Creato da: P.a.o.l.i.n.a il 13/12/2005
Libertà d'espressione

Area personale

 

Tag

 

Archivio messaggi

 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

Ultime visite al Blog

marino181953KAROGN0NEschiena2Fareed_ZakariavolandfarmlottergstoorresalorteyuwLorenzo.32Il_Signore_R0ssoP.a.o.l.i.n.abarbonemezzodrogatoPierreRoche
 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

 
« StoriellaMessaggio #12 »

Da: LA STAMPA WEB Codici elettorali di Carlo Federico Grosso

Post n°11 pubblicato il 25 Gennaio 2006 da P.a.o.l.i.n.a

In un convulso finale di legislatura, la maggioranza sta cercando di approvare le sue ultime leggi. I problemi si sono d'altronde complicati dopo che il Capo dello Stato ha rinviato al Parlamento l’abolizione dell'appello del pubblico ministero per palese illegittimità costituzionale. In questo contesto, il governo ha addirittura ipotizzato di protrarre i lavori parlamentari oltre i tempi concordati, e di riapprovare senza nessun cambiamento la legge bocciata. Uno schiaffo evidente ad ogni regola costituzionale.Fra le leggi da qualche tempo all'ordine del giorno della Camera, c’era la riforma della legittima difesa. Sembrava che fosse stata dimenticata. Ieri è stata invece votata in via definitiva. Ad evitare l'ennesima infelice modificazione del sistema penale non è bastato il motivato dissenso manifestato da alcuni autorevoli professori di diritto penale e da esponenti di spicco della magistratura e dell’avvocatura. Nella maggioranza parlamentare ha prevalso la convinzione che un provvedimento apparentemente diretto a tutelare la sicurezza dei cittadini, ma destinato a sollecitare gli istinti della parte meno avveduta della opinione pubblica, potesse attirare qualche consenso in più alle prossime scadenze elettorali.Secondo l'articolo 52 del codice penale poteva invocare la legittima difesa chi era stato costretto a commettere un reato dalla necessità di difendere un diritto, anche meramente patrimoniale, contro il pericolo di una offesa ingiusta, alla condizione che la difesa fosse proporzionata alla offesa. Questa norma, correttamente interpretata, era del tutto idonea a realizzare un equilibrato contemperamento fra la esigenza di assicurare il diritto di difendersi a chi si trovava in pericolo a cagione della aggressione di un malvivente, e di garantire nel contempo che l'esercizio di tale diritto non si trasformasse in arbitrio a causa della eccessività della reazione. Faccio qualche esempio. La vittima di una tentata rapina, sulla base dell'originaria disciplina dell’articolo 52, poteva cagionare all'aggressore che mirava a sottrargli oggetti di valore danni fisici o addirittura la morte, quando il contesto in cui la vicenda si sviluppava era tale da non escludere che, nella concitazione, l'aggredito potesse subire a sua volta danni alla sua integrità fisica. Se c'era il rischio di perdere i risparmi di una vita, la reazione disperata di chi rischiava di dovere sopravvivere di stenti con la sua famiglia poteva essere considerata a sua volta proporzionata alla uccisione dell'aggressore. In ogni caso, quand'anche non fosse stato individuabile, oggettivamente, pericolo alla vita o alla incolumità, l'aggredito che lo avesse erroneamente temuto avrebbe potuto invocare la applicazione della difesa legittima putativa. Unico limite all’applicazione della esimente rimaneva, secondo il citato orientamento interpretativo, la sproporzione evidente fra i beni contrapposti. Ad esempio, non avrebbe potuto restare impunito chi avesse ferito il ragazzino che gli stava rubando dei frutti in giardino, o chi avesse ucciso chi gli stava sottraendo in casa qualche gioiello cercando di non fare rumore.La riforma introduce una brusca modificazione della situazione di ragionevole equilibrio raggiunta. In un nuovo comma 2 dell'articolo 52 del codice penale essa prevede che quando l’aggressione avviene nel domicilio della vittima, ovvero in un luogo in cui è esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, il rapporto di proporzione «sussiste comunque» qualora si utilizzi un'arma detenuta legittimamente o un altro mezzo di difesa. Si introduce, in altre parole, una sorta di presunzione di proporzione.Così, il mutamento rispetto alla disciplina precedente è radicale: qualunque sia il pericolo cagionato dall'aggressore, l'aggredito è legittimato a reagire con una difesa che viene per legge dichiarata proporzionata alla offesa. Per ritornare agli esempi appena formulati, anche l'uccisione del ragazzino che cerca di impossessarsi di qualche frutto potrebbe a questo punto diventare legittima, anche l'uccisione del ladro silenzioso potrebbe essere considerata a sua volta proporzionata, anche l'uccisione del rapinatore che usa un'arma palesemente inidonea ad uccidere o ferire potrebbe risultare scriminata. Mentre si tratta, nella sostanza, di veri e propri omicidi.I sostenitori della nuova disciplina sosterranno che essa serve a rassicurare finalmente le vittime delle tentate rapine nelle abitazioni o nei luoghi commerciali, dove sono frequenti le aggressioni, eliminando ogni margine di incertezza sulla liceità o illiceità della reazione, ed evitando che il cittadino onesto che si difende contro il delinquente che lo aggredisce continui a correre il rischio di un processo, se non addirittura di una condanna penale. Ma, secondo l’interpretazione corrente del concetto di reazione proporzionata di cui all'originario articolo 52 del codice penale, chi si fosse difeso nei limiti della ragionevolezza non avrebbe mai corso rischi di questo tipo.In questa prospettiva la riforma approvata dal Parlamento si rivela per un verso inutile. Essa appare per altro verso sicuramente dannosa. In primo luogo perché legittimerà coloro che sono aggrediti nei luoghi indicati a difendersi senza remore o limitazioni, e magari ad ammazzare, senza nessuna ragione di tutela personale, soltanto per difendere beni patrimoniali. Introducendo in questo modo una sorta di licenza di uccidere. Ma anche perché, con il riferimento all'uso delle armi «legittimamente possedute», indurrà implicitamente i cittadini a dotarsi di armi. Si tratta di un invito implicito ad una violenza di tipo «americano» del quale si sarebbe francamente fatto a meno.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Commenti al Post:
toorresa
toorresa il 25/03/09 alle 03:14 via WEB
megacycle, current, buy cialis tadalafil without a prescription brachyuranic, bromize, buy levitra online frondlet, abductor, online levitra clasmatosis, vendetta, cheap levitra boy, heterecious, buy cheap cialis without prescription xerophilous, epicotyl, price soma pentafid, saddleback, cheap levitra hemiageusia, eosaurus, levitra online pyelovenous, sclereid, levitra vardenafil jairou, fetometry, levitra low price astroscope, echinoderm, levitra on sale staphylinid, interspace, best buy generic levitra online tigelle, senile, vardenafil levitra gramme, ghetto, levitra online sleepwalking, trachytoid, buy generic levitra
(Rispondi)
 
Gli Ospiti sono gli utenti non iscritti alla Community di Libero.
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963