Creato da huvec il 12/06/2007

restonudoe manifesto

contro la legge biagi

 

 

Progetto giovani

Post n°8 pubblicato il 20 Giugno 2007 da ciombotto

Non si può assolutamente dire che le banche non siano al passo coi tempi e con il mercato del lavoro...
Finalmente il finanziamento che tutti noi lavoratori sfruttati e sottopagati aspettavamo: il progetto giovani.
Per pubblicizzare questa ammirevole iniziativa hanno scelto dei finti lavoratori atipici che vengono bonariamente presi per il culo dalla Gialappas.
Il fatto che siano finti atipici si deduce dal sorriso e dal fatto che siano riusciti ad entrare in banca senza che nessuno abbia pensato ad una rapina o abbia chiamato la security.
'E tu che lavoro fai?', gli chiedono.
'Il ricercatore', risponde.
'E allora che vuoi da Intesa San Paolo???', dico io

Scheda Mutuo Giovani
 
 
Intesa Sanpaolo ha pensato specificamente ai Giovani (single o giovani coppie dai 18 ai 35 anni, lavoratori anche con contratto atipico) che intendono acquistare la loro "prima casa", con l'obiettivo di aiutarli a realizzare uno dei progetti più importanti della vita. È nata così una soluzione di mutuo pensata per coniugare flessibilità e protezione con convenienza e semplicità.
 

E se uno ha più di 35 anni ed è ancora precario???? 
 
 
Per lavoratori atipici 
 
Anche se non hai un lavoro fisso puoi richiedere il Mutuo Giovani. È necessario che tu sia attualmente occupato, abbia lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 24 mesi e risieda in Italia da almeno due anni.
Il mutuo prevede una specifica assicurazione sulla disoccupazione che ti tutela in caso di perdita temporanea del lavoro.  


E quelli che lavorano 6 mesi su 24????

Significativo il fatto che abbiano chiamato 'progetto giovani' un piano di finanziamento destinato ai precari facoltosi.Ho paura che, se andiamo avanti così, tra 10 anni andranno a cercare potenziali clienti trai senzatetto...

 
 
 

secondo articolo sempre sulla facoltà di medicina di Tor Vergata

Post n°7 pubblicato il 13 Giugno 2007 da huvec

Così si formano le dinastie di docenti tra vecchi e nuovi poteri accademici. Dal figlio del rettore fino al nipote che ha ottenuto una cattedra a Medicina. Odontostomatologia: anche tra i ricercatori nomi illustri e padri eccellenti
di Anna Maria Liguori
Per diventare professore nella facoltà di Medicina a Tor Vergata non sempre bisogna essere "figli di" basta essere in qualche modo "parenti di". E infatti la baronia trasversale funziona benissimo. Qualche esempio per tutti. Oltre al figlio il rettore di Tor Vergata Alessandro Finazzi Agrò ha tra i suoi professori il nipote Calogero Foti, ordinario in Medicina fisica e riabilitazione, stesso settore dell´altro nipote Gaetano Gigante già ordinario presso la medesima facoltà, e poco importa se l´ultima pubblicazione risale al 1997. Carlo Umberto Casciani, già direttore del Dipartimento di Chirurgia, ha due nipoti, Valerio associato di Chirurgia Plastica e Giulio ricercatore di Chirurgia generale.
Fermo restando che i figli sono sempre in dirittura di arrivo. Davide Mineo specialista in endocrinologia è ricercatore non confermato di Chirurgia Toracica: è figlio di Tommaso Claudio Mineo, direttore del Dipartimento di chirurgia da quasi 8 anni nonché professore ordinario di Chirurgia Toracica. La descrizione dei campi di attività di Davide Mineo, come da annuario della facoltà, recita "trapianto delle isole pancreatiche nel diabete di tipo I; complicanze endrocrino-metaboliche nell´infisema polmonare; edenomi ipofisari di tipo familiare", niente a che vedere con la chirurgia toracica.
Poi c´è la stretta amicizia tra il direttore generale di Tor Vergata Enrico Bollero e Tommaso Claudio Mineo, un´amicizia tale che se si vanno a leggere le pubblicazioni di Patrizio Bollero, professore associato di Scienze tecniche mediche applicate (il famoso Med 50, un raggruppamento molto generico dove c´è di tutto di più, creato apposta per farvi convergere molti nomi eccellenti) con campo di attività "patologia odontostomatologica" si nota come su appena dieci pubblicazioni ben 6 sono in collaborazione con Mineo ed il gruppo di Chirurgia Toracica su argomenti lontani dalla odontostomatologia.
Altri illustri nomi sono quelli di Alberta Barlattani e Roberta Condo, fresche ricercatrici di Odontostomatologia, rispettivamente figlie di Alberto e Saverio Giovanni, ordinari di protesi dentarie e di materiali dentari nello stesso dipartimento, nonché quello di Alberto Palatella, figlio dell´ex ordinario ora in pensione. E il figlio di Giorgio Federici, Massimo, è divenuto professore ordinario.
E ora i posti nelle facoltà diventano bollenti. La situazione è ancora più complessa perché è in ballo l´approvazione dell´"atto aziendale" che, di fatto, sancisce i ruoli assistenziali per ciascun professore ordinario, associato e ricercatore della Facoltà di Medicina di Tor Vergata, con tutte le ripercussioni che vi possono essere in termini di responsabilità di unità complesse, di unità dipartimentali e di unità semplici, nonché di prestigio e di remunerazione economica. La partita è ancora aperta ma c´è da giurare che sarà uno scontro duro per coloro che hanno garantito con impegno quotidiano e professionalità la crescita del Policlinico Tor Vergata.
(10 giugno 2007)

