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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA NR.25334/21 HA DATO LA STURA AD ATTI PERICOLOSI E DANNOSI CONTRO MINORI ???

Post n°565 pubblicato il 03 Novembre 2021 da Caino2007dgl

DUNQUE LA CORTE DI CASSAZIONE HA DECISO VERGOGNOSAMENTE QUANTO SEGUE:

Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2021 (dep. 1° luglio 2021), n. 25334, pres. Marini, rel. Rosi



1. La creazione volontaria di immagini pedopornografiche da parte dei minori continua a venire in rilievo nella giurisprudenza. In un’ordinanza depositata a luglio, la terza sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il consenso del minore alla creazione di fotografie o video intimi che lo ritraggano (c.d. sexting), ad esclusivo uso delle persone coinvolte e nel contesto di una relazione affettiva, escluda il reato di produzione di materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma 1, n. 1). La trattazione da parte delle Sezioni unite è attesa per fine ottobre.

La minore età è considerata come causa che esclude o diminuisce l'imputabilità, in quanto è normativamente previsto che: – per il minore fino a 14 anni vige la presunzione assoluta di assenza di capacità d'intendere e di volere (art. 97 c.p.); ... 169, 223-227 c.p.).

STRALCIO DAL SITO WEB: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-rimessione-sezioni-unite-2021-25334-sexting-materiale-pedopornografico-660-ter

MI CHIEDO COME POSSA LA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA AVERE DECISO QUANTO SOPRA SOMMARIAMENTE RIPORTATO, VISTO CHE SIA PER LE NORME DELLA COSTITUZIONE SIA PER QUELLE PENALI SIA PER QUELLE CIVILI, IL MINORENNE DEGLI ANNI 18, NON HA LA CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE ANCHE SE QUESTO PRINCIPIO , DA QUALCHE TEMPO, NEL CAMPO PENALE, E'STATO DILUITO E RICONOSCIUTO, MA NON SICURAMENTE, SECONDO IL MIO MODESTO AVVISO, PER GLI ATTI NEGOZIALI DI NATURA CIVILE COME QUELLI A CUI SI RIFERISCE LA SENTENZA SCONCERTANTE DISUMANA E MORALMENTE NEGATIVA E SBAGLIATA DI CUI SI PARLA:
VERGOGNA


ECCO GLI ELEMENTI CHE POSSONO FORNIRE UN GIUDIZIO PACATO E SERENO SU TALE IMPORTANTE TEMA UMANO ,SOCIALE, CIVILE E CULTURALE:
Quando il minore che abbia compiuto 14 anni può considerarsi capace di intendere e volere? Quando il minore che abbia compiuto 14 anni può considerarsi capace di intendere e volere?
In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto l’incapacità di intendere e di volere derivante da immaturità ha carattere relativo e richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 10478 del 2 marzo 2017, si è occupata dell’interessante questione relativa etccc
dal sito web:brocardi.it

Incapacità di intendere e di voleredel 17/05/2012
di: Avv. Giancarlo Musto | Studio Legale Filimberti & Partners
CHE COS'È?

Incapacità di intendere e di volere: definizione

La capacità di intendere e di volere può essere definita come l’attitudine a rendersi conto della portata delle proprie azioni.
Essa ha rilevanza sia nel diritto civile, sia nel diritto penale.

Diritto civile
In materia civile il concetto in commento rileva, innanzitutto, in tema di invalidità degli atti negoziali.
L’articolo 428 codice civile, richiamato dall’articolo 1425 codice civile, stabilisce che gli atti compiuti da una persona incapace di intendere e di volere al momento del loro compimento possono essere annullati, qualora essi risultino gravemente pregiudizievoli per il suo autore.
Qualora l’incapace abbia concluso un contratto, è richiesta, ai fini dell’annullamento, anche la malafede dell’altro contraente.
L’azione di annullamento può essere esperita solo dall’incapace, dai suoi eredi o aventi causa e si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto.
Gli articoli 591 e 775 codice civile, dettati in materia di testamento e di donazione, non richiedono, invece, per l’annullabilità di questi atti il grave pregiudizio per l’incapace e la malafede dell’altro contraente. La capacità di intendere e volere rileva, altresì, in tema di atti illeciti.
Ai sensi dell’articolo 2046 codice civile è esonerato dalle conseguenze del fatto dannoso il soggetto che si trova in stato di incapacità di intendere e di volere, salvo che tale stato derivi da sua colpa.
In tali ipotesi, ai sensi dell’articolo 2047 codice civile, la responsabilità del danno prodotto dall’incapace ricade sulla persona tenuta alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il Giudice, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno ad un equo indennizzo (articolo 2047, comma 2, codice civile).

Diritto penale
In materia penale il concetto di capacità di intendere e volere è rilevante ai fini della punibilità del reo.
Ai sensi dell’articolo 85 codice penale, la punibilità è subordinata all’imputabilità, la quale viene definita come la capacità di intendere e di volere.
L’incapacità rileva ai fini dell’imputabilità, sempre che non derivi da colpa o sia preordinata (articoli 87, 92 e 93 codice penale).

RELAZIONE TRATTA DAL SITO WEB:http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/181/Incapacita-di-intendere-e-di-volere

 

Dispositivo dell'art. 85 Codice Penale

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile(1).

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere(2).

 

dal sito web: brocardi.it

 

AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA !!??

 

Cuneo,li 03.11.2021

 

Rinaldo

 
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