Vaccini obbligatori

Vaccini obbligatori: ecco cosa accadrà ai nostri figli

Di: Dr. Giuseppe De Matteis

PREMESSA

Questo articolo non è stato scritto per quei genitori definiti freewax in quanto so perfettamente che conoscono giá queste informazioni, è stato scritto invece per quei genitori che sinora hanno vaccinato i propri figli perché pensano che i vaccini ´´si devono fare´´ senza porsi tante domande e che non hanno mai letto un bugiardino di un vaccino, oppure per quei genitori che hanno letto qualcosa ma che sono rimasti titubanti su cosa fare.

LA LEGGE SUI VACCINI

Come sappiamo, il decreto Lorenzin sui vaccini è ora legge. Riteniamo che circa il 97% dei genitori vaccinerá i propri figli. In questo articolo cercheró nella maniera piú esaustiva possibile, di spiegare cosa probabilmente accadrá ai bambini che verranno vaccinati.

La legge prevede dieci vaccini obbligatori, somministrati mediante un esavalente e gli altri quattro tramite un quadrivalente oppure un trivalente piú un vaccino singolo.

DIAMO UNO SGUARDO ALL´ESAVALENTE

Si chiama Hexyon (difterite, haemophilus influenzae B, pertosse, polio, tetano, epatite B), si tratta di un vaccino sottoposto a monitoraggio addizionale, ossia in fase di sperimentazione, come scritto sullo stesso bugiardino del vaccino, fonte Aifa:

Iniziamo davvero bene…i nostri figli utilizzati come cavie, voi siete tranquilli? Ma soprattutto, avete dato il consenso a questa sperimentazione? Sempre sul sito dell´Aifa, andiamo ora a leggere il contenuto di questo vaccino:

Poniamo ora la nostra attenzione sul componente idrossido di alluminio. Si tratta di un adiuvante utilizzato per elevare la risposta immunitaria, detto in parole povere, per rendere efficace il vaccino. Ora dobbiamo capire se l´alluminio è una sostanza tranquilla o meno.

L’alluminio è un potente veleno per il sistema nervoso. Solitamente medici e pediatri ci rassicurano affermando che assorbiamo molto più alluminio con l’alimentazione. Vero. Ma questa affermazione non tiene conte conto che solo lo 0,5% dell’alluminio ingerito viene assorbito:

–R.A. Yokel, R.L. Florence “Aluminum bioavailability from tea infusion” Foog Vhem. Toxicol. 2008 dec; 46(12): 3659-3663.

-R.A. Yokel et al. “Aluminum bioavailability from basic sodium aluminum phosphate, an approved food additive emulsifying agent, incorporated in cheese´´. Food and Chemical Toxicology Volume 46, Issue 6, June 2008, Pages 2261–2266),

Quello iniettato con un vaccino, invece, viene assorbito al 100% e si accumula in diversi organi, compreso il cervello :

R.A. Yokel, McNamara PL “Aluminum toxicokinetics: an updated minireview” Pharmacol Toxicol 2001 Apr; 88(4): 159-67.

L’alluminio è una sostanza velenosa per il sistema nervoso e scatena tutta una serie di malattie autoimmuni, come dimostrato da diversi studi:

Provoca inoltre:

·         Disturbi dello spettro autistico e neurologici nei bambini (Toljenovic and Shaw 2011; Seneff et al. 2012; Melendez et el 2013)

·         Sclerosi multipla (Auther et al 2001: Exley et al 2006)

·         Morbo di Alzheimer (Tomljenovic 2001)

·         SLA e Demenza Parkinsoniana (Perl e Moalem, 2006)

Ma la cosa non finisce qui, ecco alcuni studi che mettono in relazione l´alluminio con l´autismo e con malattie autoimmuni:

·

Del resto, che i vaccini possano causare autismo ce lo dicono le stesse case farmaceutiche. Guardate cosa sta scritto sul bugiardino del Tripedia: (1)

E se lo dicono loro…

Alla faccia di tutti quelli, medici, pediatri, onorevoli, giornalisti, genitori, che gridano da anni che non ci sono evidenze scientifiche, ve le ho appena mostrate. Iniziate a preoccuparvi? Siamo appena all´inizio.
Ora torniamo al bugiardino dell´Hexyon e leggiamo la frase prodotto su cellule Vero. Malgrado sembri una cosa rassicurante, dovete sapere che le cellule Vero sono cellule di reni di scimmia verde, ecco cosa dice Wikipedia:

Per i non addetti ai lavori, le cellule di scimmia ci fanno venire in mente lo scandalo SV40, un virus trovato in alcuni tumori, proveniente dai reni di scimmia utilizzati nei vaccini antipolio sin dagli anni 50: (2)

Preoccupati? Io al posto vostro lo sarei e anche molto. Ma i vaccini non erano sicuri? Bene, ora passiamo al vaccino tri o tetravalente.

