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Ugl Segreteria Provinciale Roma:

Post n°70 pubblicato il 25 Maggio 2010 da bartoli.fabrizio57
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Ugl Segreteria Provinciale Roma: PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO  DELLA VIGILANZA PRIVATA



PIATTAFORMA
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
DI ROMA E PROVINCIA
DELLA VIGILANZA PRIVATA

PREMESSA
Nello spirito di quanto previsto nella parte in “premessa” del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro firmato il 2 Maggio 2006 e più specificatamente di quanto previsto al Capo 3 Art. 10, nel redigere il presente CIT vogliamo presentare una piattaforma, che possa essere uno slancio nella modifica che il settore sta’ avendo, a seguito delle direttive Europee e modifiche del T.U.L.P.S. contemplando le esigenze di un mercato concorrenziale, il quale necessita di un maggiore controllo e di collaborazione fra le OO.SS. e le ASS. di Vigilanza, al fine di trarne una stabilità per quelle persone che operano nel settore.

Art. 1
Modifica dell'art.1 e 4.1 Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione: inserimento nella commissione di un rappresentante dell’ organizzazione sindacale U.G.L., in aggiunta alle organizzazioni sindacali già presenti, citate al punto “b” pagina 7 del vigente contratto.

Art. 2
La stessa modifica richiesta all’art.1 va fatta all’articolo 4.2 Collegio Arbitrale e 4.5 commissione per i cambi di appalto.

Art. 3
Inserimento all’interno dell’articolo 4.5 commissione per i cambi di appalto del punto “i” del riconoscimento incondizionato da parte dell’azienda subentrante nell’appalto dei diritti acquisiti dai lavoratori al momento del cambio di seguito elencati:
a) Anzianità di servizio valutabile nei due aspetti: anni di servizio svolti nel settore, professionalità ed esperienza personale e conoscenza approfondita del posto vigilato in tutti i suoi aspetti.
b) Stesura del contratto con l’azienda subentrante a tempo indeterminato.
c) Riconoscimento del grado rivestito e delle mansioni svolte.
d) Riconoscimento del livello di inquadramento e del conseguente inquadramento economico.
e) Riconoscimento degli scatti di anzianità già maturati in “assegno ad personam”;

Art. 4
Per incentivare l’occupazione e stabilizzare quella in atto occorre che le singole aziende, che si trovano in gravi ed oggettive difficoltà e non sono in grado di garantire i livelli occupazionali dei propri dipendenti, aprano con le organizzazioni sindacali un tavolo di confronto sui temi e le problematiche che hanno determinato tale situazione, al fine di individuare soluzioni che garantiscano stabilità all’azienda e salvaguardino i livelli occupazionali.

Art. 5 DIRITTI DI INFORMAZIONE
Fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L. art.3 art.9 art.14, le parti convengono che il relativo diritto all’informazione, debba riguardare, in particolare: i servizi, gli investimenti aziendali, l’andamento aziendale, le previsioni di sviluppo, anche con riferimento agli eventuali riflessi occupazionali e i suoi fenomeni, le tipologie di servizio e le turnazioni orarie.
Informazioni che l’Azienda si impegna a dare mensilmente all’O.S. attraverso la presenza di un dirigente, nel momento della compilazione degli statini a fine mese.

Art.5 bis DIRITTI SINDACALI
Si determinano le ore di assemblee a 16 ore annue, ed i permessi dell'art.23 L.300/70 a 2 ore mensili per ogni dipendente suddiviso fra le rsa di ogni singola sigla, per le aziende oltre i 200 dipendenti; i permessi dell'art. 30 della L.300/70 verranno concessa ella misura di 150 ore per la partecipazioni a direttivi provinciali, regionali e nazionali di categoria.


Art. 6 TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI.
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano, tenendo anche conto delle peculiari esigenze e caratteristiche dei servizi di vigilanza privata, a favorire le iniziative delle organizzazioni Sindacali locali promosse allo scopo di elaborare misure idonee alla tutela della salute, anche con l’eventuale ausilio delle strutture sanitarie pubbliche, così come previsto dalle Leggi vigenti.

