Creato da GabyLeo il 29/03/2013

Gestione del Credito

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Affidamento del Credito - Gestione liquidazione dell'accertamento della riscossione ai privati

Post n°2 pubblicato il 29 Marzo 2013 da GabyLeo
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Affidamento dell'attività liquidazione, dell'accertamento e della riscossione ai privati

Va in primo luogo esaminato se le attività strumentali connesse allo svolgimento delle attività principali della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione possono essere affidate a dei soggetti non iscritti all'Albo.

Partendo dall'articolo 71, comma 4 del decreto legislativo n. 507/1993, va subito osservato che tale norma, non prevedendo un regolamento specifico, farebbe propendere per ‘illegittimità ad attribuire a dei soggetti non iscritti all'Albo le attività strumentali.

Tuttavia la disciplina che ha riordinato in maniera organica il settore dei tributi locali assolve in se un contenuto molto innovativo sotto due precisi profili:

1) aspetto normativo, poiché il Comune o la Provincia possono mediante regolamento comunale o provinciale derogare alle norme statali;

2) aspetto organizzativo, poiché offre agli enti un ampio potere di scelta nell'affidamento dei servizi di riscossione.

Infatti proprio su questo aspetto è stata disposta la facoltà di gestire il servizio direttamente o di affidarlo a dei soggetti pubblici in forma associata o a dei soggetti privati mediante concessione o gara di appalto del servizio.

Ed è proprio per effetto dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 che è stata prevista l'istituzione dell'albo dei soggetti privati presso il Ministero delle finanze mentre il successivo decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 ha reso operativo il predetto Albo.

Sulle modalità che l'ente locale avrebbe dovuto adottare per esternalizzare la riscossione e l'accertamento dei tributi locali nell'attesa dell'operatività dell'Albo il Ministero delle finanze sul puntosi è sempre espresso in modo restrittivo precisando nella circolare 19.1.1998, n. 14/F che "in assenza dell'Albo avrebbero dovuto ritenersi paralizzate le gare per l'assegnazione di tali incarichi all'esterno".

Questi ultimi invece hanno ritenuto che pur mancando l'Albo il servizio di riscossione poteva essere affidato a soggetti esterni rispettando alcune precise condizioni: .

1) l'incarico deve consentire una maggiore efficienza nel servizio di gestione delle entrate;

2) l'ente, nell'affidare il servizio di riscossione a dei soggetti privati, deve tenere in debita considerazione che il privato sia in possesso di tutti i requisiti di carattere professionale e finanziario previsti dal decreto 289/2000

Infine per quanto riguarda le funzioni che possono essere assegnate ai soggetti esterni è sorto il problema se le attività connesse a quelle di accertamento, liquidazione e riscossione possano essere esternalizzate solo a favore di soggetti iscritti al relativo Albo oppure anche a coloro che non siano iscritti nello stesso.

Tali attività dovrebbero considerarsi di supporto a quelle principali, e dal momento che hanno solo carattere esecutivo potrebbero essere svolte da soggetti privi del requisito di iscrizione nell'Albo ma sotto il diretto coordinamento del funzionario responsabile dell'ufficio tributi del Comune.

Su questo tema l'orientamento del Ministero delle finanze è stato molto restrittivo, poiché lo stesso con nota dell'11 giugno 2001 ha precisato che qualsiasi attività che possa esse ricondotta alla liquidazione, accertamento e riscossione de tributi locali deve essere affidata esclusivamente a dei soggetti che sono iscritti nell'Albo.

 
 
 
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