IL VACCINO TRI/TETRAVALENTE

Si tratta di un vaccino per morbillo, parotite e rosolia, oppure morbillo, parotite, rosolia e varicella, alcuni nomi commerciali sono PRIORIX TETRA e PROQUAD. Vediamo cosa contiene Priorix tetra, sul sito dell´Aifa:

Ora poniamo la nostra attenzione sulle frasi ceppo Wistar RA 27/3 e piú giú,coltivato su cellule diploidi umane (MRC-5). Ora vi spiego di cosa si tratta. Si tratta di cellule umane provenienti da feti umani abortiti. In pratica quei virus sono stati coltivati su quel tipo di cellule prelevate molti anni fa da quei feti e dopo che si sono riprodotti, i virus vengono successivamente inseriti in quel tipo di vaccini. Anche in questo caso ci viene in aiuto Wikipedia:

State per sentirvi male? Vi capisco…ma la parte piú incredibile della faccenda è che non è mai stato eseguito nessuno studio per verificare se questa roba possa danneggiare i bambini vaccinati.

Il sospetto di una ricombinazione del DNA del bambino è piú che legittimo. Non mi credete? Beh, allora fatevi consegnare le ricerche dal vostro pediatra o da quello della Asl. Ah, dimenticavo di dirvi che la maggior parte dei pediatri non hanno mai sentito parlare di MRC-5, provate a chiederlo.

ANCORA…

Sempre sul Priorix, troviamo scritto questo: (fonte Aifa)

Vi rendete conto? Non sono i non vaccinati a mettere a rischio i vaccinati, è il contrario! Beh, vuol dire che i bambini vaccinati se ne staranno a casa per sei settimane dopo il vaccino, niente scuola.

IL NUMERO DEI VACCINI

Ma dieci vaccini siamo sicuri che non facciano male? Secondo i pediatri potremmo vaccinarci anche con 10.000 vaccini, l´ho letto con i miei occhi. Controlliamo?

Nel 1992, la società Immunization Awareness Society  (IAS) ha  effettuato un sondaggio per capire meglio la salute dei bambini della Nuova Zelanda. I ricercatori hanno ricevuto 495 questionari compilati, comparando  226 bambini vaccinati e 269 bambini non vaccinati. Ecco la tabella: (3)

Come si puó evincere da questa statistica, i bambini non vaccinati stanno decisamente meglio di quelli vaccinati. Diamo ora un´occhiata a questa ricerca:

 

Questa ricerca individua un nesso tra tasso di mortalitá infantile e numero di dosi di vaccino. La faccenda si complica. Ma allora se i bambini vaccinati si ammalano e muoiono di piú di quelli vaccinati, per quale motivo si fanno i vaccini? E i pediatri queste cose le sanno?

IL VACCINO HPV (Gardasil)

Si, lo so che il vaccino per il papillomavirus non è obbligatorio, ma preferisco dirvi qualcosa anche quest´altra pagina vergognosa. Controlliamo il contenuto? Fonte Aifa:

Contiene Polisorbato 80 (nome commerciale Tween-80). Si tratta di un emulsionante, a quanto pare per niente innocuo, presente anche nello sciroppo per bambini Nurofen, controllate pure. Guardate questa ricerca:

Esperimenti sui ratti hanno dimostrato che il polisorbato 80 provoca danni riproduttivi e quindi sterilitá. Tanto per essere chiari, è successo anche agli esseri umani, una ragazza di 16 anni in Australia è in premenopausa dopo il vaccino Gardasil, ecco la ricerca:

 

MA PERCHE´ QUESTA LEGGE?

Ah giá, il morbillo…la nuova peste. Il morbillo ha sempre avuto alti e bassi e sempre li avrá, con o senza vaccinazioni, e questo perché il morbillo è un virus a RNA e come tutti quei virus tende a mutare facilmente. Che ci piaccia o meno, il morbillo esisterá sempre. Neanche la famosa copertura del 95% definita immunitá di gregge, risulta efficace per debellare il morbillo, come dimostra la Cina, che con una copertura vaccinale del 97%, segnala ancora focolai di morbillo (Yang, W., Wen, L., Li, S.-L., Chen, K., Zhang, W.-Y.,Shaman, J. 2017. Geospatial characteristics of measles transmission in Vhina durig 2005-2014. Pols Computational Biology, 13(4), e 1005474). Stessa cosa dicasi per il Belgio, dove un recente focolaio di morbillo è intervenuto in Vallonia, una zona del Paese con copertura vaccinale superiore al 95% (Grammens, T., Schirvel, C., Leenen, S., Shodu, N. Hutse, V., Mendes da Costa, E., Sabbe, M. (2017). Ogoing measles outbreak in Wallonia, Belgium, December 2016 to march 2017: characteristics and challenges.Eurosurveillance, 22(17), 20524. http//doi.org/10.2807/1560-7917. ES. 2017.22.17.30524). Crolla cosí miseramente la leggenda dell´immunitá di gregge, del resto mai dimostrata con studi ad hoc.

Beh, se il problema era il morbillo, allora sarebbe stato sufficiente imporre la sola vaccinazione per il morbillo per alcuni mesi per poi ritirarla a emergenza finita, semplice, vero? Allora perché dodici (poi divenuti dieci) vaccini? E´ come se si forasse un pneumatico, andassi dal gommista e invece di farmi riparare la gomma bucata, me le faccio riparare tutte e quattro. Qualcosa non torna, vi pare? Del resto anche sulle motivazioni del decreto sta scritto: “Ritenuto altresí necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell´area geografica europea”. Eccola qua la vera emergenza, altro che morbillo. Di quali obblighi si tratti non ci é dato sapere, io stesso ho scritto una mail al ministro Lorenzin, ma non ho ricevuto alcuna risposta, ovviamente. In ogni caso, questi misteriosi accordi penso di averli scoperti, come si evince dal seguente comunicato stampa dell´

Non solo, avete mai sentito parlare di Gavi?

