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RIVISTA GIURIDICA ITALIANA ONLINE - RIASUNTO LIBRO DIRITTO AMMINISTRATIVO - DOTT. RAPHAEL MOSCHEN

Post n°14 pubblicato il 28 Marzo 2009 da rivistagiuridicaita
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; c.s.: c1) ricognitivi questi tipi di testi unici si limitano a raccogliere in via non ufficiale le disposizioni normative vigenti senza possedere carattre innovativo e forza vincolante; tali testi unici hanno natura di mere fonti di cognizione delle norme c2) normativi questi tipi di testi unici sono redatti dalle autorità legittimate e comportano una novazione delle fonti che raccolgono; tali fonti rimangono abrogate dall' emanazione del testo unico che si pone come la fonte normativa e di cognizione della materia; anche in questo caso però il testo unico non è una fonte di diritto autonoma in quanto può essere emanato con atti di diverso tipo 3d) regolamenti di organizzazione i regolamenti di organizzazione non sono una categoria ulteriore di regolamenti ma semplicemente regolamenti tipici che si differenziano dagli altri solo in relazione al loro particolare contenuto consistente nella disciplina dell' organizzazione di un e.p. secondo le disposizioni dettate dalla legge; diversamente da quanto avveniva in passato, quando sulla base della legge del 1926 tali regolamenti erano autorizzati a introdurre deroghe nell' ordine legislativo, attualmente a seguito dell' entrata in vigore della costituzione e della legge 400 del 1988 tali regolamenti possono essere emanati solo nell' ambito delle disposizioni di legge; la costituzione ha infatti stabilito che i ministeri e gli uffici della p.a. siano istituiti e regolati con legge; la costituzione infatti pone una riserva di legge sia per quanto riguarda l' organizzazione dei ministeri, che rappresentano le articolazioni fondamentali dello Stato-amministrazione, sia per quanto riguarda gli enti pubblici (§). 2 FONTI PRIMARIE E SECONDARIE la distinzione più importante all' interno delle fonti in relazione d.a. è quella tra fonti primarie e fonti secondarie: essa è basata sul livello in cui si collocano all' interno del sistema delle fonti; c.s.: 1) fonti primarie sono fonti primarie gli atti o fatti espressione dell' ordinamento generale dello Stato; essi essendo espressione dello Stato-comunità o dello Stato- ordinamento si collocano in posizione gerarchicamente superiore a quella delle norme secondarie; le fonti primarie appartengono ad un unico gradino gerarchico ma vi sono diverse relazioni in cui possono stare tra loro all' interno dell' unico gradino; c.s.: 1a) relazione di ultraprimarietà o subprimarietà due fonti primarie possono stare tra di loro rispettivamente in situazione di ultraprimarietà e subprimarietà: ciò si ha quando una fonte presenta la stessa forza giuridica di un' altra (quindi non esiste gerarchia) ma deve essere coerente con i precetti in essa contenuti; si noti che una stessa fonte può essere contemporaneamente subprimaria rispetto ad una fonte e ultraprimaria rispetto ad un' altra (5) 1b) fonti di primo o secondo grado sono atti legislativi di secondo grado quelle fonti cui la forza di legge non è attribuita direttamente dalla costituzione ma da una legge che in ogni caso si basa su di essa: sono invece atti di primo grado quelle fonti cui la forza di legge è attribuita direttamente dlala costituzione; nel nostro ordinamento sono fonti di secondo grado i decreti legislativi e le leggi regionali delegate ex art. 117 secondo comma Cost. 2) fonti secondarie o ordinanze normative sono fonti secondarie le fonti che si collocano ad un livello secondario rispetto alle fonti primarie: tra di esse hanno primaria importanza gli atti posti in essere dagli organi appartenenti alle pp.aa. nell' esercizio della potestà normativa loro attribuita dall' ordinamento generale (6): tali atti sono detti ordinanze normative e possono essere sia regolamenti sia ordinanze in senso stretto; il potere normativo della p.a. deve essere esaminato da diversi punti di vista: fondamento, natura e limiti; c.s.: 2a) fondamento il fondamento del potere normativo della p.a. è la legge, in quanto espressione dell' ordinamento generale, con la conseguenza che gli organi del potere amministrativo non possono adottare atti normativi al di fuori di una previsione di legge; essa determina l' ambito della potestà normativa dell' amministrazione e può conferire tale potestà in via generale ad un determinato organo o in via specifica per singole materie; si deve ricordare che tuttavia il legislatore non è sempre libero nella concessione di tale potestà normativa allle pp.a.: in determinate materie esiste infatti la riserva di legge costituzione che vieta tale delega o in modo assoluto o in modo relativo 2b) natura il potere normativo della p.a. ha natura discrezionale e non libera: esso deve essere esercitato al fine del perseguimento dell' interesse pubblico quale determinato dal legislatore; esso si differenzia dal potere normativo di cui gode il legislatore che è vincolato solo dalla costituzione e per il resto costituisce espressione della funzione di indirizzo politico: il legislatore è libero di individuare gli interessi da considerare pubblici e il cui perseguimento deve essere affidato alle amministrazioni 2c) limiti i limiti cui sono soggette le ordinanze normative sono ovviamente diversi a seconda che esse siano legittimate a introdurre deroghe rispetto all' ordine legislativo oppure no: vi sono infatti alcune fonti secondarie che sono espressamente autorizzate dal legislatore a introdurre temporaneamente nell' ordinamento norme derogatorie rispetto a quelle contenute in atti aventi forza di legge (7); di conseguenza le fonti secondarie innovative sono soggette soltanto alla costituzione e, secondo la giurisprudenza costituzionale, ai principi generali dell' ordinamento giuridico mentre le fonti secondarie non innovative sono soggette anche ai principi contenuti nella legge (§). 