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RIVISTA GIURIDICA ITALIANA ONLINE - DIRITTO AMMINISTRATIVO - PARTE X - RIASUNTO - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN

Post n°12 pubblicato il 28 Marzo 2009 da rivistagiuridicaita
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X. La giustizia amministrativa.

 

Con l’espressione diritto processuale amministrativo si fa riferimento ai mezzi di tutela garantiti dall’ordinamento avverso gli atti dell’amministrazione.

Prima di passare in rapida rassegna i diversi mezzi di tutela (amministrativi e giurisdizionali) occorre precisare che nell’ordinamento italiano, a differenza degli altri ordinamenti comunitari (eccezion fatta per quello spagnolo) il cittadino i cui interessi sono coinvolti nell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione, cioè il cittadino che ha come controparte la pubblica amministrazione non è titolare di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo. Si tratta di una situazione soggettiva la cui sostanzialità è stata di recente riconosciuta dalla dottrina ma che non gode di una tutela piena e diretta come il diritto soggettivo.

Con riferimento all’oggetto dell’interesse legittimo, un tempo fatto coincidere con la legittimità dell’azione dell’amministrazione, dalla dottrina più attenta è stato individuato nell’interesse che il privato ha ad un comportamento legittimo e a sé favorevole dell’amministrazione, comportamento che garantisce di fatto la soddisfazione dell’interesse finale del privato.

In altri termini il privato che richiede all’amministrazione una concessione edilizia è titolare nei confronti dell’amministrazione di un interesse (legittimo) a che l’amministrazione nel valutare la sua istanza tenga un comportamento legittimo e a lui favorevole (nel senso che si pronunci favorevolmente sulla richiesta rilasciano la concessione edilizia nel rispetto della normativa in vigore). Sarà soltanto in tal modo che l’interesse finale del privato, cioè l’interesse a costruire ad esempio la propria abitazione, potrà dirsi soddisfatto.

Questa impostazione è stata timidamente accolta anche dai giudici amministrativi sebbene si tratti di decisioni recentissime nelle quali essi non esplicitano in tutte le sue accezioni, comunque, il discorso sotteso ad una simile impostazione.

Per ritornare ai mezzi di tutela, nell’ordinamento italiano si distingue tra:

ricorsi amministrativi - istanze che il privato rivolge all’amministrazione per ottenere tutela nei confronti di un provvedimento amministrativo illegittimo. Si tratta, di veri e propri procedimenti amministrativi di secondo grado, finalizzati a cercare, nell’ambito della stessa pubblica amministrazione, la soluzione di una controversia avente ad oggetto un provvedimento amministrativo. Essi sono: il ricorso gerarchico – attraverso il quale ad esempio può essere impugnato un provvedimento di un Ministero dinanzi all’organo gerarchicamente sopraordinato, in questo caso il Ministro; il ricorso in opposizione; il ricorso gerarchico improprio e il ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

ricorso giurisdizionale rivolto al giudice ordinario (in quei casi in cui si fa questione di un diritto soggettivo, anche se è coinvolta la pubblica amministrazione. Il giudice ordinario, però, nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia emanato un provvedimento - cioè abbia esercitato il suo potere attraverso un provvedimento amministrativo - non può in alcun modo giudicare sul provvedimento stesso potendo solo limitarsi a far finta che il provvedimento dell’amministrazione non sia stato emanato).

ricorso giurisdizionale rivolto al giudice amministrativo.

Organi della giurisdizione amministrativa sono:

i Tribunali amministrativi regionali - T.A.R. (in primo grado): organi locali di giustizia amministrativa che hanno sede nel Capoluogo di ciascuna Regione (eccezion fatta per 8 Regioni nelle quali sono state istituite anche delle sezioni staccate con sede in città diverse dal capoluogo);

il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (in secondo grado).

Accanto al Giudice amministrativo generale vi sono dei giudici speciali aventi competenze stabilite dalla legge. Essi sono:

la Corte dei Conti;

Il tribunale regionale delle acque pubbliche (in primo grado) ed il Tribunale superiore per le acque pubbliche (in secondo grado)

le Commissioni (provinciali e regionali) tributarie.

La giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo può essere di tre tipi:

giurisdizione generale di legittimità o giurisdizione di annullamento, nel corso della quale il giudice può pronunciare solo l’annullamento dell’atto amministrativo;

giurisdizione di merito, prevista solo nelle ipotesi individuate dal legislatore. In questo caso il giudice, poiché va a sindacare l’opportunità del provvedimento amministrativo (il merito) non solo può annullare il provvedimento stesso, ma lo può anche riformare o sostituire con un proprio atto;

giurisdizione esclusiva: caratterizzata dalla piena cognizione del giudice sul quella materia attribuitagli dal legislatore. In altri termini, cioè, il giudice amministrativo, in quelle ipotesi specificamente individuate dal legislatore (es. urbanistica ed edilizia), ha una cognizione piena, giudica, cioè, anche in materia di diritti soggettivi.

 
 
 
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