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Messaggi di Aprile 2017

 

CON 326 VOTI LA DAT ARRIVA AL SENATO...

Post n°152 pubblicato il 27 Aprile 2017 da gabbiano642014
 

Cari Amici, 

la scorsa settimana la Camera ha approvato, con 326 "Sì",

37 "No" e 4 "Astenuti" le disposizioni del Dat (Dichiarazione

anticipata di trattamento o biotestamento),  

le norme in materia del  testo unico dei 5 articoli del

7 dicembre 2016.

Le norme licenziate dalla Camera non sono numeri e

articoli,ma il trattamento di cure di fine vita. 

 

Art.1 Consenso informato

-1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della

Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato

o proseguito se privo del consenso libero e informato della

interessata. 

-2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra

paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato

nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e

la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità

del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente

lo desidera, anche i suoi familiari.

-5. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di voler

e ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento

diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la 

sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre,

il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato,

anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento,

ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.


-6. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia

al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico.

Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico

di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge

15 marzo 2010, n. 38.


-7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal

paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità

civile o penale.

Art.3 Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) 

-1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere,

in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi

può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»),

esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di

trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a

scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese

le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Può altresì indicare

una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e

lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.


-2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di

intendere e di volere. 


-3. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 1,

il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT le quali possono

essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo

con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili

possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter

altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle

condizioni di vita. Nel caso in cui le DAT non indichino un fiduciario

vengono sentiti i familiari.


L'idea di 326 Sì..

L'idea di 326 Sì è il realismo della legge e le competenze e riflessioni

deontologiche del moderno Giuramento di Ippocrate.

L'idea di 326 Sì è una scelta di fantasmi,che dietro ad una 

finestra mostrano il destino della dolce morte.

L'idea di 326 Sì  è quella riflessione colma di libertà,ma 

confusa di verità.

L'idea di 326 Sì è per chi senza morale, la considera  minore

spesa sanitaria.

L'idea di 326 sì è la voce di un medico che nella scelta del paziente

non trova risolutiva la Dat.

L'idea di 326 Sì è che le "dichiarazioni" non sono "disposizioni" 

e l'esonero di responsabilità sono quelle cicatrici invisibili dello

spirito del Giuramento di Ippocrate..

 

 

Cari Amici..

L'idea di 326 Sì al Senato..

Auguro a tutti Voi 

un buon fine settimana..

Gabbiano


 
 
 
 
 

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