Art. 7 BUONI PASTO.
Il “buono pasto” dovrà aumentare dagli attuali euro 4,40 a 5,00 dal momento della stipula e dal 01 gennaio 2011 a 6.00 euro. Lo stesso deve essere erogato per ogni giornata di effettiva presenza sopra le cinque ore compresa l’attività sindacale svolta sia all’interno che all’estero dell’istituto per incontri o assemblee o attività di segreteria e permessi tribunale

Art. 8
Visto l’innalzamento del tasso d’inflazione si propone, oltre all’aumento dell’attuale buono pasto, come esposto al punto 7, anche il recupero della somma di euro 2,00 tolta dall’indennità di presenza al momento della concessione dello stesso e di rivedere la quota di produttività del premio di risultato a livello individuale a partire da gennaio 2010, considerando anche le giornate di L.104 e L.53/2000

Art. 9
Tenuto conto che il C.I.T. si prefigge di uniformare i trattamenti economici in atto nelle diverse realtà aziendali, si ritiene opportuno ribadire che il giorno per il pagamento delle mensilità (stipendio) sia, per tutte le aziende, il giorno 10 di ogni mese e venga erogato a partire dal primo turno montante alle ore 07.00.
Nel caso in cui il 10 dovesse capitare nelle giornate di sabato, domenica, o festivi, il pagamento verrà anticipato all’ultima giornata lavorativa.

Art. 10
Per recuperare parte del potere d’acquisto dei salari attualmente erogati si propone per tutte le indennità corrisposte al 01/01/2007 un aumento, tale non può essere utilizzato quale accordo definitivo, anzi deve essere considerato la piattaforma di partenza per l’adeguamento dei nuovi aumenti contrattuali da definire in sede di rinnovo del CCNL in prossima scadenza, con particolare attenzione all’operatore di Sala Conta e all’unità Cinofila.

Art. 11 ORGANIZZAZIONE DELLE FERIE
Ferme restando le esigenze del servizio, le parti firmatarie del presente CIT concordano che le ferie siano godute di norma nel periodo che va dal 13 Giugno a fine Settembre nella misura di 20gg. Per un massimo di 5 (cinque) turni nell’ambito di detto periodo verranno stabilite le turnazioni.
L’azienda provvederà ad esporre il piano ferie entro la fine di Marzo, allo scopo di mettere a conoscenza i lavoratori dei tempi di godimento delle stesse.
Verranno introdotte tre turnazioni nella misura di 5gg, nel periodo Natalizio, Capodanno, ed Epifania.
Sarà prevista la presenza di un dirigente dell’O.S. alfine di garantire la trasparenza di dette turnazioni.

Art. 12 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI
Allo scopo di tutelare l’integrità fisica del lavoratore e di garantire una maggiore efficienza nei servizi e nel rispetto di quanto previsto da CCNL, le parti firmatarie del CIT convengono che nei turni di servizio siano disposti in via programmatica in modo da tenere conto da un lato delle necessità che i servizi vengano svolti nell’interesse dell’utenza, nel rispetto dei compiti che la legge affida agli istituti di vigilanza, e dall’altro del diritto dei lavoratori di usufruire dei riposi contrattuali previsti.
Nel collocare la G.P.G. nei posti prossimi alla sua abitazione (art.99 CCNL),nella volontà nel prestare orario straordinario,e nel far verificare su richiesta del lavoratore i propri turni mensili da parte dell’O.S.
Inoltre,come già previsto dal C.I.T. (art.7) la programmazione dei servizi dovrà avvenire con cadenza almeno quindicinale, l’utilizzazione del personale con i seguenti sistemi di orario: “5+1” o “6+1” con 9 giorni annui di permesso in aggiunta a quelli del 5+1 e 25 giorni di ferie, per particolari servizi il riposo del 6+1 verrà concesso nelle giornate di sabato o domenica; “5+2”con 8 ore di servizio e 13 giorni di permesso annuale e 22 di ferie, per particolari servizi il riposo del 5+2 verrà concesso nelle giornate di sabato e domenica.
Per le variazioni di turno verrà corrisposta a titolo di risarcimento danni, una indennità giornaliera di 15,00 euro
Tutte le comunicazioni da Azienda a Dipendente compresi i turni quindicinali dovranno rigorosamente avvenire per iscritto nelle giornate di venerdi o sabato antecedenti la consegna dei turni bisettimanali

