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Giurisprudenza commentata in materia di Diritto di Famiglia & Minori a cura delll'Avv. Fortunato Niro

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Mantenimento dei figli: obbligo dei nonni a concorrere con il genitore

Post n°24 pubblicato il 02 Febbraio 2010 da Studiolegaleniro
 

Una interessante sentenza del Tribunale di Genova dello scorso mese di Ottobre  (28.10.2009) ha evidenziato quali siano i limiti di contribuzione degli ascendenti ex art. 148 c.c. nel mantenimento dei figli minori da parte del genitore obbligato allorquando questi non hanno mezzi sufficienti.

La questione posta all’attenzione della Curia Genovese ha tratto spunto da un’azione giudiziaria (proposta ricorso per decreto ingiuntivo) di una donna nei confronti del padre del figlio minore (in via diretta) ed nei confronti degli ascendenti dello stesso (in via sussidiaria) in virtù del richiamo del citato art. 148 che sancisce l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”. L’avo paterno, dolendosi della quota di mantenimento posta in via sussidiaria a suo carico, nel proporre opposizione al decreto emesso nei suoi confronti, ha chiesto al Tribunale di chiarire che cosa debba intendersi per “sussidiarietà dell’obbligazione degli ascendenti” ai sensi dell’art. 148c.c..

Nella sentenza il Tribunale ha precisato che il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento, non vada inteso “in maniera assoluta, perché l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento della minore; come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 15.02.1977) non vale ad esonerare gli ascendenti da tale obbligo il comportamento dei genitori che di fatto non provvedano in maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento della prole”.

L’obbligazione degli ascendenti (da intendersi estesa a tutti gli ascendenti del minore, così come già annotato da pregressa giurisprudenza di merito - Tribunale di Reggio Calabria - 11.05.2007), pertanto, può quindi concorrere con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze non solo quando i primi  non provvedano affatto, ma anche quando il loro apporto contributivo è insufficiente e ciò in quanto il bene oggetto di tutela immediata è il minore, indipendentemente dall’accertamento di eventuali responsabilità oggetto, evidentemente di diverso ambito di indagine.

Sancisce infine la sentenza della dott.ssa Parentini, alla luce della situazione economica singolarmente e complessivamente considerata al fine di assicurare ad ogni componente obbligato uno sforzo contributivo che assicuri, in situazioni di particolare disagio, il diritto di ciascuno di sopportare le primarie esigenze di vita ed il concreto diritto del minore ad un suo adeguato mantenimento.

 
 
 
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