Si tratta di un accordo programmatico tra vari paesi, tra cui l´Italia, e l´industria farmaceutica (www.gavi.org).Tale accordo garantisce alla stessa industria un certo fatturato sino al 2024 e per il quale sono stati emessi i VACCIN BOND, detto in parole povere vengono emessi dei titoli azionari sulle vaccinazioni,naturalmente, tutto questo si fa per il bene del mondo…

PER QUELLI CHE…

Per quelli che pensano che i vaccini hanno debellato tante pericolose malattie, guardate questi grafici:

MORTALITA´ DIFTERITE IN ITALIA (dati istat)

La difterite era giá spontaneamente in calo nel momento in cui è stata resa obbligatoria la vaccinazione.

IL VAIOLO IN ITALIA

MORBOSITA’ DELLA POLIO IN ITALIA

Come si evince dal grafico, si sono avuti picchi di malattia nonostante le vaccinazioni. In ogni caso, a quei tempi il vaccino aveva un senso, dico le cose come stanno.

PER QUELLI CHE…

Per quelli che pensano che i vaccini bisogna farli altrimenti i profughi ci possono infettare, dal congresso della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): “Su 24 mila sbarcati a Lampedusa nell’ultimo semestre, solo 7 malati di Tbc”. E cosí crolla anche il mito dei profughi portatori di malattie.

SIATE SINCERI…

Voi genitori che avete vaccinato i vostri figli, sapevate tutto questo? Voi onorevoli che avete approvato la legge, sapevate tutto questo? Ripensate ora a tutte le menzogne ascoltate sul morbillo e sul calo delle vaccinazioni, solo e soltanto furbi pretesti per imporre dieci vaccini non necessari e probabilmente pericolosi.

PER CONCLUDERE

Nei prossimi anni assisteremo ad una impennata dei danni da vaccino, malattie autoimmuni, danni neurologici e autismo, tant´è che la legge ha previsto uno stanziamento di 1.400.000 euro per i prossimi danneggiati, controllate pure.

Se voi intendete vaccinare i vostri figli facendo inoculare alluminio, cellule di feti abortiti, cellule di scimmia, polisorbate-80 e altre schifezze simili, siete liberi di farlo, io mai e poi mai inietterei quella mondezza dentro il corpo di mio figlio e soprattutto, nessuno mi deve obbligare a farlo.

 

NOTA PER I NON ADDETTI AI “LAVORI”: Il termine MONITORAGGIO ADDIZIONALE riportato sul bugiardino dei vaccini indica che si tratta di un vaccino sperimentale, non testato.

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Indennizzi per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti (Legge 210/92)

La Legge 25 febbraio 1992 , n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.

vedi:

Legge 25 febbraio 1992 , n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.(Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 06 marzo 1992)

  1. Costituzionalità dell’obbligo vaccinale
  2. Danno da vaccino
  3. Come avviene l’indennizzo per danni da vaccino
  4. Il risarcimento per i danni da vaccino
  5. Come ottenere il risarcimento danni da vaccino Covid

Costituzionalità dell’obbligo vaccinale

Ricordiamo che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività, prescrivendo che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Un decreto-legge può introdurre un obbligo di vaccinazione come quello over 50? Ora con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, abbiamo dopo mesi di discussione un obbligo vaccinale per tutti gli ultracinquantenni.

È un problema antico.

Da anni si ritiene che ogni volta che la Costituzione adotta il termine “legge” è possibile che la materia sia disciplinata anche dagli atti legislativi del governo. Infatti, gli atti governativi aventi forza di legge sono stati parificati alla legge formale, anche ai fini di eventuali riserve di legge (v. sentenza Corte cost. n. 184 del 1974), nel presupposto che il Parlamento esercita su questi atti un controllo successivo (nel caso dei decreti-legge) o comunque impone al governo i criteri ed i principi direttivi ai quali dovrà attenersi nel legiferare (nel caso dei decreti legislativi). Quindi, si può fare con decreto-legge ciò che si dovrebbe fare con legge.
Per approfondimenti, consigliamo l’articolo “Green pass, nuovo decreto gennaio 2022. Domande e Risposte”

Ma c’è un problema non considerato.

Per Costituzione, i decreti-legge sono atti provvisori e precari, che se non convertiti in legge dal parlamento decadono retroattivamente, come se non fossero mai esistiti (art. 77, comma 3 Cost.). In parole semplici, se un decreto-legge non viene convertito, gli effetti prodotti scompaiono dall’ordinamento.

Dunque che si fa quando il decreto-legge impone una prestazione personale e non soltanto economica?

È proprio il caso dell’obbligo di vaccino nel d.l. n. 7 del 2022.

Tutti gli ultracinquantenni sono obbligati a vaccinarsi da subito, prima ancora che il parlamento possa convertire il decreto. Ma se poi il Parlamento – per paradosso – non converte il d.l. n. 7 che succede? O se converte con un obbligo solo per i sessantenni e non i cinquantenni? L’obbligo vaccinale per chi ha 50 anni diverrebbe illegittimamente posto, ma in pratica chi si è vaccinato non può certo essere “s-vaccinato”. Non gli si può togliere la puntura fatta. E allora?

