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« Mantenimento dei figli: ... | Obbligo di mantenimento ... » |
Post n°25 pubblicato il 08 Febbraio 2010 da Studiolegaleniro
Si consolida l'orientamento giurisprudenziale che da tempo ha adottato la linea dura sulla violazione dell'obbligo di assistenza dei figli economicamente dipendenti dai genitori. Gli Ermellini della 6ª sezione penale, con la sentenza n. 43274/2009, hanno sancito che è obbligato al mantenimento anche il padre (o la madre a seconda di quanto disposto in sede di separazione) disoccupato., salvo la prova da parte di quest'ultimo di essere indigente. I giudicei della Suprema Corte, in particolare hanno affermatoche "in tema di mancato adempimento all'obbligo di mantenimento, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica. Nella specie tali evidenze processuali non sono emerse, non essendo provata la indigenza dell'imputato".
Neanche le difficoltà economiche solleva dalla responsabilità penale il coniuge obbligato. Infatti, sulla medesima linea della precedente pronuncia la Suprema Corte (sentenza n. 47018) ha sancito che le difficoltà economiche (rimaste invariate prima e dopo la separazione), magari legate anche alla crisi dell'attività di cui il coniuge obbligato al mantenimento è titolare, non lo sollevano dalla responsabilità penale in caso di mancato versamento dell'assegno. Nelle motivazioni si legge infatti che "la difficoltà economica non è causa di esenzione dall'obbligo di mantenimento del coniuge separato, qualora, la situazione finanziaria del soggetto interessato non si sia modificata dall'epoca della separazione, in relazione alla quale il giudice aveva quantificato l'importo dell'assegno da corrispondere, e la situazione attuale". |
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