 
 
 

ecco dove lavoro io

Post n°6 pubblicato il 13 Giugno 2007 da huvec

Tor Vergata, prof "di famiglia" i figli eccellenti di Medicina

 
Al Policlinico tra le dinastie accademiche storiche e altre più recenti: tutti i nomi. Il figlio ricercatore del presidente dell´Istituto superiore di Sanità. I dubbi crescono quando i giovani lavorano nello stesso dipartimento dei padri
di Anna Maria Liguori

Di casata in casata: il Policlinico di Tor Vergata ha al suo interno un feudo, quello di medicina e chirurgia, dove si va avanti non solo di padre in figlio ma anche per parentele trasversali. E tra le dinastie accademiche romane ci sono quelle che da decenni hanno un potere indiscusso e quelle più recenti, fatto sta che il risultato è sempre lo stesso: le cattedre si moltiplicano per gli esponenti della stessa famiglia.
Prendi ad esempio Patrizio Bollero professore associato di odontoiatria figlio di Enrico Bollero direttore generale del policlinico Tor Vergata e Alessandro Dolci professore associato di odontoiatria, figlio di Giovanni Dolci, professore ordinario, docente di Clinica odontoiatrica e potente direttore del Dipartimento in Scienze odontostomatologiche alla Sapienza. Solo qualche anno prima, quando i due rampolli stavano per diventare ricercatori, le loro strade si sono incrociate: al regolare concorso con due soli posti disponibili l´altro vincitore insieme ad Alessandro Dolci era proprio Patrizio Bollero.
Rimanendo nello stesso corso di laurea si trova Valerio Cervelli professore associato di chirurgia, primario al policlinico Casilino, nipote del professor Carlo Alberto Casciani, professore ordinario di chirurgia.
Carriera l´ha fatta anche Anna Micaela Ciarrapico, figlia di Giuseppe Ciarrapico e moglie di Giovanni Simonetti professore ordinario di Radiologia. Laureata in economia, master alla London School of Economics, dopo una lunga esperienza da ricercatore a Campobasso, è diventata prima professore associato e poi ordinaria alla facoltà di medicina: forma i manager della sanità. E torniamo alle discendenze dirette: Raffaella Docimo, da ricercatore a professore ordinario di odontoiatria in tre anni: figlia di Rocco Docimo presidente dei chirurghi italiani e moglie di Luigi
Chiariello professore ordinario di cardiochirurgia a Tor Vergata.
Cambiando dipartimento s´incontra la famiglia Di Girolamo: Alberto Di Girolamo professore ordinario a otorinolarigoiatria ha a Tor Vergata due figli, uno con lui, Stefano Di Girolamo, professore associato a otorinolaringoiatria, e l´altro ricercatore ad odontoiatria Michele Di Girolamo.
E ancora un "figlio di", Massimo Federici professore associato di medicina interna figlio di Giogio Federici, professore ordinario di Biochimica.
Per non parlare di Enrico Finazzi Agrò professore associato di urologia figlio di Alessandro Finazzi Agrò, ordinario di Biochimica e rettore dell´università di Tor Vergata.
Nessuno mette in dubbio che, pur con parenti eccellenti, i rampolli si siano fatti strada da soli. Il dubbio di nepotismo forse può sorgere quando padre e figlio sono proprio nella stessa cattedra come nel caso di Giovanni Fraiese ricercatore presso la cattedra di endocrinologia, figlio di Gaetano Fraiese professor ordinario di endocrinologia. Poi c´è il caso di Francesco Garaci, ricercatore a Radiologia, figlio di Enrico, professore ordinario di Microbiologia e presidente dell´Istituto Superiore di Sanità.
La parentela stretta, quella tra padre e figlio nello stesso dipartimento, in questo caso Medicina Interna, viene a galla con Davide Lauro professore ordinario a Endocrinologia, figlio di Renato professor ordinario di Medicina Interna e preside della facoltà di medicina. E ancora Giovanni Leonardis, professore ordinario di Anestesiologia, ha accanto a lui i due suoi rampolli Carlo Leonardis, ricercatore di Chirurgia, e Francesca Leonardis, ricercatrice di Chirurgia.
Si può continuare con Steven Nisticò, ricercatore in Medicina interna, figlio di Giuseppe Nisticò, professore ordinario di farmacologia. Chiude la classifica Chiara Pistoiese, ricercatore in radiologia, figlia di Raimondo Pistolese professor ordinario di chirurgia vascolare.
(24 maggio 2007)