Leggi anche gli articoli:

Danno da vaccino

L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 ha acceso le polemiche e gli interrogativi – politici, sanitari e soprattutto giuridici – su come funziona il risarcimento danni da vaccino Covid. Gli ultracinquantenni sono più di 27 milioni di persone (tra cui 8 milioni di lavoratori), la maggior parte delle quali sono già vaccinate. E intanto il Green pass rafforzato è diventato indispensabile per svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel settore pubblico e nel privato; mentre il Green pass base è necessario per accedere in quasi tutti i negozi e uffici (comprese le banche e la Posta), ad eccezione dei servizi essenziali, come alimentari e farmacie. Queste misure, evidentemente, rappresentano una forte spinta a vaccinarsi, soprattutto per i lavoratori. Vero è che il dipendente non vaccinato non può essere licenziato, ma è considerato assente ingiustificato e perde la retribuzione. Chi si vaccina assume il rischio di riportare conseguenze dannose per il proprio organismo. Le reazioni avverse registrate dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) sono molteplici: la maggior parte sono lievi e transitorie, come febbre, cefalea, malessere e disturbi gastrointestinali, ma c’è anche una piccola parte di eventi gravi, come lo shock anafilattico, l’infarto e l’ictus, che possono comportare lesioni permanenti o la morte. In questi casi sorge, per gli interessati o per i loro familiari ed eredi, il diritto al risarcimento danni da vaccino Covid.

Vediamo come funziona: chi può chiederlo e a quali condizioni, come si dimostra, qual è la procedura da seguire e a quanto ammonta.

Una legge dello Stato [1] prevede un indennizzo per i danni riportati a causa di vaccinazioni obbligatorie. Il ristoro economico compensa tutte le «lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica». Non deve trattarsi, quindi, di menomazioni transitorie, come i malesseri derivanti dalla somministrazione della dose di vaccino anti-Covid che scompaiono dopo breve tempo. Di recente, la Corte Costituzionale [2] ha esteso il riconoscimento dell’indennizzo anche a chi si è sottoposto a vaccinazioni non obbligatorie, ma soltanto raccomandate, come appunto quella anti-Covid che è stata incentivata dallo Stato sin dall’inizio della pandemia prima di diventare obbligatoria per alcune categorie di lavoratori: dapprima, solo per gli operatori sanitari e scolastici e poi per le forze dell’ordine e tutti i comparti del pubblico impiego e dei settori privati. Quindi, ai fini pratici del riconoscimento dell’indennizzo (e neanche del risarcimento, come vedremo a breve), non sussiste nessuna differenza tra chi ha ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid quando ancora non era obbligatoria rispetto a chi si è vaccinato dopo.

L’indennizzo per danni da  vaccino viene liquidato in base ad apposite tabelle [2] che ne individuano l’ammontare in base alla patologia e al grado di invalidità riportato, o al decesso del danneggiato. In caso di morte del vaccinato ai suoi eredi spetta un assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, un assegno una tantum di 77.468,53 euro.

Per approfondimenti consigliamo l’articolo “Termine di prescrizione per danno da vaccino”

Come avviene l’indennizzo per danni da vaccino

Il riconoscimento dell’indennizzo avviene compiendo i seguenti passaggi:

  • presentazione della domanda all’Azienda sanitaria di residenza da parte del danneggiato (o dai suoi eredi, se deceduto); bisogna allegare i documenti che attestano la vaccinazione effettuata e quelli che comprovano la patologia successivamente riportata a causa del vaccino;
  • visita dell’interessato da parte della Commissione medica ospedaliera (Cmo) competente per territorio, che esprime il suo giudizio sull’infermità accertata e sulla sussistenza del nesso causale tra essa e il vaccino (in caso di decesso, l’esame è compiuto soltanto sulla base dei documenti prodotti);
  • se il giudizio della Cmo è positivo, il danneggiato ottiene l’indennizzo, che viene erogato dalla Regione di appartenenza (o dallo Stato, per alcune Regioni a Statuto speciale); se è negativo, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al ministero della Salute, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, e in caso di rigetto può ricorrere all’autorità giudiziaria contro il diniego al riconoscimento del beneficio.

La domanda di indennizzo per i danni da vaccinazione va presentata entro 3 anni, che decorrono non dalla data della somministrazione della dose ma dal successivo momento in cui la patologia si è manifestata, perché solo a quel punto l’avente diritto ha avuto piena conoscenza dei danni riportati e, dunque, è in condizioni di chiederne il dovuto ristoro economico.

Sul tema consigliamo l’articolo “Indennizzo da vaccinazione antinfluenzale: nota a Corte Cost. 268/2017”

Il risarcimento per i danni da vaccino

Il risarcimento per i danni da vaccino è un ristoro economico ulteriore, più ampio e variegato rispetto all’indennizzo. Quest’ultimo, infatti, è una sorta di risarcimento forfettizzato nell’importo e non tiene conto di numerosi fattori che in concreto possono presentarsi ed aggravare le conseguenze a carico di chi ha riportato un’infermità o un altro tipo di menomazione in conseguenza della vaccinazione anti-Covid.

