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Post n°180 pubblicato il 24 Giugno 2008 da axel_74
 

Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002


L'emendamento salvapremier approvato


(Ddl Senato 692 Emendamento 2.0.800

Sospensione dei processi penali relativi a
fatti commessi fino al 30 giugno 2002. E' quanto prevede l'emendamento
al decreto in materia di sicurezza, approvato dalla maggioranza in
Senato, il 18 giugno. Pd e Idv hanno lasciato l'Aula al momento del
voto. La sospensione riguarda processi penali relativi a fatti commessi
fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la
fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di
primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di
un anno. (18 giugno 2008)


 

Ddl Senato 692 - Conversione in legge del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica Emendamento 2.0.800



Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)


1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti
da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i
processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si
trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza
preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono
immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di
pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo
reato.


2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane
sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la
sospensione.


3. La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale
indicazione della nuova data d'udienza è notificata con le modalità di
cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.


4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice
può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di
procedura penale.


5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede
civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis
del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il
giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al
processo relativo all'azione trasferita.


6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a)
del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata,
ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4
del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai
procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello
per cui si procede.


7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei
procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può
sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi
alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe
eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.


8. L'imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non
sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le
ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del
processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al
comma 3.


9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il
pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all'articolo
444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di
cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446
comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di
chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche
quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia
stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata
rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca
mera riproposizione della precedente».

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