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Messaggi del 03/05/2024

Radio e Tv. Sono entrate in vigore le modifiche al Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi introdotte ...

Post n°504 pubblicato il 03 Maggio 2024 da laboratoriotv

Radio e Tv. Sono entrate in vigore le modifiche al Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi introdotte dal D. Lgs. 50/2024


Tra le novità più importanti introdotte dal D. Lgs. 50/2024 c’è sicuramente il dinamismo concessorio radiofonico (“In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare”).
Ma anche l’obbligo di comunicare le compravendite entro 48 ore (“La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda e deve essere comunicata al Ministero a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro 48 ore dalla relativa sottoscrizione”) e l’esonero dei contributi DAB per gli operatori di rete per 5 anni. Ma – attenzione! – dalla pubblicazione della Delibera 286/22/CONS, e quindi per sostanziali 3 anni che si ridurranno a due, considerato che il termine è già in decorrenza nonostante i diritti non siano ancora in massima parte stati assentiti (“I contributi per l’utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d’uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS”).

Sintesi

E’ entrato in vigore oggi il D. Lgs. 50/2024 rubricato “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. (24G00067)”, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 17/04/2024.

L’analisi sommaria delle principali modifiche introdotte dal D. Lgs. 50/2024

Come di consueto, analizziamo le modifiche più rilevanti tra quelle introdotte dal D. Lgs. 50/2024 attraverso i giuristi di Consultmedia, principale struttura italiana di consulenza a più livelli in ambito mediatico.



Legificazione del mercato

“Anzitutto, il nuovo testo modificato e integrato dal suddetto D. Lgs. 50/2024, prende atto della progressiva tendenza in atto in tutto il mondo di regolamentare il variegato sistema audio-video“, spiega Gloria Siri, giurista di Consultmedia, richiamando l’art. 1, c. 1, lettera b), che precisa che il Testo Unico novellato dal D. Lgs. 50/2024 contiene “le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio”.

La giurisdizione italiana

“L’art. 2 (Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici) al comma 1 precisa che ‘Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche che operano in Italia’, puntualizzandone ai commi seguenti le condizioni”, sottolinea invece Alessio Negretti, giurista pure applicato all’Area Affari Legali di Consultmedia.



I principi generali

“L’art. 4 definisce i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, spiegando che esso si conforma a principi cardine quali:
a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio;
c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”, continua Gloria Siri.



L’obbligo per gli operatori di rete

“L’art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza) al comma 1, lettera e), come novellato dal D. Lgs. 50/2024 – evidenzia Alessio Negretti – stabilisce per gli operatori di rete l’obbligo di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilità o meno a società collegate o controllate”.

La modifica dirompente

“Di particolare interesse è l’art. 24, che introduce novità radicali nella delicata questione sul trasferimento di rami d’azienda e diritti d’uso – interviene nuovamente Gloria Siri – disponendo che durante il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell’attività rilasciate ai sensi della L. 66/2001 per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 21 del Testo unico”.

Dinamismo concessorio

Inoltre, “In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare”.



48 ore per comunicare la successione nelle titolarità di un ramo d’azienda

“Rilevante – rimarca Negretti – anche la previsione del medesimo articolo 24, al successivo comma 6, in base al quale la cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda e deve essere comunicata al Ministero a mezzo PEC entro 48 ore dalla relativa sottoscrizione”.

No al silenzio-assenso

Con una previsione che, come aveva osservato in precedenza su queste pagine l’avv. Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati in sede di esame del testo sottoposto al vaglio parlamentare, certamente finirà avanti alla Corte Costituzionale alla prima occasione utile: l’art. 25, nella versione novellata, al comma 4 dispone infatti che “Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche con provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Non si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, cioè il cd. “silenzio-assenso”.

Trasmissioni in contemporanea

“Impattante – riprende Gloria Siri – anche il disposto novellato dal D. Lgs. 50/2024 dell’art. 26, al comma 1, a mente del quale ‘La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, purché operanti in aree tecniche diverse, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata’”.



Ripetizione programmi

Parzialmente novellato anche l’art. 27 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi), a mente del quale “I programmi televisivi diffusi sono limitati all’area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacità trasmissiva”.

Le rettifiche

L’art. 35 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica) prevede ora che “Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all’onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali”, interviene invece Alessio Negretti.

Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori

Rilevante la novella all’art. 38 (Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori), che al comma 3 dispone che “In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell’articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell’impianto di trasmissione”.



OTT

L’art. 41 (Disposizioni generali) e 42 (Misure di tutela) introducono una regolamentazione specifica per i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video (o audio, o entrambi) stabiliti sul territorio nazionale e, pertanto, soggetti alla giurisdizione italiana. Su tale tema effettueremo uno specifico approfondimento in altro articolo.

Esonero contributi DAB per 5 anni

L’art. 50 (Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre), al comma 11-bis, prevede, nella formula aggiornata dal D. Lgs. 50/2024, che “I contributi per l’utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d’uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS [04/08/2022, ndr]”.

Diritti amministrativi

Il comma 11-ter dispone che “I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d’uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all’articolo 1-bis dell’Allegato 12 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti”.

Gli obblighi di programmazione europea

Anche all’art. 53, rubricato “Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari”, all’art. 54 “Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari” ed all’art. 57 (“Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana”), dedicheremo autonomo approfondimento.

Approfondimenti

Segue qui per abbonati SIT Consultmedia. (M.R. per NL)

 

 
 
 

Dipolo

Post n°503 pubblicato il 03 Maggio 2024 da laboratoriotv

 
 
 
 
 

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