Inoltre, l’art. 2043 del Codice civile dispone che, per essere risarcibile, il danno deve essere «ingiusto» e derivare da un «fatto illecito», mentre l’indennizzo viene riconosciuto anche per atti leciti che tuttavia provocano lesioni di diritti, come quello alla salute. A livello pratico, è più facile e veloce ottenere l’indennizzo – che viene liquidato, come abbiamo visto, in via amministrativa, con una procedura predeterminata – mentre il risarcimento del danno viene stabilito dal giudice, che, dopo aver accertato i presupposti per il suo riconoscimento, provvede anche a quantificare l’ammontare spettante al danneggiato o ai suoi familiari ed agli eredi della vittima.

Quanto all’illiceità del comportamento e all’ingiustizia del danno, la Corte Costituzionale [3], in una pronuncia relativa al vaccino obbligatorio anti-poliomelite – principio estensibile anche al Covid-19 per la sua ampia portata – ha affermato che «ogni menomazione della salute implica la tutela risarcitoria», in quanto incide su un diritto fondamentale dell’individuo; perciò, il risarcimento per i danni da vaccino va riconosciuto «tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura».

Come ottenere il risarcimento danni da vaccino Covid

Per ottenere il risarcimento dei danni derivati da una vaccinazione anti-Covid occorre promuovere una causa civile contro lo Stato, impersonato dal ministero della Salute, che è responsabile del funzionamento delle strutture vaccinali operanti sull’intero territorio nazionale. Anche qui il danneggiato deve provare il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della patologia, in base alla regola del «più probabile che non»: il criterio temporale, cioè il periodo trascorso tra la data dell’iniezione e la manifestazione della malattia, è solo un elemento di valutazione, ma non è decisivo. È opportuno, quindi, munirsi di una perizia medico-legale che accerti il nesso di causalità con la somministrazione avvenuta; in corso di causa, il giudice potrà disporre una Ctu (consulenza tecnica d’ufficio) per accertare questo indispensabile elemento.

In alcuni casi può sussistere, oltre alla responsabilità generale dello Stato, anche quella concorrente del medico vaccinatore o del medico di famiglia (si pensi all’errata somministrazione di una dose o alla sottovalutazione di determinate cause di esonero dalla vaccinazione per motivi di salute). Infine, potrebbe ravvisarsi, insieme alla responsabilità dello Stato, una concorrente responsabilità risarcitoria della casa farmaceutica produttrice del vaccino somministrato, per gli effetti negativi provocati dal medicinale (si tratta del risarcimento danni derivanti da «attività pericolose», ai sensi dell’art. 2050 Cod. civ.).

Il risarcimento può comprendere, a seconda dei casi, diverse voci di danno, ciascuna delle quali dovrà essere puntualmente allegata e documentata nella sua consistenza ed entità. In particolare, può esserci:

  • il danno patrimoniale, per le spese sostenute a causa della malattia e dell’infermità;
  • il danno morale, consistente nella sofferenza psicologica dovuta alla patologia riportata;
  • il danno biologico, ravvisabile nella lesione dell’integrità psico-fisica provocata dalla vaccinazione;
  • il danno esistenziale, per il peggioramento, in conseguenza della malattia, della qualità della vita e delle relazioni;
  • il danno parentale da riconoscere ai familiari superstiti per la perdita del legame affettivo con il parente deceduto a seguito del vaccino.

 

 

Domanda indennizzo L. 210/92
Data di presentazione: |___|___|___| Protocollo n° ……….……….… Pratica n° …….………

DOMANDA ex L. 210 / 92 PER DANNO IRREVERSIBILE CORRELATO A
VACCINAZIONE, TRASFUSIONE O SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI
Alla AUSL di ………………….………………………………………………………………………………
Via ….…………………..……………………….. cap …………… Città ……………….………….

Ai sensi e per gli effetti della L. 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni
Il/la sottoscritto/a (cognome)…………………………………………. (nome) ………………………………..,
nato/a a ……………………….. ………………………………………….prov. ……, il |___|___|___|,
residente a …………………………………..……………………………..prov. ………… cap …………,
Via ………………………………………………………………….………………. N. …………
cod. fisc. |….|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…| tel.……………….…… fax ..…..……………
in qualità di :
 diretto/a interessato/a
 esercente la potestà genitoriale o la tutela di
(cognome) ……………………………………………….. (nome)…..……………………..……..………..,
nato/a a ……………………….. ……………….………………………… Prov. ……, il |___|___|___|,
residente a ……………………………………………..…………………. Prov. ………CAP ……………
Via ……………………………………………………………………..…..…….………………. N. ……..…
cod. fisc. |….|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…| tel.………..…………… fax …………………

CHIEDE

di ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1 della predetta legge quale appartenente alla seguente tipologia di beneficiario:

