Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Articolo 21, primo comma)
Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,
sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona,
o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,
ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,
è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,
con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi
di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico,
è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,
titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,
ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,
impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
“Distinguerai un pazzo, non per quello che dice,
ma per il danno che provoca agli altri”