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« SICUREZZA

PRIMO SOCCORSO

Post n°4 pubblicato il 27 Luglio 2006 da forrest364

 

Sicurezza sul lavoro. Prorogato al 3 febbraio 2005 il Decreto sulla

gestione del Primo Soccorso aziendale.

A distanza di quasi dieci anni è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.27

del 03.02.04) il Decreto Ministeriale n. 388/2003 che integra il decreto 626/94 per quanto

riguarda l’organizzazione del Primo Soccorso in azienda.

Il Decreto Legislativo 626/94, infatti, prevedeva l’obbligo di organizzare il primo soccorso

aziendale, in particolare nominando e formando un numero adeguato di addetti alla

gestione di tale materia, ma rinviava a un decreto da emanarsi successivamente

l’indicazione di importanti situazioni di carattere operativo quali:

- le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso (cassetta di pronto

soccorso, pacchetto di Medicazione);

- i requisiti della formazione obbligatoria per gli addetti al primo soccorso.

Il nuovo decreto, la cui entrata in vigore, originariamente fissata al 3 agosto 2004, è

stata prorogata al 3 febbraio 2005, disciplina in materia dettagliata queste situazioni

calibrando le misure che l’azienda deve mettere in atto sulla base della natura dell’attività

svolta, dei fattori di rischio presenti e del numero di lavoratori occupati.

Ricordando preliminarmente che sono coinvolte solo le imprese che occupano

lavoratori dipendenti o comunque costituite in forma di società (i soci lavoratori sono

equiparati ai lavoratori dipendenti) si può così riassumere la sequenza delle azioni

organizzative dell’impresa in materia di primo soccorso, come emergono dalla disciplina

combinata del decreto 626/94 e del nuovo decreto ministeriale:

- Identificazione della categoria di rischio

Vengono definite tre categorie di rischio (A,B,C) basate sulla tipologia di attività svolta,

sul numero di lavoratori occupati e sui fattori di rischio (indici infortunistici INAIL per

categoria produttiva). A seconda della categoria vengono modulati gli obblighi

successivi.

- Designazione e formazione degli addetti al primo soccorso

Come anticipato era un obbligo già previsto dal decreto 626/94 ma ora viene definito

con maggiore precisione soprattutto per quanto riguarda i contenuti della formazione

obbligatoria.

- Approntamento delle attrezzature di primo soccorso

Si tratta della cassetta di pronto soccorso (aziende di categoria A e B) del pacchetto di

medicazione (aziende di categoria C) i cui contenuti minimi obbligatori sono descritti in

allegato al decreto. Ad essi va aggiunto in ogni caso un mezzo di comunicazione idoneo

ad attivare rapidamente il sistema di emergenza (SUEM - 118) del Servizio Sanitario

Nazionale. Tale circostanza è particolarmente evidenziata nel caso di attività prestate in

luoghi isolati. Casetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione vanno

adeguatamente segnalati, custoditi in luogo facilmente accessibile e deve esserne

garantita l’integrità e completezza nel tempo

- Comunicazione della classe di rischio e raccordo con il 118

Nel caso in cui l’azienda sia in categoria A è tenuta a comunicare la classe di

appartenenza all’ASL competente per territorio e a garantire il raccordo con il SUEM-

118.

- Classificazione delle aziende e obblighi relativi

La prima operazione da effettuare per definire gli obblighi di un’azienda è quella di

verificare in quale Gruppo, tra quelli indicati nel decreto, essa si inserisce. La tabella che

segue indica le caratteristiche di ogni gruppo:

GRUPPO A

Caratteristiche di appartenenza:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione

o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali

termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite

dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di

esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai

gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a

quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente

ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.Se l’azienda o l’unità produttiva

svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, per identificare la categoria

di appartenenza, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più

elevato.

Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;(nella

tabella B [riportata a fine articolo] sono indicati gli indici divisi per gruppo- per capire la

propria situazione aziendale è necessario identificare il "Gruppo" di appartenenza

attraverso la documentazione INAIL presente in azienda o presso il proprio consulente)

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del

comparto dell’agricoltura.

GRUPPO B

Caratteristiche di appartenenza:

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

GRUPPO C

Caratteristiche di appartenenza:

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Esempio: falegnameria appartenente al sotto gruppo tariffario 5212.

Gruppo tariffario ai fini del decreto: 5200

indice di inabilità permanente superiore a 4.