❑ Soggetto sottoposto a vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria.
❑ Soggetto sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie, necessarie per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero.
❑ Soggetto a rischio operante nelle strutture sanitarie ospedaliere, che si è sottoposto a vaccinazioni anche non obbligatorie.
❑ Soggetto non vaccinato che ha riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali ne è derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
❑ Soggetto sottoposto a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della L. 695/59.
❑ Soggetto contagiato da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati.
❑ Operatore sanitario che ha contratto l’infezione da HIV in occasione e durante il servizio, a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
❑ Soggetto con danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
❑ Coniuge contagiato da uno dei soggetti indicati ai punti precedenti.
❑ Figlio contagiato durante la gestazione.
❑ Soggetto con aggravamento delle infermità e delle lesioni.
❑ Soggetto con più di una patologia.
Riferimento precedente domanda di indennizzo Pratica. N. …………… del |___|___|___| a seguito della quale è stato riconosciuto allo stesso/al suo rappresentato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ascrivibile alla…………..… categoria della tabella A allegata al DPR 30/12/81 n. 834.
 Chiede inoltre, l’importo aggiuntivo “una tantum” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, L. 210/92 per aver riportato una menomazione permanente a causa di vaccinazioni obbligatorie.
(da barrare solo nel caso in cui il soggetto sia stato danneggiato da vaccinazione)

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
A. Documenti amministrativi
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

B. Documenti sanitari

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________

Dichiara altresì di voler ricevere ogni comunicazione al sottoindicato indirizzo e di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso :

Via ………………………………………………………………….…….… n. …………
CAP. …………… Città ……….……………………………………………Prov. ………..
telefono ……………………………cell. ……………….………… fax ………………………………..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.675/96, dichiaro di essere stato informato che:

1. il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter accedere ai benefici di cui alla presente istanza;
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Danni da vaccino Covid-19 e le tutele ONA

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, insieme al suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, scende in campo per tutelare e aiutare le vittime primarie e i loro familiari, tutti travolti dalle terribili conseguenze del virus. In particolare, l’associazione si batte per i diritti fondamentali dell’uomo violati durante l’emergenza sanitaria che ha colpito anche il nostro Paese.

Vaccinazione di massa e immunità di gregge

Vaccinazione di massa immunità di gregge sono le due strategie accolte all’unanimità dalla Comunità Scientifica per dare un colpo decisivo al virus Sars-CoV-2. Così, le case farmaceutiche si sono adoperate per la realizzazione di un vaccino efficace in grado di salvaguardare il benessere della collettività.

Moderna e BioNTech sono le prime due aziende farmaceutiche ad aver realizzato un vaccino efficace contro il più temibile dei virus. I due vaccini superano pienamente gli standard di sicurezza e i requisiti minimi indispensabili per la commercializzazione del farmaco.

Il passaggio successivo da raggiungere, secondo la Comunità Scientifica, è l’immunità di gregge. Solo in questo modo sarà possibile resistere all’attacco del virus e indebolirlo. Infatti, se riuscissimo ad abbassare il numero dei contagi, e quindi ridurre la circolazione dell’agente virale, si potrebbe addirittura raggiungere la completa estinzione del coronavirus. A questo punto, anche i soggetti più fragili che non possono sottoporsi a vaccinazione saranno al sicuro.

A Cuba è stata raggiunta l’immunità di gregge

Cuba, l’isola dalle spiagge bianche color zucchero e campi di tabacco, in soli due mesi azzera il numero di contagi. Fino a qualche mese fa, l’isola di Cuba era ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria, con oltre 8 mila nuovi casi al giorno. L’assidua campagna vaccinale su tutto il territorio ha azzerato i contagi in pochissimo tempo.

Ad oggi, più del 90% degli abitanti è coperta dalla prima dose del vaccino. Anche i bambini dai due anni in su hanno completato già il primo ciclo di vaccinazione.

Così, l’isola riapre le porte al turismo e compie un ulteriore passo verso una nuova normalità, fondamentale per il rilancio urgente di un’economia colpita duramente dalla crisi sanitaria mondiale.

Obbligo vaccinale come strumento di prevenzione

L’adozione tempestiva di misure efficaci a contrastare gli effetti negativi della pandemia permette la salvaguardia del benessere collettivo e quello individuale. La pandemia mondiale da Covid-19 ha causato effetti gravi non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e morale.

Così, per fronteggiare le continue minacce del virus sono state adottate misure di protezione e prevenzione individuale e collettive a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Una di queste misure comprende proprio l’obbligo vaccinale. La vaccinazione obbligatoria come strumento di prevenzione e protezione del benessere psico-fisico è permessa solo in alcuni rari casi, e deve essere adottata nel pieno rispetto dei diritti umani.

Secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in caso di epidemie o in caso di una rapida diffusione di una malattia pericolosa, si possono approvare strumenti e misure di protezione che impediscono il contagio e la morte. Tali misure devono tutelare in particolar modo anche le categorie più deboli, come donne, bambini ed anziani. Così, la Corte europea si è espressa a favore della vaccinazione obbligatoria come strumento di tutela dell’umanità.

Profili di sicurezza dei vaccini e danni da vaccino

L’Agenzia Internazionale del Farmaco Italiano, AIFA, ha concesso l’autorizzazione al commercio dei vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche. L’autorizzazione al commercio è pervenuta dopo un’attenta valutazione dei documenti inerenti le varie prove farmaceutiche e le sperimentazioni effettuate. Secondo l’AIFA i vaccini hanno un rapporto favorevole tra rischi e benefici e possiedono gli standard di sicurezza per poter essere immessi in commercio.

