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Studio Di Ruggero

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Nuovo regime forfettario 2016 per i contribuenti minimi

Post n°56 pubblicato il 04 Gennaio 2016 da studiodiruggero

regime dei minimiDal 1′ gennaio 2016 è andato definitivamente in pensione il regime dei minimi. Imprenditori individuali e lavoratori autonomi che inizieranno una nuova attività potranno avvalersi solo del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89 della legge di Stabilità del 2015).

In presenza delle condizioni previste dalla legge i contribuenti potranno permanere all’interno del regime per un periodo di tempo indefinito (senza alcuna scadenza). Il forfait sarà così applicabile anche dagli imprenditori e dai professionisti che avranno raggiunto nel corso del tempo i trentacinque anni di età.

I vantaggi saranno però maggiori nel primo quinquennio in quanto sarà applicabile un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. Dopo cinque anni la stessa imposta sarà dovuta nella misura del 15%.

Il parametro principale per accedere (“naturalmente”) al regime forfetario è rappresentato dall’osservanza del limite di ricavi e compensi diversificato a seconda della tipologia di attività svolta (facendo riferimento al codice Ateco 2007). L’art. 1, comma 122, della legge di Stabilità del 2016 ha elevato i precedenti limiti stabiliti dalla legge n. 190/2014.

A seguito delle modifiche in rassegna gli esercenti arti e professioni possono accedere al regime forfetario se l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente non ha superato l’importo di 30.000 euro. Lo scorso anno il limite ammontava a 15.000 euro. Il limite più elevato riguarda le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione pari a 50.000 euro. In precedenza lo stesso limite ammontava a 40.000 euro.

Il reddito deve essere determinato applicando specifici coefficienti di redditività rimasti invariati rispetto alla disciplina applicabile lo scorso anno. La redditività degli esercenti arti e professioni è pari al 78% dei compensi percepiti.

Le spese di lavoro dipendente e assimilato non devono superare l’importo di 5.000 euro. I beni strumentali non devono superare al 31 dicembre dell’anno precedente l’importo di 20.000 euro. La precedente disciplina, oltre a prevedere un limite meno elevato (15.000 euro), faceva riferimento all’importo medio del costo determinato assumendo il dato del triennio precedente.

***

Non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che oltre al reddito derivante dall’attività di lavoro autonomo e di impresa (determinato forfetariamente) hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a 30.000 euro. La verifica della predetta soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

L’imposta sostitutiva è applicabile nella misura del 5 per cento anziché del 15 per cento a condizione che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. E’ però escluso il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni. In caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quelli attività sulla base della classificazione Ateco 2007.

L’imposta sostitutiva nella misura del 5% si applica, oltre al primo quinquennio (per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1 gennaio 2016 in avanti), anche per il periodo compreso negli anni 2016 e 2019 ai soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario in rassegna dal 1 gennaio 2015, cioè nel periodo in cui l’imposta sostitutiva era prevista nell’unica misura del 15%.La predetta riduzione trova applicazione in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 65 della L. n. 190/2014 (l’attività esercitata non deve rappresentare la continuazione di altra attività precedentemente svolta…).

Fonte : Dott. Nicola Forte

 
 
 
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