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DAL D.LEG. 267/2000 - TESTO UNICO ENTI LOCALI

Post n°71 pubblicato il 25 Settembre 2008 da qazwsxedcrfvtgbyhn

Voglio dare qualche elemento di riflessione. Posto qui sotto l'art. 42 del TUEL che detta le attribuzioni dei consigli.
Come si vede gli eletti, rappresentanti del popolo, hanno dei compiti, previsti per legge, fondamentali. Gli derivano dal loro ruolo di rappresentanza dei cittadini e dei partiti. I partiti sono un elemento fondante della vita democratica come prevista dalla nostra Costituzione repubblicana. Ed i partiti si muovono nelle istituzioni per mezzo dei gruppi degli eletti.
A Tivoli possiamo fare decine di esempi di mancato rispetto di questi principi e delle norme del TUEL. Dall'Asa, all'Urbanistica, ai bilanci: manca un confronto franco e aperto sulle questioni in consiglio e nelle commissioni. La democrazia è frenata, oscurata.
Tognazzi partecipava un tempo ai blog, Capobianchi non è mai intervenuto. Non so se leggono quanto si scrive, ma facciano la loro parte: rivendichino il loro ruolo, che non è solo loro, ma è dei partiti e dei cittadini che rappresentano!

Solo allora sarà naturale parlare di Asa, di Prg, di Terme (ho detto parlare, non SUBIRE). Ed invertire una rotta antidemocratica propria del "vincenzismo", corrente di pensiero tuttaltro che superata.


Articolo 42
Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 

 
 
 
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Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

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