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Post N° 47

Post n°47 pubblicato il 29 Luglio 2007 da sgsal

Non solo gay...

La decisione dei giudici della Corte d'Assise di Milano. La coppia viveva insieme da quindici anni. La donna, slava, morta nel 2002

Lui non la cura, lei muore di cancro
Solo conviventi, quindi non č colpevole

Una sentenza ancora "provvisoria", che non fa giurisprudenza, ma che dimostrala necessitā di regole per chi vive insieme senza essere sposato

MILANO - Lui č un camionista milanese, 51 anni, iniziali N.L.N. Lei, la sua compagna, di origine slava, č morta nel 2002, di tumore, senza assistenza, senza cure, senza un aiuto. Lasciata morire. Ma erano "solo" conviventi e per la giustizia lui, il camionista, non č colpevole di alcunchč. In base al codice, almeno. La coscienza, poi, quella č un'altra cosa.

Lo ha deciso oggi la I sezione della Corte d'Assise che ha assolto N.L.N dall'accusa di abbandono di persona incapace perchč "il rapporto di convivenza, in quanto rapporto di fatto non disciplinato dalla legge, č privo di rilevanza penale". La coppia viveva insieme da quindici anni pur senza essere - come dice la sentenza - disciplinati dalla legge. Non erano sposati, insomma. Due estranei sotto lo stesso tetto per cui perō non scatta alcun tipo di obbligo, nč civile nč penale.

Tutto bene finchč la donna si ammala: tumore, obbligo di cure, necessitā di assistenza, un'agonia lunga. E in solitudine visto che lui, dicono le accuse, non si č preoccupato di assisterla e di farla curare. Abbandono di persona incapace fino a causarne la morte. Secondo l'accusa, non le avrebbe somministrato le cure necessarie, tanto che la donna muore il 19 maggio 2002 dopo una lunga e devastante malattia che l'aveva ridotta a pesare 30 chili.

Con queste accuse, mosse dai parenti di lei, il camionista č finito sotto processo. Consulenti e periti confermano lo stato di totale abbandono in cui era stata lasciata la donna. Ma la Corte d'Assise lo ha assolto. Scrivendo una sentenza destinata a far discutere.

Per il presidente Luigi Domenico Cerqua non puō estendersi al rapporto di convivenza quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, del codice civile "che limita ai soli coniugi l'obbligo all'assistenza morale e materiale". Questo, infatti, comporterebbe una "inammissibile interpretazione analogica in mala partem". Per il giudice "sarebbe infatti contra legem, in un sistema retto dal principio di legalitā, rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietā, e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che convivono more uxorio". "La cura, al pari della custodia - argomenta il presidente della Corte - deve fondarsi su uno specifico obbligo giuridico che trova la propria fonte nella legge o nel contratto, che peraltro fonda pur sempre nella legge la propria forza vincolante". E' obbligata alla cura, per esempio, la badante o l'infermiera che, in forza di un contratto, deve svolgere un determinato compito. Ma non due conviventi fantasma in quanto non riconosciuti da alcun tipo di contratto o articolo.

Si tratta di un primo grado e quindi di una decisione provvisoria in attesa di arrivare in Cassazione. Ma č una scelta che ha comunque un peso nel dibattito che riprenderā in autunno sui Dico e sulla sua ultima versione nota, i Cus - contratti di unione solidale - che portano la firma del senatore Giovanni Salvi, presidente della Commissione giustizia. La sentenza di Milano, infatti, č una negazione netta e chiara dei diritti delle coppie di fatto. In questo caso in "positivo" per l'imputato. In negativo da tutti gli altri punti di vita. E, anche, la dimostrazione che quando si parla di diritti per le coppie di fatto non ci si riferisce solo alle coppie gay ma anche, soprattutto, a quelle eterosessuali.

Tra gli obiettivi dei contratti di natura privatistica che riconoscono i diritti alle coppie di fatto c'č proprio il riconoscimento dell'assistenza sanitaria in caso di malattia di uno o dell'altro convivente. Oltre al diritto a subentrare nel contratto di affitto piuttosto che a ricevere la pensione di reversibilitā.

Al di lā delle intenzioni dei giudici milanesi, la sentenza di assoluzione del camionista stupisce e chocca. E dimostra, in tutta evidenza, la necessitā di un regolamento che riconosca diritti e doveri dei conviventi. Che sono anche etero e non solo omosessuali.

(28 luglio 2007)

Fonte: Repubblica.it


 
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