3 LE PRINCIPALI FONTI PRIMARIE tra le fonti primarie hanno particolare importanza in relazione al d.a. i decreti legislativi, gli statuti delle regioni ordinarie, le leggi regionali e le fonti comunitarie; c.s.: 1) decreti legislativi nel nostro ordinamento vi sono due tipi di decreti legislativi: un terzo tipo ha avuto importanza nel passaggio dall' ordinamento provvisorio a quello attuale e di conseguenza non si ritiene più ammissibile (8); c.s.: 1a) decreti di legislazione delegata sono atti emanati dal Governo per delega conferita mediante legge del Parlamento concesso per un tempo determinato e per oggetti definiti e soltanto previa determinazione di principi e criteri direttivi (76 Cost.); alcuni principi fondamentali in materia di decreti legislativi sono contenuti nella l. 400/1988; c.s.: a1) delega superiore ai due anni qualora la delega ecceda i due anni il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti (144 l. 400/1988) a2) delega avente ad oggetto una pluralità di oggetti se la delega si riferisce ad una pluralità di oggetti suscettibili di separata disciplina il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti (143 l. 400.1988) a3) esclusione del controllo della Corte dei conti non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri ai seni dell' art. 76 della costituzione (161 l. 400/1988) l' impiego dei decreti legislativi come strumento di normazione amministrativa è tradizionale nel nostro ordinamento tuttavia la costituzione repubblicana ne ha notevolmente ridotto l' ambito rispetto al passato 1b) decreti legislativi attuativi degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale sono atti emanati dal Governo per l' attuazione degli Statuti speciali delle regioni ad autonomia speciale a suo tempo approvati con legge costituzionale; secondo Sandulli, tali decreti si collocano ad un livello ultraprimario in quanto sia le leggi regionali sia le leggi dello Stato sono tenute alla loro osservanza; il loro procedimento di approvazione è regolato in modo particolare in modo da far sì che le regole in essi contenute siano in qualche modo contrattate; per il resto sono sottoposti alle regole in materia di atti legislativi del governo 2) Statuti delle regioni ordinarie gli Statuti delle regioni ordinarie sono atti deliberati dai Consigli regionali e approvati con legge dello Stato la cui natura è controversa: secondo l' opinione dominante, essi sarebbero leggi atipiche (Sandulli, Paladin); gli Statuti regionali devono essere esaminati da due punti di vista: le materie di competenza e i limiti; c.s.: 2a) materie di competenza degli statuti regionali la competenza normativa degli Statuti è piuttosto limitata: essi possono contenere le norme relative all' organizzazione interna della regione e regolare l' esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e p. della Regione (1231 Cost.); è la costituzione infatti che determina direttamente e in modo uniforme per tutte le regioni gli organi di Governo e le loro funzioni nonché il modo nomina dei loro componenti (affidando ad una legge tipica la determinazione del sistema di elezione); in ogni caso vale il principio per cui lo Stato non può limitare con una legge-cornice la competenza degli Statuti regionali 2b) limiti gli Statuti regionali devono rispettare i propri limiti di competenza nonché i principi contenuti nelle leggi dello Stato: infatti rispetto alle altre leggi dello Stato essi si collocano in posizione di subprimarietà in quanto non possono andare contro i principi fondamentali in esse contenuti mentre rispetto alle leggi regionali si collocano isu un piano di ultraprimarietà in quanto tali leggi sarebbero illegittime se poste in essere in contrasto con le disposizioni statutarie 3) leggi regionali le leggi regionali sono fonti di notevole importanza in relazione al d.a.: la giurisprudenza costituzionale ha infatti specificato che tali atti non possono contenere norme di diritto privato, pena le o processuale, con la conseguenza che il loro ambito elettivo è divenuto il d.a.; le l.r. devono essere esaminate da diversi punti di vista: le materie di competenza e i limiti; c.s.: 3a) materie di competenza della legge regionale la definizione delle materia di competenza della legislazione regionale avviene diversamente a seconda che la regione sia a statuto speciale o ordinario: per le prime le materia di competenza di ogni singola regione sono indicata nel rispettivo statuto approvato con legge costituzionale mentre le materie di competenza delle seconda sono indicate in modo uniforme da alcune norme della costituzione contenute principalmente nell' art. 117; c.s.: 1a) art. 117 primo comma l' art. 117 primo comma contiene l' elencazione tassativa delle materie in cui può legittimamente essere esercitata l' attività legislativa regionale: la portata dell' art. 117 è precisata dall' art. 118, secondo cui spettano alla regione le funzioni amministrative per le materia elencate nell' art. 117 (1181 Cost.)

 
 
 
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