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Il nuovo referendum abrogativo dopo la riforma costituzionale

Post n°114 pubblicato il 03 Settembre 2016 da single_sound
 
Foto di single_sound

Gli scontri tra la Boschi e Travaglio, a prescindere dai torti della Boschi e dalle ragioni di Travaglio, dopo un po' diventano francamente noiosi. E non è di questo che si deve parlare ora. Ma da qui si deve partire per cercare di entrare nel merito di alcune proposte portate avanti dalla maggioranza, che suscitano più di una perplessità.

Il Ministro Boschi ha infatti sostenuto, qualche tempo fa (http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/07/09/referendum-boschi-vs-travaglio-sulle-riforme-mente-ma-non-risponde-allinvito-di-un-confronto-pubblico/542520/), che se vince il sì al referendum, allora, in tema di referendum abrogativi, non cambia nulla, resta tutto come è. Ci vogliono 500.000 firme per avviare un referendum, contrariamente a quanto sostenuto da Travaglio. Ora, non sapendo cosa abbia detto in proposito Travaglio e non essendo stato possibile rintracciarlo, almeno su internet, non resta da far altro che prendere il testo della riforma costituzionale e leggerlo (testo che molti commentano senza nemmeno averlo letto, come spesso accade).

Prima di far ciò, però, un punto bisogna sollevarlo e riguarda la logica della Boschi, che sembra sempre il contrario di una logica normale. Difatti, se si fa una riforma è per cambiare le cose e non per mantenerle come sono... sennò che la fai a fare?

Comunque sia, mettiamo a confronto il testo dell'attuale art. 75 della Costituzione con il testo riformato e vediamo che succede:

Art. 75 (vigente). - E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 75 (riformato). – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Come si vede, indipendentemente da quanto detto da Travaglio, il Ministro Boschi nelle sue dichiarazioni (rese in un'occasione in cui ci si parla addosso e quindi dove non esiste alcun contraddittorio) non ha detto la verità. La parte messa in grassetto segnala l'intervento riformatore operato dal Parlamento. Del resto, altrimenti perché si dovrebbe andare a votare anche sull'art. 75 se questo non fosse stato modificato?

Purtroppo, la logica del Ministro Boschi questa è e si riflette, alla stessa stregua della logica del suo mentore e vero ideatore della riforma, vale a dire Sire Giorgio, sul prodotto finale.

Proviamo a vedere quale sarà l'effetto della riforma, ove dovesse passare, prendendo come parametro di riferimento le elezioni politiche del 2013. Poiché a tali elezioni hanno partecipato 35.271.540 elettori, in caso di referendum proposto da 800.000 elettori, questo potrebbe passare se partecipassero al voto 17.635.771 elettori (cioè il 37% del corpo elettorale). Tale numero andrebbe incrementato coi votanti della circoscrizione estero, ma insomma non ci si sposta di molto da queste cifre e del resto al numero in aumento dovuto agli elettori della circoscrizione estero (che non sono tantissimi, peraltro, visto che il tasso di partecipazione in tale circoscrizione è tradizionalmente basso) probabilmente corrisponderebbe una diminuzione ulteriore in futuro dei votanti, stante la costante crescita dell'astensionismo.

Per vincere il sì al referendum abrogativo, questo dovrebbe dunque ottenere, se il referendum fosse proposto da 800.000 elettori, il voto favorevole di 8.817.886 elettori.

Insomma, è pensabile che chi sia rimasto ancora sano di mente (dopo questi conti fatti a ciò costretti dalla logica Boschi-Napolitano) non possa che disapprovare una simile riforma. Grazie a 300.000 firme in più, 8.000.000 di elettori (e in futuro forse ancora di meno) possono decidere per un corpo elettorale che supera i 45.000.000 di persone (per non parlare di una popolazione residente ancora più ampia). La natura antidemocratica di una simile misura è lampante, senza dover scomodare altre categorie diverse dal buon senso democratico.

In ogni caso, proviamo a scomodarle queste categorie, anche al prezzo di apparire "legulei". Il referendum è uno strumento legislativo negativo, volto all'abrogazione delle leggi. Trattandosi di ciò, il costituente ha voluto, come del resto doveva essere, che fosse assortito da alcune garanzie, come avviene normalmente anche nel caso del procedimento legislativo ordinario, a partire per l'appunto almeno dalla partecipazione al voto che deve essere tale da riflettere orientamenti diffusi all'interno del corpo elettorale. Se la legge deve essere l'espressione della volontà generale e questa è ricavabile dagli orientamenti della maggioranza in regime democratico, non si vede perché altrettanto non deve valere per i procedimenti legislativi negativi come il referendum che ha ad oggetto una legge.

In conclusione, le maggioranze non possono essere a geometria variabile, secondo i comodi di qualcuno e del momento. La riforma, anche in questo caso, diminuisce le garanzie contro gli arbitrii e permette a minoranze di diventare maggioranze, sfruttando lo scoraggiamento di questi tempi nei confronti della partecipazione politica.

Non è una buona riforma. Votiamo NO.

 
 
 
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