 
 
 

continuiamo ad informarci

Post n°3 pubblicato il 12 Giugno 2007 da alinamar

Co.Co.Pro.
Questa nuova tipologia contrattuale è stata introdotta dalla legge 30 del 2003, che ha operato una radicale riforma del mercato del lavoro.
Riportiamo, quindi, le definizioni e i riferimenti giuridici delle collaborazioni a progetto, accompagnati dal commento di NIdiL-Cgil.

Cosa si intende per collaborazione a progetto
Così come nella collaborazione coordinata e continuativa, anche nella collaborazione a progetto (co. pro.), introdotta dalla legge 30/03, la differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in modo prevalentemente personale, in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato da raggiungere.
La nuova legge indica anche che il collaboratore a progetto non è un lavoratore dipendente e che perciò non deve essere sottoposto a vincoli di subordinazione.
Il co. pro., quindi, per essere tale deve svolgere la sua attività in base al progetto o programma di lavoro assegnatogli dal committente, ma può gestire autonomamente la propria attività. Inoltre, a differenza del lavoro dipendente, il committente non deve esercitare su di lui il potere direttivo e il potere disciplinare.
Successivamente, però, la circolare del ministero del Lavoro 1/04 ha sancito che l’autonomia del collaboratore a progetto deve necessariamente essere compatibile con le possibili richieste del committente di coordinamento con la propria attività. Di fatto, quindi, l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione lavorativa viene indebolita, e di conseguenza vengono rafforzati i vincoli dell’orario e del coordinamento funzionale all’organizzazione dell’impresa.
Le norme di riferimento per il contratto a progetto sono: la legge 30/03 e il conseguente decreto applicativo 276/03 (articoli da 61 a 69) e l’art. 409 del Titolo III del codice di procedura civile; la legge di riforma previdenziale 335/95 con le successive modifiche e, in materia fiscale, il Testo unico delle imposte dirette unitamente alla legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale al lavoro dipendente.

Riconducibilità a un progetto o programma di lavoro o fasi di esso
La principale novità introdotta dalla legge 30/03, che differenzia le collaborazioni a progetto dagli altri contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è che i contratti di collaborazione a progetto devono contenere l’indicazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal datore di lavoro (committente) e in base ai quali saranno stipulati i contratti individuali di lavoro.
L’indicazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso è essenziale.
Qualora manchi questo riferimento, la legge stabilisce che il giudice può considerare il contratto a progetto “lavoro subordinato a tempo indeterminato”, sin dalla data della loro costituzione (circolare ministero del Lavoro 1/04).

