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« SICUREZZA |
Sicurezza sul lavoro. Prorogato al 3 febbraio 2005 il Decreto sulla
gestione del Primo Soccorso aziendale.
A distanza di quasi dieci anni è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.27
del 03.02.04) il Decreto Ministeriale n. 388/2003 che integra il decreto 626/94 per quanto
riguarda l’organizzazione del Primo Soccorso in azienda.
Il Decreto Legislativo 626/94, infatti, prevedeva l’obbligo di organizzare il primo soccorso
aziendale, in particolare nominando e formando un numero adeguato di addetti alla
gestione di tale materia, ma rinviava a un decreto da emanarsi successivamente
l’indicazione di importanti situazioni di carattere operativo quali:
- le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso (cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di Medicazione);
- i requisiti della formazione obbligatoria per gli addetti al primo soccorso.
Il nuovo decreto, la cui entrata in vigore, originariamente fissata al 3 agosto 2004, è
stata prorogata al 3 febbraio 2005, disciplina in materia dettagliata queste situazioni
calibrando le misure che l’azienda deve mettere in atto sulla base della natura dell’attività
svolta, dei fattori di rischio presenti e del numero di lavoratori occupati.
Ricordando preliminarmente che sono coinvolte solo le imprese che occupano
lavoratori dipendenti o comunque costituite in forma di società (i soci lavoratori sono
equiparati ai lavoratori dipendenti) si può così riassumere la sequenza delle azioni
organizzative dell’impresa in materia di primo soccorso, come emergono dalla disciplina
combinata del decreto 626/94 e del nuovo decreto ministeriale:
- Identificazione della categoria di rischio
Vengono definite tre categorie di rischio (A,B,C) basate sulla tipologia di attività svolta,
sul numero di lavoratori occupati e sui fattori di rischio (indici infortunistici INAIL per
categoria produttiva). A seconda della categoria vengono modulati gli obblighi
successivi.
- Designazione e formazione degli addetti al primo soccorso
Come anticipato era un obbligo già previsto dal decreto 626/94 ma ora viene definito
con maggiore precisione soprattutto per quanto riguarda i contenuti della formazione
obbligatoria.
- Approntamento delle attrezzature di primo soccorso
Si tratta della cassetta di pronto soccorso (aziende di categoria A e B) del pacchetto di
medicazione (aziende di categoria C) i cui contenuti minimi obbligatori sono descritti in
allegato al decreto. Ad essi va aggiunto in ogni caso un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza (SUEM - 118) del Servizio Sanitario
Nazionale. Tale circostanza è particolarmente evidenziata nel caso di attività prestate in
luoghi isolati. Casetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione vanno
adeguatamente segnalati, custoditi in luogo facilmente accessibile e deve esserne
garantita l’integrità e completezza nel tempo
- Comunicazione della classe di rischio e raccordo con il 118
Nel caso in cui l’azienda sia in categoria A è tenuta a comunicare la classe di
appartenenza all’ASL competente per territorio e a garantire il raccordo con il SUEM-
118.
- Classificazione delle aziende e obblighi relativi
La prima operazione da effettuare per definire gli obblighi di un’azienda è quella di
verificare in quale Gruppo, tra quelli indicati nel decreto, essa si inserisce. La tabella che
segue indica le caratteristiche di ogni gruppo:
GRUPPO A
Caratteristiche di appartenenza:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione
o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite
dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente
ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.Se l’azienda o l’unità produttiva
svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, per identificare la categoria
di appartenenza, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più
elevato.
Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;(nella
tabella B [riportata a fine articolo] sono indicati gli indici divisi per gruppo- per capire la
propria situazione aziendale è necessario identificare il "Gruppo" di appartenenza
attraverso la documentazione INAIL presente in azienda o presso il proprio consulente)
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell’agricoltura.
GRUPPO B
Caratteristiche di appartenenza:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
GRUPPO C
Caratteristiche di appartenenza:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Esempio: falegnameria appartenente al sotto gruppo tariffario 5212.
Gruppo tariffario ai fini del decreto: 5200
indice di inabilità permanente superiore a 4.
