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(nonsolo cartelle esattoriali impazzite) - Se i giusti non si oppongono, sono già colpevoli
 

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MOTIVI PIU’ FREQUENTI DI OPPOSIZIONE AI VERBALI - 1a Parte

Post n°99 pubblicato il 12 Maggio 2009 da Typhoon4
 

Qui di seguito riportiamo i "MOTIVI PIU’ FREQUENTI DI OPPOSIZIONE AI VERBALI DI CONTESTAZIONE E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO" così come pubblicati dal sito www.prefettura.it

 

Vi invitiamo ad una lettura molto attenta ed ancor più critica del testo, in quanto esso fornisce sia i cavilli su cui far leva per una contestazione, sia le più frequenti risposte da parte degli Uffici competenti. Riteniamo che sia un po' come andare in trattoria e poi chiedere al titolare un appiglio per non pagare il conto: questi farà del tutto per scoraggiarci e farci desistere dal nostro intento, magari facendo anche affermazioni contraddittorie. Dunque invitiamo i cittadini a trarre spunto dal testo qui sotto riportato e a non scoraggiarsi e non desistere dall'opporre ricorso. Fate valere le vostre ragioni! Appellatevi, quanto più possibile, ad errori formali e vizi propri dell'atto.

 

Il testo viene frazionato in due post per esigenze di formattazione e lunghezza imposti da "Libero"

Parte 1 di 2:

1)      NOTIFICA DEL VERBALE OLTRE I 150 GIORNI:

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 comma 3 della legge 890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione  si  perfeziona,  per  il  notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quello, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Pertanto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale sopraccitata, è stato sancito un principio di scissione del momento di  perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario, in applicazione del quale    la notifica si perfeziona,  per  i  notificanti, al  momento   della  consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o del deposito del piego all’ufficio postale.

Pertanto, la data valida ai fini della notifica di un verbale del Codice della Strada è quella dell’avvenuta consegna da parte del Comando alle Poste.

 

2)      MANCANZA DI FIRMA AUTOGRAFA SUL VERBALE DI CONTESTAZIONE:

La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I 11.1.2007 n. 319) ha ritenuto valido il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada notificato non in copia originale e privo di sottoscrizione autografa, bensì redatto tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento così prodotto, delle generalità dell’agente accertatore. 

3)      MANCANZA RELATA DI NOTIFICA:

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13596 del 2.11.2001, confermata con sentenza n. 14005 del 27.9.2002 e sentenza n. 12320 del 6.7.2004, ha stabilito che l’eventuale omissione della cd. relata di notifica non è che una mera irregolarità che non inficia la validità delle notificazioni.  

 

4)      ESTERNALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI NOTIFICA:

Il ricorso all’esternalizzazione per attività meramente esecutive e prodromiche alla notifica a mezzo dell’Ente Poste, quali la produzione, stampa, postalizzazione e imbustamento dei verbali, non confligge con la normativa di settore (D. Lgs. 261/84 attuativo della direttiva 96/67/CE) che identifica Ente Poste, unico soggetto legittimato quale fornitore per gli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. 

5)      MANCATA INDICAZIONE SUL RETRO DEL CARTELLO STRADALE DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA DI APPOSIZIONE:

Per giurisprudenza consolidata dalla Cassazione la omessa o carente indicazione nel retro del cartello segnalante un divieto delle indicazioni di cui all’art. 77 comma 7 Regolamento CDS, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale.

 

6)      MANCATA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL CONDUCENTE IN CASO DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO:

La Corte di Cassazione, si è così recentemente espressa. “In tema di violazioni alle norme del Codice della Strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dagli art. 126 bis, secondo comma, penultimo periodo e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass. Civ. Sez. II Sent. 13748 del 12.6.2007)”.

La comunicazione da parte del proprietario va sempre eseguita, anche se il proprietario stesso si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione. 

7)      POTERI AUSILIARI DELLA SOSTA:

Conformemente alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 9287/06) il potere dell’ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132, della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli appositi spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto, ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.

 

8)      DECRETO PREFETTIZIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE STRADE SULLE QUALI NON È NECESSARIA LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA:

Su autostrade e strade extraurbane principali non è necessario alcun provvedimento prefettizio per legittimare l’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità senza contestazione immediata (art. 4 del D.L. n. 121/2002 convertito nella legge 1° agosto 2002 n. 168).

Non è altresì necessario il decreto prefettizio per l’installazione di apparecchiature semaforiche per la rilevazione automatizzata, in assenza di organo accertatore e, quindi, senza contestazione immediata, dell’attraversamento di intersezione con luce rossa (parere dell’Avvocatura Generale dello Stato diramato in data 14.5.2008).  

9)      TARATURA AUTOVELOX:

La sentenza 21 giugno 2007 n. 14566 della Sezione II Civile della Corte di Cassazione ha precisato che “nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità; nello stesso senso la Sezione II della Cassazione Civile, con la sentenza 27 luglio 2007, n. 16757, la quale ha stabilito che “la normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l’obbligo di attestazione della funzionalità”.

Pertanto, gli apparecchi di cui trattasi non sono sottoposti alle regole della L. 273/91 istitutive del sistema nazionale di taratura.

 

10)    TELELASER:

la Corte di Cassazione con la sentenza 6.7.2006 n. 15407, confermata con la successiva n. 23622 del 6.11.2006 ha statuito l’attendibilità dell’uso di apparecchiature elettroniche debitamente omologate, che fissano la velocità dei veicoli in un dato momento, pur senza un rilevamento fotografico del veicolo, che viene supplito dalla diretta osservazione dei verbalizzanti e dal valore di prova privilegiata del verbale da essi redatto.

Il verbale fa fede fino a querela di falso delle risultanze effettuate dagli accertatori e, quindi, la prova contraria deve essere costituita da elementi sicuri e inconfutabili da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto e non da liberi apprezzamenti sulla corretta funzionalità dell’apparato utilizzato. Infatti l’apparecchiatura telelaser è stata omologata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti proprio in quanto idonea ad identificare con certezza un veicolo e la sua velocità. La stessa è utilizzata sotto il diretto controllo degli agenti ed interrompe automaticamente l’avvistamento, qualora si verifichi un errore di puntamento, così come è stato ripetutamente verificato. 

11)    AUTOVELOX AUTOMATICI:

La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 15348/2005 Cass. Civ. Sez. I che le “multe” fatte utilizzando autovelox automatici, cioè senza la presenza fisica di Agenti di Polizia, non devono essere immediatamente contestate.

Infatti, la Suprema Corte ha in proposito chiarito che durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della Polizia Stradale, il che dimostra che “gestione diretta e disponibilità da parte degli organi di Polizia Stradale non implicano necessariamente la loro presenza”.

 
 
 
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