative, si insedia il nuovo consiglio comunale;

con deliberazione consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2003 e deliberazione della giunta comunale n. 73 del 12 febbraio 2003, il comune di Aprilia avviava un procedimento per la rimozione, in via di autotutela, di precedenti atti relativi alla costituzione, alla scelta del socio privato ed al rapporto convenzionale con A.ser, sospendendo, nel frattempo, l'efficacia degli atti oggetto di riesame e, pertanto, l'operatività della convenzione stipulata il 6 agosto 1999 fra il comune e l'A.ser;

con successivo atto consiliare n. 14 del 17 marzo 2003, il consiglio comunale di Aprilia deliberava che «i provvedimenti a suo tempo adottati dagli organi comunali e gli atti relativi al rapporto convenzionale con la s.r.l. A.ser ed alla scelta del socio privato devono intendersi annullati e/o revocati con il presente atto. Tali provvedimenti sono: deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 19 marzo 1999, deliberazione di giunta comunale n. 138 del 1o aprile 1999, n. 222 del 26 maggio 1999 e n. 302 del 24 giugno 1999, nonché per l'illegittimità derivata, la n. 161 del 25 giugno 2001. Il presente provvedimento è dichiarato atto fondamentale del consiglio comunale secondo il dispositivo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000»;

alla Publiconsult, come socio privato dell'A.ser, è successivamente subentrata la San Giorgio s.p.a., azienda operante in Sicilia dove gestisce la riscossione dei tributi di decine di comuni tra cui Palermo e Marsala;

con ricorso proposto davanti il Tar del Lazio, A.ser e Publiconsult (oggi San Giorgio), socio privato della stessa, impugnavano la sopra menzionata deliberazione consiliare 17 marzo 2003, n. 14, con istanza di sospensione dell'esecuzione, respinta in primo grado ed accolta dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 20 maggio 2003, n. 2009. La decisione sul merito da parte del Tar Lazio non è ancora intervenuta essendo stato il giudizio sospeso con ordinanza del 13 novembre 2003, e reiterata con ordinanza 10 febbraio 2005, n. 1412, lasciando fermi gli effetti della decisione cautelare del Consiglio di Stato;

con deliberazione consiliare n. 56 del 18 dicembre 2003 il consiglio comunale di Aprilia dichiarava decaduta A.ser dalla conduzione del servizio ai sensi dell'articolo 8 della convenzione del 6 agosto 1999, per mancato versamento delle somme dovute per più rate consecutive e per continuate irregolarità e reiterati abusi commessi dalla stessa A.ser nella conduzione del servizio;

la A.ser e Publiconsult (oggi San Giorgio), unitamente agli altri connessi, con ricorso del 19 dicembre 2003 impugnavano la deliberazione n. 56 del 18 dicembre 2003 presso il Tar Lazio - sezione staccata di Latina che, con ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2004, accoglieva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento;

con sentenza del 25 febbraio 2004 n. 87 del Tar Lazio-sezione staccata di Latina è stata riconosciuta la decadenza della A.ser a norma dell'articolo 8 della convenzione. Detta sentenza è stata appellata da A.ser e Publiconsult al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 1127 del 16 marzo 2004, accoglieva la domanda di sospensione;

con sentenza n. 1957 del 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, sezione V, ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed è stato instaurato procedimento arbitrale nel novembre 2004 tra A.ser e comune di Aprilia;

nell'aprile 2005 dopo nuove elezioni amministrative si è insediato un nuovo consiglio comunale di Aprilia ed una nuova amministrazione;

con delibera consiliare n. 14 del 7 luglio 2006, il consiglio comunale di Aprilia ha approvato una mozione con la quale impegnava l'amministrazione comunale a perseguire ogni tentativo atto a risolvere il rapporto tra A.ser e comune, in particolare attraverso lo strumento dell'articolo 113, comma 15-bis, del testo unico delle norme sugli enti locali (TUEL), decreto legislativo n. 267 del 2000, così come indicato da due sedute dell'apposita Commissione finanze e bilancio;

con deliberazione n. 297 del 9 novembre 2006, la giunta comunale di Aprilia ha costituito un collegio arbitrale ed approvato uno schema di contratto ex articolo 806 del codice di procedura civile, e si è demandata la trattazione di tutte le controversie ancora pendenti tra il comune e A.ser e la San Giorgio e A.ser, oltre a quelle che eventualmente dovessero sorgere in futuro, riguardo alla convenzione stipulata il 6 agosto 1999;

con deliberazione n. 26 del 12 dicembre 2006 il consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna l'esecutivo a revocare la delibera n. 297 di giunta comunale;