Art. 13 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO
Si fa riferimento all’art.23 del C.I.T., per ciò che riguarda la quantità e i tempi di durata dei capi, con la differenza che tutto il vestiario dovrà essere visionato dall’O.S.,per stabilirne la qualità e la maggior vestibilità.
Da prendere in considerazione l’eventualità di avere una divisa che sia uniforme per tutti, salvo quelle tipologie di servizio da stabilirsi con l’O.S.

Art. 14 AVANZAMENTO DI GRADO
Tutti i dipendenti che abbiano compiuto il 10° anno di servizio e siano inquadrati al IV livello passino al IV livello Super. Al 20° anno di servizio dal IV livello Super al III livello

Art. 15 DEFINIZIONE DELLE NORME DISCIPLINARI E ORDINAMENTO
Si conviene tra le parti che al fine di tutelare l’utenza e di conseguenza l’azienda stessa, fermo restando tutto ciò che già stabilito in maniera disciplinare, si consegue la necessità di approfondire l’argomento, definendo le mansioni di ogni singolo individuo, partendo dai capiposto fino al comandante, demandando poteri organizzativi verso subalterni e l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni impartite, disposizioni che devono essere stilate per ogni posto di servizio, e non generalizzate a tutti.
Si completa e si considera ogni postazione col suo personale di servizio come un piccolo nucleo organizzato, atto ad intervenire in tutte le problematiche del caso, con
un unico capoposto che informerà direttamente il Comandante o in sua assenza l’Ufficiale di servizio dell’andamento quotidiano della prestazione e del personale preposto, stilando inoltre dei rapporti mensili che dovranno essere mandati per conoscenza anche al Direttore dell’Istituto.
Dovrà essere presa in considerazione qualsiasi nota scritta giunta dalle GG.PP.GG. e
dovrà essere meglio definito il servizio ispettivo; inoltre dovrà essere costituita una commissione formata dal Comandante, dagli Ufficiali del ruolo ispettivo, e almeno da un Dirigente dell’O.S., per esaminare le problematiche prima che diventino provvedimenti disciplinari. Si rimanda per il resto all’art. 7 L.300/70

Art. 16 SALA SINDACALE
Come già previsto dalle normative vigenti, i locali messi a disposizione, verranno utilizzati non solo per le assemblee, ma verranno gestiti autonomamente dai Dirigenti Sindacali, alfine di riuscire a dare maggiore informazione alla G.P.G. ed avere un punto d’incontro all’interno dell’Azienda.



Art. 17 ALLENAMENTO PER IL RINNOVO DEL PORTO D’ARMI
Come già menzionato dall’art.20 del C.C.N.L. per le spese a carico del Datore di Lavoro in merito ai rinnovi annui, si concorda per il rimborso annuo di 4 (quattro) ore, che verranno messe nella busta paga insieme alle spese documentate per il rinnovo in un'unica soluzione, questo allo scopo di ammortizzare in parte i costi di tempo, e mezzi propri per tutte le volte che si deve andare al poligono, oltre al riconoscimento dell’intera giornata, quando si è chiamati, ogni 5 anni, al ritiro dei titoli presso la Questura.

Art. 18 PAUSA
Qualora l’orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive il lavoratore beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di 10 min.(art.74 C.C.N.L.) Nel caso in cui per le esigenze di servizio non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, dovranno essere retribuite.

Art.19 Tutela legale ed assicurativa
Considerando la delicatezza delle mansioni svolte, necessita da parte delle Aziende, una assistenza legale, da definirsi nella sua tipologia ed applicazione.

Art.20 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto di 19 articoli avrà una scadenza pari al CCNL
Le parti firmatarie si impegnano all’osservanza del C.I.T.
Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore fino a quando non sarà rinnovato.
Per quanto non espressamente esposto dal presente contratto si fà riferimento ai contratti vigenti e successive modifiche ed integrazioni.


UGL






 
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