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Post n°210 pubblicato il 16 Gennaio 2009 da Capodiponte
 

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/24

presentato da
DAVIDE CAPARINI
testo di
mercoledì 14 gennaio 2009, seduta n.114

La Camera,
premesso che:
l'articolo
1, comma 485, della 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006)
ha previsto la proroga di dieci anni delle grandi concessioni di
derivazione idroelettrica, ed il successivo comma 486 del medesimo
articolo ha disposto a decorrere dall'annualità 2006 il versamento, a
carico dei titolari delle grandi concessioni di derivazione
idroelettrica, di un canone aggiuntivo, un quinto del quale va a favore
dei comuni interessati;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 1
del 14 gennaio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, fra
l'altro, del citato comma 486;
a seguito della pronuncia di
illegittimità, i titolari delle concessioni hanno chiesto a numerosi
piccoli comuni montani, beneficiari di un quinto del canone aggiuntivo
di cui sopra, la restituzione dei canoni già versati per gli anni 2006
e 2007 con aggravio degli interessi legali;
il tavolo tecnico presso
la Conferenza Unificata, che ha già svolto diverse sedute con la
partecipazione attiva dell'UNCEM, ha rappresentato l'ineludibile
esigenza di una soluzione normativa che consenta la non restituzione da
parte dei comuni interessati delle somme già introitate prima della
citata sentenza della Corte costituzionale e al contempo disciplini per
il futuro la materia senza penalizzare le aspettative dei comuni
stessi, attraverso la compensazione erariale delle future minori
entrate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di
trovare un'adeguata soluzione a favore dei comuni individuati dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come beneficiarie del canone aggiuntivo.
9/1972/24. Caparini.



 
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