con deliberazione n. 25 del 12 dicembre 2006 il consiglio comunale riteneva applicabile l'articolo 113, comma 15-bis, del TUEL (suffragato da autorevoli pareri legali) e dava mandato al sindaco, alla giunta, al segretario generale e ai dirigenti competenti ad attivare tutti gli atti di loro competenza per ottemperare a quanto previsto dal citato articolo 113, comma 15-bis (che di fatto comporta l'automatico scioglimento del rapporto contrattuale con A.ser a far data dal 31 dicembre 2006);

con determinazione dirigenziale n. 107 del 28 dicembre 2006, il responsabile del settore finanze, richiamando la deliberazione consiliare n. 25 del 12 dicembre 2006 determinava di dare atto della cessazione del rapporto tra comune ed A.ser al 31 dicembre 2006 e di provvedere alla riscossione diretta dei tributi da parte del comune a decorrere dal 1o gennaio 2007, come previsto dall'articolo 113;

il sindaco, con proprio decreto, licenziava il dirigente responsabile del settore finanze il cui contratto sarebbe scaduto il 31 luglio 2007;

A.ser e San Giorgio proponevano ricorso al Tar Lazio, avverso alla delibera n. 25 del 12 dicembre 2006, che con ordinanza 350/07 del 22 gennaio ne accoglieva l'istanza cautelare;

con deliberazione n. 44 del 19 febbraio 2007, confermati i contenuti della deliberazione n. 297, la giunta comunale ha integrato la composizione del collegio arbitrale rifiutandosi nei fatti di ottemperare a quanto previsto dal citato articolo 113, comma 15-bis, e quindi di dichiarare decaduto il rapporto contrattuale con A.ser a far data dal 31 dicembre 2006;

in aperto dispregio di quanto previsto dall'articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il consiglio comunale di Aprilia il 2 marzo 2007 ha approvato la delibera n. 13 che revoca le precedenti delibere consiliari e decreta il proseguimento della convenzione con A.ser per la gestione dei tributi comunali, entrate patrimoniali, servizio pubbliche affissioni, patrimonio immobiliare e relativi servizi. Con la suddetta delibera consiliare il comune, che aveva la possibilità di tornare ad una riscossione diretta, ha invece stabilito di proseguire il rapporto con A.ser e il suo socio privato, la San Giorgio. In tale contesto si è deciso, per l'assetto futuro del rapporto, di approvare l'atto aggiuntivo alla convenzione con A.ser, che è attualmente applicato, in virtù del quale si è proceduto ad una riduzione dell'aggio dal 30 per cento al 13 per cento; per il passato: quanto ai giudizi pendenti davanti ai giudici amministrativi, si è proceduto alla revoca in autotutela delle delibere a suo tempo impugnate dalle due società e sospese dal Tar e dal Consiglio di Stato, mentre relativamente alle controversie attinenti ad eventuali inadempimenti del rapporto contrattuale che le parti reciprocamente si sono contestate e, più in generale, ai profili economici della convenzione, si è stabilito di devolverne la decisione ad un collegio arbitrale i cui membri sono stati individuati dallo stesso ente con propria delibera di giunta; per quanto riguarda il recupero dei tributi non pagati, negli ultimi sei anni, dai cittadini, si è stabilito che l'aggio passi invece dal 30 per cento a ben il 70 per cento, e secondo alcune stime l'A.ser e la San Giorgio in forza di questo accordo arriverebbero ad incassare ulteriori 50 milioni di euro; in tal modo, viene sottratta alla collettività una percentuale elevatissima dei tributi pagati dai cittadini;

il tribunale amministrativo regionale, all'inizio del 2008, ha dichiarato improcedibili i ricorsi pendenti tra A.ser, San Giorgio e comune «per carenza di interesse» proprio in forza della delibera n. 13 del 2 marzo 2007. In questo modo, l'A.ser si è vista confermare la sua titolarità a riscuotere i tributi comunali almeno fino alla fine della durata del contratto, ossia fino al 2019;

anni di gestione dell'A.ser dei servizi di riscossione dei tributi hanno contribuito ad aggravare lo stato delle finanze del comune di Aprilia, considerato anche che le somme riscosse, detratte dell'elevato aggio del 30 per cento, pervengono al comune non direttamente dall'A.ser., ma dal socio privato San Giorgio s.p.a., che riscuote i tributi e li trattiene sui propri conti correnti per molto tempo;

negli ultimi anni il comune di Aprilia ha accumulato ingenti debiti nei confronti delle ditte fornitrici di servizi e di numerosi fornitori ed ha una situazione di bilancio ormai prossima al dissesto finanziario;

