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MUTUI:  attenti allo spread

Post n°50 pubblicato il 15 Gennaio 2009 da affarieservizi
 

A quanto pare le banche, per far fronte al ribasso dei tassi di interesse, sia dell’euribor, sia di quelli decisi dalla Banca Centrale Europea, stanno alzando, fino a raddoppiarli, gli spread sui mutui. A denunciarlo, nello specifico, è l’Adiconsum, che di conseguenza ha chiesto in merito un intervento sia da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato, sia da parte della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 
 
 

Mutui prima casa Articolo 2 del D.l. 29.11.2008 n. 185 - Chiarimenti

Post n°49 pubblicato il 11 Gennaio 2009 da affarieservizi
 

L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008   a   persone  fisiche  per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria  A1,  A8  e  A9,  le  rate  da corrispondere nel 2009 siano calcolate  con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al  4%,  senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso  contrattuale  alla  data  di  sottoscrizione  del contratto e, comunque,  per  un  ammontare  non  superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.   circ 29 2008 ministero finanze.htm

LaPrevidenza.it, 11/01/2009

 
 
 

ADICONSUM CHIEDE L’IMMEDAITO INTERVENTO DEL MINISTRO DEL TESORO, DELLA BANCA D’ITALIA E DELL’ANTITRUST.

Post n°48 pubblicato il 11 Gennaio 2009 da affarieservizi
 

Le prime notizie raccolte sulle banche, poche ma le più importanti, evidenziano uno spread in aumento per i mutui riferiti all’euribor (da 0.90-1-10 a 1,21-1,41) e addirittura per i mutui ancorati alla BCE il raddoppio dello spread: tra l’1,90% e il 2,25%.

In altre parole ciò significa che le banche stanno aumentando il loro guadagno a scapito del consumatore.

Secondo Adiconsum le nuove condizioni praticate delle banche non solo non rispettano lo spirito della legge che vuole essere un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, ma allo stesso testo Decreto 185/085 che prevede espressamente che le due tipologie di mutuo (tasso variabile e tasso BCE) debbano essere “in linea”.

 
 
 

Post N° 47

Post n°47 pubblicato il 11 Gennaio 2009 da affarieservizi
 

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Aspetti fiscali

Post n°33 pubblicato il 03 Gennaio 2009 da affarieservizi
 

Il costo finanziario di un mutuo può essere ridotto grazie alle detrazioni fiscali concesse al mutuatario. Scopri quali costi puoi detrarre dalle tasse e calcola quanto puoi risparmiare. La stipula di un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione edilizia di un immobile può generare un risparmio fiscale, in quanto riduce l'Irpef dovuta dal contribuente. La riduzione è comunque riferita solo alla "prima casa", quella cioè destinata ad abitazione principale.

L'ammontare del risparmio fiscale cambia a seconda che si tratti di un mutuo per l'acquisto della casa o di un mutuo per la sua costruzione o ristrutturazione.

Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"
In questo caso, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

  • interessi passivi;
  • oneri accessori;
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

Tali oneri dovranno comunque essere relativi a mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro dodici mesi dall'acquisto (il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto).

L'acquisto (fa fede la data di stipulazione del rogito notarile) deve essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

Dal 2001 si intende come abitazione principale quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 3.615,20 euro.

Ad esempio, se nell'anno si pagano interessi passivi per 4.000 euro, la riduzione di imposta sarà di 686,89 euro (cioè il 19% di 3.615 ,20 euro, importo massimo su cui calcolare la detrazione).

La Legge Finanziaria 2008 ha elevato a 4.000 euro l’importo massimo per il calcolo della riduzione. Tale importo varrà quindi a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2009.

Gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo. Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica ecc.

Le spese notarili comprendono l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente (ad esempio, quelle per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca). L'onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita NON sono, invece, mai detraibili.

A partire dal 2001 in caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo comunque fermo il tetto massimo di 3.615,20 euro.

  • l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 Dicembre 1993; l'acquisto dell'abitazione sia avvenuto nell'anno precedente o successivo la stipulazione del mutuo;
  • nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato
  • l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro;
  • nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile stesso sia adibito ad abitazione principale.

Per i mutui ipotecari contratti DOPO il 1° GENNAIO 1993, ma entro il 31 DICEMBRE 2000 è necessario che:

  • l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (entro l'8 giugno 1994 per i mutui stipulati nel 1993);
  • l'acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Mutui ipotecari per acquisto altri immobili
E' detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri: · interessi passivi; · oneri accessori; · quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. Si tratta in questo caso di mutui accesi prima del 1993, e in particolare:

  • mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/1990 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (ad es. pertinenze dell'abitazione principale, immobili concessi in locazione);
  • mutui ipotecari stipulati tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Si tratta in questo caso di mutui accesi prima del 1993, e in particolare:

  • mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/1990 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (ad es. pertinenze dell'abitazione principale, immobili concessi in locazione);
  • mutui ipotecari stipulati tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
In caso di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

  • interessi passivi;
  • oneri accessori;
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro totali, quindi da suddividere in caso di più contraenti.

Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare interventi di recupero edilizio riguardanti sia immobili adibiti ad abitazione, principale o secondaria, sia unità immobiliari adibite ad usi diversi (ad es. box, cantine, uffici, negozi, ecc.).

Mutui per costruzione di abitazione principale
Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

  • interessi passivi;
  • oneri accessori;
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio già esistente attraverso un insieme sistematico di opere in un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (Circ. Min. 95 del 12/5/2000).

L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi.

La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

E' ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione ad uso fiscale riassuntiva dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno. Meglio comunque verificare ed eventualmente richiederla.

Ricordati che in caso di ristrutturazione puoi detrarre (in 10 anni) dalla tua IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla legge finanziaria. L'agevolazione si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 48.000 euro per ogni comproprietario o convivente nella stessa unità. In caso di interventi riguardanti interi fabbricati, essi devono essere eseguiti entro il 31 dicembre dell’anno da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’importo detraibile non potrà in questo caso superare il 25% della spesa per l’acquisto. Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati nell’anno precedente, occorre tener conto anche di quanto già speso per determinare il limite massimo dei 48.000 euro. Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2006.

 
 
 
 
 

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Un blog di: affarieservizi
Data di creazione: 27/12/2008
 

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