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21 marzo 2012, entrata in vigore dell’obbligatorietà

Post n°293 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

21 marzo 2012, entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di sinistri stradali e condominio.
Ebbene, ad un anno esatto dalla sua ufficiale entrata in vigore in relazione alle altre materie, di cui all’art. 5 della legge sulla mediazione, da oggi, chiunque vorrà agire per far valere i propri diritti a seguito di un danno subito come conseguenza di un sinistro stradale ovvero nell’ambito condominiale, dovrà seguire la procedura di cui al D.Lgs 28/2010 e, dunque, rivolgersi ad un Organismo di Mediazione per tentare una transazione bonaria con la controparte.
Si ricorda che non vi è alcun vincolo di competenza territoriale ai fini della scelta dell’Organismo di mediazione presso cui espletare la procedura conciliativa e che è possibile scegliere lo stesso in ragione delle proprie esigenze lavorative, personali o familiari.
In particolare, l’elenco di tutti gli Organismi di mediazione attivi sul territorio nazionale è disponibile sul sito www.giustizia.it e basterà, per la maggior parte di essi, inviare una mail con il modulo d’istanza compilato per iniziare la procedura conciliativa.
E’ bene aggiungere, però, che la procedura di mediazione non è esente da costi e da sanzioni.
Quanto ai primi, ciascuna parte è chiamata a versare una somma di 40,00 euro per l’attivazione della procedura e, inoltre, sarà necessario pagare una tariffa corrispondente al valore della controversia (la cui tabella è allegata al decreto ministeriale 180/2010 e potete trovare nella sezione FAQ di questo sito) e che può aumentare o diminuire a seconda che si arrivi ad un verbale di conciliazione positivo o che la procedura si concluda in modo negativo.
Per ciò che concerne le sanzioni, invece, qualora la parte convenuta non giustifichi la propria assenza, potrà veder valutato il proprio comportamento, in sede di successivo giudizio, come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. e potrà essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 28/2010 “quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. (omissis)”.
Trattasi di una procedura, alla luce di quanto testè detto, in grado di svolgere una funzione deflattiva rispetto alla mole di contenzioso esistente in Italia e che ha già trovato riscontri positivi anche in sede comunitaria, nonostante la necessità di una maggiore sensibilizzazione alla cultura conciliativa che possa rendere maggiormente efficace tale strumento.

 
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