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La mobilità volontaria rimane fuori dai tetti della spesa per le assunzioni nelle pa

Post n°141 pubblicato il 19 Luglio 2013 da lasolaris
 

La mobilità volontaria è uno strumento fondamentale per giungere ad una migliore allocazione del personale nelle amministrazioni pubbliche; i suoi costi non sono inclusi nel tetto della spesa per le assunzioni ed i suoi risparmi non si possono calcolare con l’intento di stabilire il tetto di spesa per le nuove assunzioni. Essa deve essere attivata obbligatoriamente prima della indizione di un concorso pubblico, mentre non ci sono opinioni differenti sul vincolo della sua messa in atto prima dell’uso di una graduatoria esistente nell’ente.

E’ necessario, in qualunque circostanza, il consenso dell’amministrazione cedente. Il placet va espresso mediante il parere del dirigente competente; infatti continua ad essere utilizzabile  la modalità per interscambio e, ad eccezione della preferenza per il personale in comando, è necessario attivare procedure di comparazione  e dare una giusta pubblicità preventiva alla sua utilizzazione.

Dunque prima della indizione del concorso pubblico è necessario attivare le procedure di mobilità volontaria ex art. 30 dlgs n. 165/2001. Le regole per la mobilità volontaria devono essere stabilite da ciascun ente e devono fare fede  ai principi di pubblicità contemplati dall’ordinamento, il personale in comando presso il medesimo ente ha diritto di precedenza nelle assunzioni in mobilità.

Il ricorso a questo istituto non può essere allargato al personale non dipendente delle p.a., nemmeno a quelle delle società in house assunti mediante concorso pubblico. Essa non può essere circoscritta al personale del medesimo comparto e, in attesa della tabella di equiparazione, questo procedimento deve essere realizzato da ogni ente.

La mobilità, come ha spiegato la sezione regionale della Corte dei conti del Veneto, parere n.65 del 6 marzo 2013, può proseguire ad essere disposta anche come interscambio tra enti, nonostante ci sia stata l’abrogazione delle norme  contrattuali grazie al dl n. 5/20112, articolo 62. Il parere spiega che “l’abrogazione della disposizione contrattuale di cui all’articolo 6, comma 20, del dpr 268/1987 non preclude alle amministrazioni locali di poter attivare una mobilità reciproca o bilaterale con altre amministrazioni locali in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 6 del dlgs 165/2001″.

Il parere applica varie limitazioni nella sua utilizzazione concreta “la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali; l’interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale; l’interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo congruo che consenta agli enti di non abbattere le spese di personale qualora l’assunzione del dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale rischiando di traslarsi all’esercizio successivo”. Ed ancora è necessario garantire ” la neutralità finanziaria” ed ” il personale soggetto ad interscambio non deve essere dichiarato in eccedenza o sovrannumero”.

Come evidenziato dal parere del dipartimento della funzione pubblica n. 10395/2013, la mobilità necessita del consenso tanto dell’ente cedente che di quello ricevente, oltre che, naturalmente, l’iniziativa del dipendente. Diversamente dal passato, con il testo dell‘art. 30 del dlgs n. 165/2001 per come è stato cambiato dal dlgs 150/2009, c.d. legge Brunetta, il nulla osta continua quindi in pratica a permanere, ma nella forma del parere del dirigente individuato come competente dall’amministrazione, parere che deve essere preceduto da quello del dirigente dell’articolazione organizzativa presso cui il dipendente fornisce la sua attività lavorativa.

Dunque, contro la volontà dell’ente presso cui il dipendente presta servizio, non è possibile dare corso alla mobilità.

 

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