Creato da GabyLeo il 29/03/2013

Gestione del Credito

Crediti Insegibili e Insoluti

 

 

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Crediti inegibili o di difficile riscossione relativi alle Entrate Tributarie degli enti locali

Post n°1 pubblicato il 29 Marzo 2013 da GabyLeo
 

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolvibile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.

L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati fallite, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Esaminando i dati che vanno dal 2000 al 2009, si scopre che la cifra complessiva che gli Agenti della riscossione (fino al 1.10.2006 il servizio era affidato a dei concessionari. Da quattro anni circa il business è nelle mani di Equitalia spa ) non sono riusciti a recuperare ammonta a oltre 295 miliardi di euro, a cui va aggiunta la somma accumulata nell'anno 2010 appena trascorso e non ancora contabilizzata.

Per questa cifra è necessario, al fine di ottenere il discarico amministrativo, l'invio di apposite comunicazioni di inesigibilità, per il cui adempimento Equitalia ha chiesto e ottenuto dal governo Prodi (art, 39 comma 6 del D.L. n.159 dell'1.10.2007, convertito nella Legge 29.11.2007, n. 222) e dal governo Berlusconi (mille proroghe approvato il 30.12.2009 l'articolo 1, commi 12 e 13 del decreto legge 194/2009) successive proroghe fino al 30 settembre 2011, ma a quanto ci risulta tutti gli sforzi sono concentrati sui nuovi crediti e l'attività di recupero dei crediti pregressi è pressoché inesistente rendendo la proroga solo un'ulteriore agonia.

Una ulteriore proroga risultata dalle prime bozze del decreto mille proroghe 2011, con la quale gli agenti della riscossione ed ex concessionari-esattori avrebbero potuto comunicare agli enti creditori l'inesigibilità delle somme entro il 30 settembre 2012 per tutti i ruoli consegnati entro il 30 settembre 2009 con un anno in più, quindi, per presentare le domande agli enti creditori che riscuotono le loro entrate tramite cartella di pagamento, con un rinvio che avrebbe spostato più avanti anche il termine triennale per effettuare i controlli da parte degli enti creditori stessi,.
nella versione definitiva del decreto (dl. n. 225/2010) la disposizione è sparita.

Conseguentemente entro tre anni da quando Equitalia ha inviato la dichiarazione di inesigibilità dimostrando, ruolo per ruolo, di aver fatto tutto il possibile per recuperare tali crediti, l'ente creditore che gli ha dato l'incarico può rivalersi proprio sull'agente di riscossione chiedendogli i danni, negando il discarico delle impressionanti quote non riscosse, non avendo rispettato le condizioni previste dall'art.19 del D.Lgs n.112/99 ed in particolar modo quelle relative alla lett.d) dello stesso (rinvenimento dei beni del contribuente).

Tralasciando l'aspetto procedurale riguardante il discarico delle quote divenute inesigibili, che potrebbe sfociare in un contenzioso avanti la Corte dei Conti in caso di diniego, quello che si vuole evidenziare nella presenta trattazione è un altro aspetto : il recupero in via stragiudiziale o il recupero mediante cessione dei crediti stessi, non meno importante, che ha suscitato l'interesse di una ben nota categoria di operatori finanziari alla quale non pare vero di mettere le mani su questo sostanzioso malloppo.

Non avendo ottenuto l' ulteriore proroga richiesta fino al 30.9.2012 questa cifra planetaria dal. 30.9.2011 rientrerà nella disponibilità degli Enti Locali, i quali, ricorrendone le condizioni, hanno la possibilità di tentarne la riscossione con altri mezzi messi loro a disposizione dalla legge, al fine di consentire al responsabile del servizio finanziario, di verificare l'effettiva impossibilità di riscuotere i crediti e sollevarlo da ogni eventuale responsabilità contabile.


Oggetto della cessione

Oggetto della cessione è il credito tributario nella sua interezza comprensivo quindi di eventuali somme a titolo di interessi, sanzioni e penalità che si trasferiscono insieme al credito unitamente alle garanzie reali e personali (privilegi, pegni, ipoteche).

La cessione deve avvenire a titolo oneroso e pro soluto, garantendo l'ente cedente solo ed esclusivamente la esistenza del credito che al momento della cessione deve essere certo, liquido ed esigibile ma non anche il suo buon fine gravando ogni rischio circa la solvibilità del debitore sul cessionario.

A chiarimento, si fa presente che il credito da cedere può ricondursi a diverse tipologie, quali:

- crediti di natura contrattuale;

- crediti di natura legale;

- crediti di natura previdenziale;

- crediti di natura assistenziale;

- crediti di natura concessoria;

- crediti derivanti da licenze, autorizzazioni ecc.;

- crediti correlati con i dividendi di partecipazione azionaria;

- crediti di origine tributaria di cui all'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ecc..

Tanto precisato in via sistematica, si fa presente che la cessione del credito di natura

contrattuale, con esclusione di quelli di natura patrimoniale e contributiva, può aver luogo

dopo l'esperimento dell'ingiunzione di pagamento non opposta senza la necessita di esaurire tutte le fasi esecutive.

I rapporti tra ente e cessionario

Sono regolati in via convenzionale, cioè attraverso un contratto in cui debbono essere necessariamente individuati i crediti oggetto di cessione, il corrispettivo relativo e i termini della sua rimessa.

Conseguentemente questo atto di trasferimento del credito si perfeziona con il consenso del cedente (creditore originario) e del cessionario (nuovo creditore) e cioè attraverso un contratto di cui i due citati soggetti sono le uniche parti e che relega il debitore nella mera posizione di suo destinatario.