il 24 novembre 2005 il consiglio comunale di Nettuno (Roma) è stato sciolto perché, come recita il decreto del Presidente della Repubblica nel decreto di scioglimento, «sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata rilevati dai competenti organi amministrativi» con «pesanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione degli organi e il buon andamento della gestione comunale». Inoltre nel decreto di scioglimento è stato appurato che la Nettuno servizi srl, azienda mista composta, sulla falsariga della A.ser dal 51 per cento di capitale del comune e 49 per cento dei privati (gli stessi dell'A.ser), era una «scatola vuota» perché la riscossione dei tributi e gli altri servizi era affidata ad uno dei soci privati che tratteneva per questo i due terzi dell'aggio corrisposto dal comune sottraendo così «al controllo di gestione e di spesa i servizi affidati, anche in elusione delle norme che impongono di appaltare i servizi pubblici con procedure di evidenza pubblica»;

nel comune di Pomezia nel giugno 2001 è stato arrestato il proprietario della Publiconsult s.r.l., socio privato dell'A.ser, che gestisce la riscossione dei tributi anche per conto di quel comune, con l'accusa di corruzione di consiglieri comunali per garantirsi l'appalto di tali servizi;

la mancata regolamentazione nel dettaglio della materia dell'aggio e dell'importo dello stesso ha consentito e consente tuttora ad alcuni comuni - evidentemente poco attenti alla cura dell'interesse pubblico - di pervenire ad accordi con partner privati per la costituzione di società miste ai fini della riscossione dei tributi comunali, attribuzione ai soci privati di un aggio sproporzionato rispetto all'attività svolta, con locupletazione dei privati stessi e depauperamento delle casse comunali, con pregiudizio per l'ente locale e la cittadinanza;

la situazione di inaccettabile spoliazione delle casse comunali a favore di pochi gruppi privati operanti nel settore delle riscossioni dei tributi è ulteriormente aggravata dalla mancanza di norme che obblighino tali gruppi a prestare idonee garanzie per l'assolvimento dei loro impegni contrattuali e che limitino in maniera ragionevole la durata delle convenzioni, anche per promuovere la concorrenza nel settore ed evitare il consolidamento di posizioni dominanti (emblematico è ancora una volta il caso del comune di Aprilia, in cui la convenzione con A.ser s.r.l. ha durata addirittura ventennale e garantisce a quest'ultima un rendita di posizione per tale periodo del valore di molte decine di milioni di euro);

la mancanza di regolamentazione della materia crea anomalie e possibili danni per gli enti locali anche con riguardo alle modalità di deposito, gestione e trasferimento all'ente medesimo delle somme riscosse, con conseguente rischio che al comune non pervenga il denaro che è di sua spettanza;

delle suesposte vicende era già stato interessato, con un esposto del novembre del 1999, il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale. Il Ministero, con nota del 19 novembre 1999, n. 7/183224, aveva richiesto di ricevere tutta la documentazione relativa alla questione A.Ser. srl, e con nota del 31 gennaio 2000, n. V/12621-2000, tra l'altro, invitava il comune «ad attivare immediatamente ogni procedura idonea al ripristino della legalità violata» -:

se, considerata la gravità della vicenda e il preoccupante stato delle finanze del comune di Aprilia, non si ritenga indispensabile assumere i necessari elementi conoscitivi per il tramite dei servizi ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 28 della legge n. 289 del 2002, al fine di verificare il rispetto del patto di stabilità da parte dell'amministrazione di Aprilia e - ove si ritenga che sia configurabile un'ipotesi di danno erariale - trasmettere i relativi referti ispettivi alla procura regionale della Corte dei conti;

se non si ritenga, trattandosi di denaro pubblico, di assumere iniziative legislative dirette a:

a) fissare a livello nazionale la misura massima dell'aggio concedibile alle società miste in caso di affidamento a queste, da parte dei comuni, dei servizi di riscossione;

b) prevedere idonei strumenti di garanzia rispetto alle somme riscosse tenute in deposito dalle società affidatarie fino al momento del loro trasferimento al comune;

c) fissare espressamente la durata massima di affidamento dei servizi di cui sopra alle società, così da rendere possibile il mutamento delle strategie degli enti pubblici in conseguenza dell'evoluzione dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi e della conseguente riscossione, eliminando il rischio che gli enti locali contraenti restino imprigionati in gabbie contrattuali rigide ed inadatte alle moderne dinamiche finanziarie;

se, sulla base degli atti depositati presso il ministero dell'interno, risultino ulteriori elementi concernenti le vicende sopra esposte emersi durante il periodo di commissariamento dell'ente comunale, fra il novembre 2001 e il giugno 2002;

se non ritengano opportuno avviare un'indagine conoscitiva volta a studiare il fenomeno dell'affidamento a società miste del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali al fine di operare una valutazione sull'efficienza e sull'efficacia delle modalità di attuazione della disciplina normativa vigente. (4-00538)


Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
comune, cooperazione tra imprese, esazione delle imposte, imposta locale, situazione finanziaria

GEO-POLITICO:
APRILIA, LATINA - Prov, LAZIO


 
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