Se ha più di 5 lavoratori gruppo A

Se ha da 3 a 5 lavoratori gruppo B

Se ha meno di tre lavoratori gruppo C

Esempio: laboratorio di confezioni appartenente al sottogruppo tariffario 8210

Gruppo tariffario ai fini del decreto: 8200

indice di inabilità permanente inferiore a 4.

Se ha più 2 lavoratori gruppo B

Se ha meno di tre lavoratori gruppo C

Una volta identificato il gruppo di appartenenza si identificano gli obblighi relativi.

AZIENDE GRUPPO A – OBBLIGHI

- Comunicazione all’ASL del gruppo di appartenenza (vedi fac simile per comunicazione).

- Cassetta di pronto soccorso:

- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenuti

minimi cassetta pronto soccorso);

- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medico

competente o del SUEM-118;

- adeguatamente custodita;

- in luogo accessibile;

- segnalata;

- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso del

contenuto;

- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del

Servizio Sanitario Nazionale.

- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e

adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).

- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli

addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi

devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa

dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e

custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori

che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

AZIENDE GRUPPO B – OBBLIGHI

- Cassetta di pronto soccorso:

- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenuti

minimi cassetta pronto soccorso);

- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medico

competente o del SUEM-118;

- adeguatamente custodita;

- in luogo accessibile;

- segnalata;

- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso del

contenuto.

- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del

Servizio Sanitario Nazionale.

- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e

adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione - rispetto alle

aziende di gruppo A diminuisce la durata dell’attività formativa, da 16 a 12 ore).

- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli

addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi

devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa

dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e

custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori

che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

AZIENDE GRUPPO C – OBBLIGHI

- Pacchetto di medicazione:

- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 2 al decreto (vedi tabella - contenuto

minimo pacchetto di medicazione);

- eventualmente integrato in relazione ai rischi aziendali;

- adeguatamente custodito;

- in luogo accessibile;

- segnalato;

- periodicamente controllato per garantire completezza e corretto stato d’uso del

contenuto.

- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del

Servizio Sanitario Nazionale.

- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e

adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).

- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli

addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi

devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa

dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e

custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori

che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Gli addetti al primo soccorso e la loro formazione

All’interno del decreto, e nella gestione della problematica del primo soccorso, un ruolo

particolare è attribuito alla presenza di addetti al primo soccorso adeguatamente formati.

Innanzitutto si ricorda che:

- possono assumere l’incarico di addetto al primo soccorso il datore di lavoro, i soci, i

lavoratori dipendenti;

- in ogni azienda, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, deve essere presente

almeno un addetto al primo soccorso designato e formato;

- il numero degli addetti da designare va valutato in relazione alla situazione aziendale

(dimensioni, numero addetti), in particolare facendo in modo che vi sia sempre presenza

di personale addestrato ad intervenire in caso di necessità - in tal senso appare

peculiare la situazione delle attività di cantiere dove la "promiscuità" delle squadre che

vengono formate nel tempo consiglia la formazione sul maggior numero possibile di

addetti;

- è consigliabile effettuare la designazione con atto formale;

- gli addetti al primo soccorso devono frequentare un corso di formazione, con contenuti

di teoria e pratica, tenuto da personale medico (solo nello svolgimento della parte

pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale

infermieristico o di altro personale specializzato);

- i contenuti e la durata del corso di formazione sono indicati negli allegati 3 e 4 del

decreto;

- è prevista la ripetizione con cadenza triennale della formazione degli addetti al primo

soccorso, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico. Si precisa che

la scadenza triennale inizia a decorrere dalla data di rilascio dell’attestato di

partecipazione al corso.

Il decreto prevede la validità dei corsi terminati entro la data di entrata in vigore del decreto

(3 febbraio 2005): sono quindi validi i corsi effettuati anteriormente (ad esempio quelli per

datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del servizio di Prevenzione e

Protezione, se era prevista una parte sul Primo soccorso) indipendentemente dalla durata.

Diversamente il datore di lavoro che avesse assunto il ruolo di responsabile del

servizio di prevenzione e protezione prima del 31.12.1996 e, in quanto esonerato,

non avesse seguito nessun corso, è comunque tenuto all’effettuazione del corso di

primo soccorso.

Se si considera che la durata dei corsi di formazione prevista dal decreto va dalle 12

(categorie B e C) alle 16 ore (categoria A) risulta evidente l’opportunità di formare gli

addetti con corsi che, pur validi nei contenuti, siano di durata inferiore a quella prevista

dalla nuova disciplina.

Allegato I

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato II

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del

servizio di emergenza.

 
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