Alla cessione in esame non si applica l'art. 1264 c.c. secondo il quale l'efficacia della cessione nei riguardi del creditore ceduto ha effetto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Efficacia della cessione

La cessione del credito tributario è immediatamente efficace anche nei confronti del debitore ceduto, a prescindere dalla sua accettazione o dalla sua conoscenza dell'avvenuta cessione mediante

notificazione, producendo automaticamente l'effetto traslativo del credito. La cessione del credito realizza una vera e propria successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto ceduto. L'effetto che ne consegue e la sostituzione del cessionario nell'identica posizione di diritti e obblighi del cedente e l'opponibilità, da parte del debitore ceduto, al cessionario di tutte le eccezioni previste dalla legge.

Diritto conteso

In caso di trasferimento riguardante un diritto conteso in un processo di cognizione (davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o al giudice speciale tributario) o di esecuzione (davanti al giudice dell'esecuzione) il processo continua tra l'ente pubblico che deve garantire il credito e il debitore senza possibilità di intervento del cessionario (art. 111 c.p.c., comma 1), che tuttavia può impugnare la sentenza pronunciata tra il cedente ed il debitore (art. 111 c.p.c., comma 4). Se la causa sorge successivamente alla cessione legittimato a resistere è sempre l'ente impositore opportuno però effettuare una distinzione tra giudizi di cognizione e giudizi di esecuzione (NOTA 4)

Valutazione dei crediti ceduti

Tale valutazione deve costituire il valore base dell'asta di aggiudicazione al migliore offerente, e il procedimento di determinazione deve seguire regole abbastanza razionali, onde evitare perdite ingiustificate per gli amministratori con il rischio di risarcirle per "danno contabile".

Pur nella mancata previsione normativa da parte dell'art. 76 citato, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, si ritiene che gli elementi fondamentali di valutazione dei crediti debbano essere i seguenti:

a) il valore nominale dei crediti per tributo, interessi, sanzioni, penalità e accessori

b) il rischio di inesigibilità determinato oggettivamente, in base alle insolvenze sofferte in periodi precedenti, tenendo conto dell'efficacia delle azioni esecutive condotte sia se esperite dall'ente pubblico direttamente, sia se esperite dal concessionario o da altro soggetto preposto ai sensi di

quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997

c) i costi di riscossione e di esecuzione forzata includendo sia quelli sostenuti dall'Ente locale con risorse proprie (personale, acquisto di beni di consumo e servizi, ammortamenti, ecc.) sia i servizi di terzi

d) il tasso di interesse che dovrebbe essere in linea di massima inferiore a quello praticato

dal tesoriere per le anticipazioni di tesoreria;

e) il ribasso d'asta determinando una soglia oltre la quale l'aggiudicazione non ha luogo

Il principio di economicità - Valutazione economico-finanziaria

La cessione deve poi assicurare che sia la forma di finanziamento più vantaggiosa rispetto ad altre possibili.

Prima di procedere alla cessione del credito, diviene necessario ed essenziale procedere alla valutazione economico-finanziaria tra i vantaggi del ricorso alla cessione con quelli derivanti dalla riscossione e dall'incasso diretti del credito, in modo da far risaltare, oltre all'elemento temporale, anche la quantificazione del corrispettivo previsto dal contratto di cessione la cui percentuale, con riferimento alla prevedibile possibilità d'incasso, sia abbastanza elevata e pattuita a seguito delle obbligate operazioni concorsuali per la scelta del cessionario.

Tale impostazione presuppone l'enunciazione del parametro della razionalità della scelta, sulla scorta di dati obiettivi e dell'esperienza comune e amministrativa afferenti alla materia, nell'ottica della migliore tutela degli interessi pubblici e specifici e nei limiti del canone della ragionevolezza.

In tale prospettiva, sono riassunti i criteri di economicità ed efficienza e del buon andamento dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241 il quale, in specificazione dell'art. 97 della Costituzione, stabilisce, in via generale, che l'attività amministrativa deve ispirarsi ai suddetti criteri la cui violazione assume rilevanza sul piano della legittimità.

. Per i citati contratti di cessione e altresì introdotta la esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposizione indiretta, prevedendosi quindi espressamente la deroga a quanto previsto dal DP.R. n. 633/1972.

Motivazione

Non può nemmeno escludersi che, pur non risultando dal dettato legislativo in esame, la deliberazione con la quale si indice la gara di aggiudicazione debba essere congruamente motivata, con particolare riguardo alle ragioni che consigliano il realizzo immediato dei crediti ed il connesso sostenimento di oneri finanziari come il raggiungimento degli obiettivi previsti dal "patto di stabilita" in ordine all'andamento delle riscossioni o la necessità di fronteggiare spese non altrimenti

finanziabili o il finanziamento di una spesa in conto capitale in alternativa al mutuo.

Momento della cessione

Relativamente al momento della cessione, si è anche qui in assenza di una espressa previsione normativa in modo che non è espressamente statuito che la cessione dei citati crediti debba poter avvenire solo al termine della fase di riscossione coattiva, in linea con quanto previsto dall'art. 8 della 1. n. 140/ 2000 potendosi quindi verificare una disparità di trattamento tra i crediti di natura patrimoniale degli Enti locali e i crediti tributari di questi con i rischi di una conseguente possibile surrettizia elusione di quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 relativamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.

Da quanto esposto potrebbe quindi desumersi la legittimità sia della cessione dei crediti tributari degli Enti locali a valle, cioè al termine dell'esperimento di tutte le procedure di riscossione anche coattiva da parte degli organismi preposti, sia della cessione dei crediti tributari a monte cioè nel momento in cui sorge la pretesa tributaria e il credito è certo, liquido ed esigibile prima che inizi la fase di riscossione bonaria.

 
 
 
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