Lo stesso Consiglio di Stato Europeo ha ribadito, a fine settembre 2021, il profilo di sicurezza dei vaccini anti Covid-19. Infatti, grazie alla raccolta delle segnalazioni su tutto il territorio italiano, è possibile confermare la buona tollerabilità del farmaco e la gestione di eventuali reazioni avverse. Infatti, i vaccini a mRNA causano circa 120 “sospette reazioni avverse” ogni 100 mila dosi somministrate.

Di queste segnalazioni:

  • 85% sono segnalazioni di eventi avversi non gravi, ovvero di eventi non necessariamente riconducibile alla vaccinazione;
  • 14,4% sono le reazioni avverse (17 ogni 100 mila dosi), la maggior parte delle quali sono scomparse definitivamente, con miglioramento dello stato di salute;
  • solo l’1% sono gli effetti indesiderati, ovvero eventi connessi alle proprietà del vaccino, ma che non sempre mostrano un profilo grave o nocivo.

Il decreto Sostegni ter e fondi per i danni da vaccino

In qualsiasi caso, l’obbligo a un trattamento sanitario deve garantire la tutela del diritto alla salute della persona e ne deve migliorare le condizioni psico-fisiche. Infatti, l’obbligo di un trattamento sanitario non può in nessun modo incidere negativamente sullo stato di salute della persona. Anzi, devono influire positivamente sul benessere individuale e collettivo dell’umanità.

Motivo per il quale, il Governo Italiano ha stanziato circa 50 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a partire dal 2023 con il decreto “Sostegni ter”. Questi fondi sono stati stanziati per tutelare coloro che hanno subito gravi conseguenze dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Inoltre, nel decreto Sostegni ter si prevede anche un incremento del Fondo per aiutare le Regioni e le Province autonome nel sostenimento delle spese sanitarie collegate all’emergenza Covid. Ulteriori somme sono destinate all’istruzione fornire gratuitamente agli studenti e al personale scolastico sistemi di prevenzione e protezione individuale.

Risarcimento danni da vaccino: chi può averlo?

Coloro che subiscono danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, sono tutelati dalla legge n. 210 del 1992. In particolare, l’art. 1 di tale legge, afferma: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

L’Italia è stata la prima Nazione europea a imporre l’obbligo vaccinale ad alcune categorie sociali, con l’intento di proteggere i più deboli. Tale obbligo è stato imposto dapprima a tutto il personale sanitario, successivamente al personale scolastico e anche agli over 50. Tutte queste categorie sociali rientrano a pieno titolo nella legge n. 210 del febbraio 1992.

Vaccino non è obbligatorio e indennizzo per danni da vaccino

E coloro che si sono vaccinati, spinti da un forte senso di responsabilità individuale e collettivo, da quali forme di tutela sono protetti?

L’obbligo vaccinale sulla nostra Penisola è esteso solamente a tre categorie sociali. Per tutti gli altri, lo Stato raccomanda fortemente la vaccinazione come misura di contenimento della pandemia. Ma coloro che subiscono danni da vaccini in seguito ad una vaccinazione fortemente raccomandata, sono allo stesso modo tutelati?

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha ribadito più volte e in diverse sentenze che dal punto di vista giuridico non esiste nessuna differenza tra vaccinazione obbligatoria e vaccinazione fortemente raccomandata. Infatti, la stessa Corte ha stabilito che l’assenza del diritto all’indennizzo in caso di danni da vaccino, anche in assenza di obbligo, ricevono una lesione dei diritti fondamentali sanciti con gli art. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Quindi, anche coloro che si sottopongono spontaneamente a vaccinazione e subiscono danni irreversibili alla salute, sono tutelati dalla medesima legge che tutela coloro che sono obbligati a ricevere il vaccino.

Domanda di risarcimento per danni da vaccino

Come stabilito dalla legge n. 210 del 1992, coloro che subiscono danni irreversibili in seguito alla vaccinazione da Covid-19, hanno diritto a un risarcimento in forma economica. Infatti, secondo la legge una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, e quindi della salute, rappresenta una lesione della persona.

Per poter accedere a tale indennizzo, il danneggiato dovrà provare di aver subito una lesione o una infermità tale da aver causato un danno alla sua integrità psico-fisica. Va da sé che non sono sono rilevanti stati febbrili o disturbi transitori, che rientrano nelle reazioni avverse facilmente gestibili. Quindi, potrà essere presentata la domanda di indennizzo all’ASL di residenza.

L’Azienda Sanitaria Locale analizzerà tutta la documentazione allegata per la fase dell’istruttoria, verificando la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Una volta completata la verifica della fase istruttoria, l’Azienda sanitaria invierà il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che convocherà a visita l’interessato. Quest’ultima ha il compito di accertare l’esistenza del nesso causale tra l’infermità e il vaccino, qualificare il grado di infermità e la tempestività di presentazione della domanda.

Importo dell’indennizzo in caso di danno da vaccino

Con il recente decreto “Sostegni ter”, tutti coloro che subiscono danno per vaccinazioni anti-covid19 possono ottenere un assegno di indennità reversibile fino a 15 anni. Inoltre, possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum di importo pari a 30% dell’indennizzo dovuto e non percepito nell’arco di tempo compreso tra il manifestarsi dell’evento e l’ottenimento dell’indennizzo.