Cosa s’intende con il termine “coordinata”
Nello stabilire le modalità di questa prestazione lavorativa, la parola “coordinata” indica la necessità di sincronizzare l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente.
Il decreto applicativo della legge 30/03 ha introdotto, anche, il concetto che il coordinamento con l’organizzazione del lavoro del committente va realizzato in funzione del risultato da raggiungere, ma indipendentemente dal tempo impiegato per l’attività lavorativa.
Teoricamente, quindi, la durata del contratto è definita dal progetto o programma di lavoro o fasi di esso, ma non ci sono limiti di tempo nell’esecuzione della prestazione.
Il decreto attuativo della legge 30/03, in palese contraddizione, stabilisce contemporaneamente che il lavoratore a progetto gode di autonomia nelle modalità di esecuzione della prestazione ma, all’interno del contratto individuale, è possibile anche prevedere forme temporali di coordinamento per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Questo significa che nel contratto individuale si può legittimamente definire anche un orario preciso della prestazione.

Cosa s’intende con il termine “continuativa”
Per la giurisprudenza, con la parola “continuativa” si indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti.
Nel contratto a progetto la legge non prevede un tempo minimo o massimo della collaborazione, ma dispone che, nei contratti individuali, debba essere indicata la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro.
Diversamente dalle collaborazioni coordinate e continuative, non è possibile rinnovare lo stesso contratto di collaborazione a progetto. È possibile, però, stipulare con lo stesso committente nuovi contratti di collaborazione a progetto.

La forma del contratto a progetto
Il contratto a progetto, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta.
La mancanza del contratto scritto, quindi, può essere utilizzata come prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto.
Il contratto individuale della collaborazione a progetto deve contenere:

  • la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro.
  • l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso. La legge non sancisce l’obbligo di allegare la copia del progetto o programma di lavoro ma, al contrario, indica di inserire nel contratto individuale solo il “contenuto caratterizzante” del progetto, programma di lavoro o fasi di esso.
  • il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese. La circolare del ministero del Lavoro 1/04, aggravando le già deboli condizioni economiche dei collaboratori, ha stabilito che per la definizione dei compensi non si deve far riferimento alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ma alle tariffe dei lavoratori autonomi praticate nei diversi territori, spesso inesistenti o difficilmente individuabili. Questo, di fatto, consegna la definizione dei compensi alla discrezionalità dei committenti;
  • le forme di coordinamento con il committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa. Queste forme, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzione lavorativa;
  • le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.


LA LEGISLAZIONE SUL CONTRATTO A PROGETTO: L’OPINIONE E LE AVVERTENZE DI NIDIL-CGIL
Caratteristiche ed elementi critici della nuova legge sulle collaborazioni a progetto
Abbiamo dedicato questo paragrafo a un commento dettagliato degli articoli del decreto attuativo 276/03 della legge 30/03 e relativi alle collaborazioni a progetto.
Questa scelta nasce dalla necessità di mettere a fuoco i risvolti che la legge produce sulle concrete condizioni di lavoro e di vita dei collaboratori a progetto, al di là dei proclami spesso fuorvianti del governo.
Speriamo, inoltre, di fornire così ai lavoratori notizie utili per evitare il più possibile trappole o abusi.

 
 
 

prima di tutto documentarsi

Post n°2 pubblicato il 12 Giugno 2007 da alinamar

I collaboratori sono il 9,14% degli occupati. In Italia ci sono
1.177.000 collaboratori coordinati e continuativi e a progetto; 106.000
collaboratori occasionali, 311.000 partite Iva individuali e 400.00
associati in partecipazione. g Non più giovani. Il 68% ha tra
i 30 e i 59 anni. Solo il 21% ha un’età inferiore ai 30 anni. g Alta è la
presenza femminile. Cresce il numero delle donne precarie: sono
il 48,2% dei parasubordinati, mentre tra i lavoratori stabili rappresentano
il 36%. Se in Italia la precarietà caratterizza sempre più il lavoro,
il prezzo maggiore lo pagano le donne. g Cresce il numero dei
committenti. Negli ultimi anni, il numero dei committenti è cresciuto
del 91%. Il ricorso alle collaborazione interessa tutti i settori merceologici
e tutte le attività, nel privato e nel pubblico. Ciò testimonia il fallimento
della legge 30 che non ha contrastato le false collaborazioni, ma le ha
incentivate e legalizzate. g Diminuiscono i compensi, già magri,
dei collaboratori. Mentre nel 2003 il compenso medio dei collaboratori
era di 12.938 euro lordi l’anno, nel 2004 è sceso a 10.880 (dati
bilancio consuntivo fondo Inps). I compensi dei lavoratori parasubordinati
non sono vincolati a minimi stabiliti per legge o per contratto e ogni volta
che si alza l’aliquota contributiva diminuiscono compensi: gran parte
delle imprese scarica sul collaboratore l’aumento dei costi previdenziali.
E dopo cento anni, si riaffacciano vecchie discriminazioni: le collaboratrici
guadagnano circa la metà degli uomini: 6.700 euro lordi l’anno.
i lavoratori precari di NIdiL-Cgil