Se ha più di 5 lavoratori gruppo A
Se ha da 3 a 5 lavoratori gruppo B
Se ha meno di tre lavoratori gruppo C
Esempio: laboratorio di confezioni appartenente al sottogruppo tariffario 8210
Gruppo tariffario ai fini del decreto: 8200
indice di inabilità permanente inferiore a 4.
Se ha più 2 lavoratori gruppo B
Se ha meno di tre lavoratori gruppo C
Una volta identificato il gruppo di appartenenza si identificano gli obblighi relativi.
AZIENDE GRUPPO A – OBBLIGHI
- Comunicazione all’ASL del gruppo di appartenenza (vedi fac simile per comunicazione).
- Cassetta di pronto soccorso:
- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenuti
minimi cassetta pronto soccorso);
- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medico
competente o del SUEM-118;
- adeguatamente custodita;
- in luogo accessibile;
- segnalata;
- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso del
contenuto;
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e
adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).
- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi
devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa
dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori
che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
AZIENDE GRUPPO B – OBBLIGHI
- Cassetta di pronto soccorso:
- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenuti
minimi cassetta pronto soccorso);
- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medico
competente o del SUEM-118;
- adeguatamente custodita;
- in luogo accessibile;
- segnalata;
- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso del
contenuto.
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e
adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione - rispetto alle
aziende di gruppo A diminuisce la durata dell’attività formativa, da 16 a 12 ore).
- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi
devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa
dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori
che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
AZIENDE GRUPPO C – OBBLIGHI
- Pacchetto di medicazione:
- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 2 al decreto (vedi tabella - contenuto
minimo pacchetto di medicazione);
- eventualmente integrato in relazione ai rischi aziendali;
- adeguatamente custodito;
- in luogo accessibile;
- segnalato;
- periodicamente controllato per garantire completezza e corretto stato d’uso del
contenuto.
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e
adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).
- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi
devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa
dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori
che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
Gli addetti al primo soccorso e la loro formazione
All’interno del decreto, e nella gestione della problematica del primo soccorso, un ruolo
particolare è attribuito alla presenza di addetti al primo soccorso adeguatamente formati.
Innanzitutto si ricorda che:
- possono assumere l’incarico di addetto al primo soccorso il datore di lavoro, i soci, i
lavoratori dipendenti;
- in ogni azienda, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, deve essere presente
almeno un addetto al primo soccorso designato e formato;
- il numero degli addetti da designare va valutato in relazione alla situazione aziendale
(dimensioni, numero addetti), in particolare facendo in modo che vi sia sempre presenza
di personale addestrato ad intervenire in caso di necessità - in tal senso appare
peculiare la situazione delle attività di cantiere dove la "promiscuità" delle squadre che
vengono formate nel tempo consiglia la formazione sul maggior numero possibile di
addetti;
- è consigliabile effettuare la designazione con atto formale;
- gli addetti al primo soccorso devono frequentare un corso di formazione, con contenuti
di teoria e pratica, tenuto da personale medico (solo nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato);
- i contenuti e la durata del corso di formazione sono indicati negli allegati 3 e 4 del
decreto;
- è prevista la ripetizione con cadenza triennale della formazione degli addetti al primo
soccorso, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico. Si precisa che
la scadenza triennale inizia a decorrere dalla data di rilascio dell’attestato di
partecipazione al corso.
Il decreto prevede la validità dei corsi terminati entro la data di entrata in vigore del decreto
(3 febbraio 2005): sono quindi validi i corsi effettuati anteriormente (ad esempio quelli per
datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione, se era prevista una parte sul Primo soccorso) indipendentemente dalla durata.
Diversamente il datore di lavoro che avesse assunto il ruolo di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione prima del 31.12.1996 e, in quanto esonerato,
non avesse seguito nessun corso, è comunque tenuto all’effettuazione del corso di
primo soccorso.
Se si considera che la durata dei corsi di formazione prevista dal decreto va dalle 12
(categorie B e C) alle 16 ore (categoria A) risulta evidente l’opportunità di formare gli
addetti con corsi che, pur validi nei contenuti, siano di durata inferiore a quella prevista
dalla nuova disciplina.
Allegato I
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato II
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.
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