Talvolta, anche se raramente, in seguito alla vaccinazione le persone possono sviluppare patologie secondarie come diretta conseguenza di una vaccinazione. In questo caso, il danneggiato può presentare domanda per ricevere un indennizzo aggiuntivo per “doppia patologia”. L’indennizzo per doppia patologia è di importo pari al 50% dell’indennizzo erogato per la patologia più grave.

Inoltre, nel caso in cui il danneggiato dovesse morire in seguito alla vaccinazione, l’indennizzo previsto in caso di danno da vaccino viene erogato in favore al coniuge, ai figli, ai genitori o ai fratelli. Gli eredi potranno presentare una domanda alla ASL di residenza del defunto per ricevere un assegno una tantum, in unica soluzione o reversibile in 15 anni dell’importo di Euro 77.48, 53.

Indennizzo aggiuntivo in caso di danno da vaccino

Il Ministero della salute riconosce un indennizzo aggiuntivo a tutti coloro che subiscono danni irreversibili in seguito alla vaccinazione obbligatoria. Tale ulteriore indennizzo è disciplinato dalla legge n. 229 del 2005 e consiste in un assegno mensile vitalizio.

Le somme erogate per l’assegno mensile dipendono da tre variabili, che sono:

  • il momento in cui è stata presentata l’istanza;
  • la gravità dell’infermità riscontrata;
  • il reddito del danneggiato o del nucleo familiare.

Tutte queste variabili concorrono a stabilire le somme dell’indennizzo aggiuntivo erogato dal Ministero della salute.

Casa farmaceutica e indennizzo per danno da vaccino

I soggetti danneggiati dalla somministrazione del vaccino possono ottenere un indennizzo anche facendo richiesta alla casa farmaceutica ha realizzato il vaccino. Le case farmaceutiche hanno l’obbligo di effettuare controlli periodici sui lotti rilasciati e di monitorare costantemente tutto il processo di produzione del farmaco. Tuttavia, può capitare che alcuni lotti o fiale di vaccino risultino danneggiati.

In questo caso, la casa farmaceutica ha l’obbligo di ritirare il lotto dal mercato e di tutelare le persone da eventuali danni, come previsto all’art. 2050 c.c.. Anche nel caso in cui il prodotto risulti difettoso, la casa farmaceutica risponde del danno, come previsto dal D.P. R. n. 244/1988. Tali norme sanciscono la responsabilità extracontrattuale del produttore per il danno cagionato dal prodotto difettoso.

In questo caso il danneggiato deve fornire la prova del danno, del difetto del prodotto e della connessione causale tra difetto e danno. Inoltre, sarà necessaria la dimostrazione che il prodotto non offre la sicurezza accertata per l’autorizzazione al commercio.

Responsabilità del Ministero della salute e danni da vaccino

Il Ministero alla salute prevede delle misure di tutela anche per coloro che riportano danni alla salute o che vengono lesi da alcuni obblighi imposti durante la pandemia. Infatti, in caso di danno da vaccino, le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale, anche in assenza di obbligo, possono rivolgersi al Ministero della salute per il risarcimento dei danni.

Ma quando è possibile ricorrere al Ministero della salute? In passato, il Ministero della salute ha permesso la somministrazione del vaccino contro la poliomielite nonostante fosse nota la pericolosità del siero. Si trattava di un vaccino contenente il virus parzialmente inattivato, che una volta iniettato nell’organismo era in grado di scatenare la malattia infettiva paralitica. In quegli stessi anni, era stato approvato un altro vaccino contro la medesima patologia che presentava, però, il virus inattivo. La Corte di Cassazione ha condannato il Ministero della Salute per aver esposto la popolazione italiana a un rischio noto (Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud. 04/02/2011 – 27/04/2011, n. 9406).

Quindi, si può ricorrere al Ministero nel caso in cui, nel momento in cui è stata somministrata la dose di vaccino, il rischio è noto. In questo caso, il Ministero della salute ha la possibilità di vietare la vaccinazione, o eventualmente consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi.

Assistenza gratuita e Osservatorio Nazionale Amianto

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha tra i suoi obiettivi la tutela della salute e delle persone. In particolare la sua lotta si è concentrata nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto.

Chi ha subito danni alla salute in seguito alla vaccinazione o è stato leso nei suoi diritti fondamentali si può rivolgere all’associazione. Un team di professionisti medici e avvocati specializzati mette a disposizione per la vittima e i suoi familiari un servizio gratuito di assistenza medica e assistenza legale. Contatta il numero verde 800 034 294 o compila il form per richiedere una consulenza gratuita.

Eventi avversi vaccini Covid. In Francia risarciti pazienti con miocardite e pericardite

L’ente nazionale di indennizzo per infortuni medici francese ha risarcito 72 persone con problemi cardiaci a seguito della vaccinazione contro Covid-19. Altre richieste di risarcimento per lo stesso motivo riguardano problemi neurologici e circolatori.

 

 

Vaccini obbligatoriultima modifica: 2023-12-27T14:23:03+01:00da OPIUMPASSIONE
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One Comment Add yours

  1. OPIUMPASSIONE scrive:

    Magari quella che lascia messaggi offensivi e asserendo che una vaccinazione obbligatoria e non –
    non provoca gravi danni,siamo certi che…magari che scendesse dal suo trono di note leccacxlo
    e usasse la sua esistenza per aiutare e non condannare!!!

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