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ll’art. 8, 5° comma, del D.Lgs 28/2010: alla mancata partecipazione senza giustificato motivo
Post n°315 pubblicato il 07 Luglio 2012 da Mediazionecivile
all’art. 8, 5° comma, del D.Lgs 28/2010:
“dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del cpc “, con la conseguenza che la mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione potrà essere valutata dal giudice quale implicito riconoscimento delle altrui pretese, salve le ipotesi di giustificato motivo. La norma prevede inoltre che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
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il 19/01/2013 alle 07:44
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il 16/12/2012 alle 10:39
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