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RIVISTA GIURIDICA ITALIANA ONLINE - RIASUNTO DIRITTO AMMINISTRATIVO - PARTE VIII

Post n°10 pubblicato il 28 Marzo 2009 da rivistagiuridicaita
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VIII. Atti e provvedimenti amministrativi

 

Si è detto fino ad ora del procedimento amministrativo, cioè del modo in cui l’amministrazione deve (può) esercitare il potere attribuitogli dalla legge. Essa può concretamente incidere nella realtà attraverso l’emanazione di atti amministrativi che in un certo senso rappresentano il nucleo essenziale del diritto amministrativo, in quanto in essi viene racchiusa la scelta dell’amministrazione.

In posizione di spicco rispetto alla generalità degli atti amministrativi, in quanto espressione di una potestà amministrativa, sono i cosiddetti provvedimenti amministrativi. Si tratta di atti che l’amministrazione può adottare nell’esercizio dei suoi poteri, nei casi previsti dalla legge, e possono essere emanati solo per perseguire e tutelare quell’interesse (pubblico) cui l’amministrazione è preordinata. Ad esempio il provvedimento di esproprio, può essere adottato dall’amministrazione soltanto in determinate ipotesi, cioè quando ricorrano specifici presupposti determinati dalla legge volti a tutelare il pubblico interesse alla costruzione di una opera pubblica, quale può essere un aeroporto o un ospedale.

I provvedimenti amministrativi, proprio in quanto espressione di una "potestà" dell’amministrazione, presentano il carattere dell’autoritarietà, che consiste nella capacità di provocare unilateralmente degli effetti nella sfera giuridica dei destinatari. Per riprendere l’esempio fatto in precedenza, il provvedimento di espropriazione produce esso stesso l’effetto di trasferire la proprietà del bene espropriato (di proprietà del privato) in capo alla pubblica amministrazione.

Ma questa non è l’unica caratteristica dei provvedimenti amministrativi.

Infatti, affinché il provvedimento amministrativo possa produrre i suoi effetti nella sfera giuridica dei destinatari è necessario che esso sia non solo immediatamente eseguibile (cioè che non necessiti di ulteriori passaggi per essere considerato efficace) ma che sia provvisto anche del carattere della esecutorietà. Quest’ultima consiste nella capacità per la stessa amministrazione, di portare direttamente ad esecuzione il provvedimento amministrativo anche contro la volontà del privato destinatario del provvedimento stesso, senza dover ricorrere all’autorità giurisdizionale. Si pensi, ad esempio, ad un ordine di demolizione di un’opera abusiva, non eseguito spontaneamente dalla parte; l’amministrazione – nella persona del Sindaco – può provvedere direttamente, d’ufficio, alla demolizione anche contro il volere dell’interessato il quale può opporre soltanto una resistenza passiva.

Vista la incidenza nella sfera del singolo che a tale caratteristica consegue, e stante quanto si è accennato a proposito del principio di legalità, è evidente che la esecutorietà non posa certo essere considerata come un carattere generale di tutti i provvedimenti amministrativi, bensì soltanto di quei provvedimenti per i quali sussiste una specifica previsione normativa in tal senso.

La categoria dei provvedimenti amministrativi è stata poi variamente classificata dalla dottrina in base al contenuto degli stessi, Sono stati così individuati, ad esempio, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica soggettiva dei singoli, quali le autorizzazioni e le concessioni (provvedimenti che attribuiscono nuovi diritti al soggetto destinatario, quale può essere, ad esempio, il provvedimento di concessione mineraria, a seguito della cui emanazione il privato acquista il diritto di sfruttare quella determinata miniera); provvedimenti con funzione riduttiva dei diritti dei destinatari quali il provvedimento di espropriazione o quello di requisizione o quello di revoca o di annullamento di una licenza precedentemente rilasciata dalla stessa amministrazione.

 
 
 
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