LE CINQUE RICHIESTE DEI LAVORATORI PRECARI5
appello dei precari al centro-sinistra
lecinquerichiestedeilavoratoriprecari

1. CANCELLAZIONE DELLA LEGGE 30

Va superata radicalmente la Legge 30 e invertita la filosofia su cui si fonda. Il lavoro
non è una merce. Per evitare abusi devono essere definiti criteri che distinguano
il lavoro dipendente da quello parasubordinato. La nuova legge dovrà anche rimandare,
ai contratti nazionali di lavoro, la possibilità di definire regole, limiti e tempi di utilizzo dei
contratti non standard. La contrattazione collettiva è garanzia di solidarietà e impedisce
la concorrenza sleale tra le aziende che scaricano costi e rischi d’impresa sui lavoratori.

2. COMPENSI EQUI
Il 91% dei lavoratori parasubordinati ha un unico committente e non lo ha cambiato
negli ultimi 3 anni, lavora presso l’azienda e ha un orario di lavoro definito. Il lavoro
atipico non deve costare meno di quello dipendente. Gli attuali compensi dei precari,
determinati unilateralmente dai datori di lavoro, mortificano professionalmente ed
economicamente milioni di lavoratori e ne pregiudicano anche il futuro previdenziale.

3. PIENO DIRITTO A MATERNITÀ E A MALATTIA
Tutte le collaboratrici in maternità devono aver diritto all’astensione obbligatoria dal
lavoro e a quella anticipata in caso di gravidanza a rischio. Devono percepire almeno
l’80% dell’ultima retribuzione, e non perdere il compenso in caso di gravidanza a rischio.
Inoltre, ammalarsi senza perdere il reddito è un diritto di tutti. I parasubordinati devono
avere l’indennità di malattia, oggi prevista solo in caso di ricovero ospedaliero.

4. INCLUSIONE NEL WELFARE NAZIONALE
I lavoratori precari devono aver diritto: al sostegno al reddito nei periodi di disoccupazione
e nel passaggio da un lavoro all’altro; alla contribuzione figurativa per i periodi di non
lavoro; al reale ricongiungimento di tutti i contributi previdenziali versati superando
i limiti della totalizzazione voluta da Maroni.
È un diritto anche l’accesso al credito: i parasubordinati devono poter ottenere un
mutuo per la casa e per acquistare strumenti di lavoro. È possibile creare un fondo
nazionale di garanzia utilizzando, ad esempio, una quota dell’aliquota contributiva Inps
e prevedendo la partecipazione delle Fondazioni bancarie.

5. INCLUSIONE NEL WELFARE LOCALE
I lavoratori parasubordinati sono gli unici esclusi dalle politiche attive del lavoro
di regioni e province. Proprio a loro, invece, è necessario garantire l’accesso alla
formazione professionale pubblica e destinare specifiche misure di orientamento
e riconoscimento professionale.
I lavoratori precari, anche attraverso leggi Regionali, devono poter accedere a crediti
agevolati e contributi destinati allo sviluppo della propria attività.
Nell’accesso ai servizi pubblici normati da graduatoria (asili nido, mense, trasporti,
edilizia pubblica, assegni-casa, ecc.) i collaboratori, considerati lavoratori autonomi,
subiscono forti penalizzazioni. Il lavoro parasubordinato deve essere equiparato
a quello dipendente, come del resto già succede per il fisco. Senza questa misura,
i processi di esclusione sociale si accentuano. Il welfare locale non può rinunciare
a salvaguardare la coesione sociale che, oggi, rischia di venire meno.

SUL SITO
WWW.NIDIL.CGIL.IT I
NOMI DI TUTTI I
POLITICI CHE FIRMERANNO L’APPELLO DEI PRECARI.
SARANNO SEGNALATE ANCHE LE LORO AZIONI A
FAVORE DEI LAVORATORI PRECARI

www.nidil.cgil.it

 
 
 

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