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Mediazione civile e commerciale
 

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Il decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni ridefinisce gli obblighi di aggiornamento per i mediatori civili

Post n°294 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

L’articolo 9 del dl n.1 del 2012 sulle liberalizzazioni, al comma 5 stabilisce il limite per il tirocinio nelle professioni regolamentate, fissandone l’arco temporale in 18 mesi. Questo comporta una revisione della precedente disciplina di cui erano destinatari i mediatori, per i quali il dm del 2011 n. 145, nell’articolo 2 aveva disposto un aggiornamento formativo almeno biennale che includesse anche il tirocinio assistito da realizzare con venti mediazioni.

La circolare ministeriale interpretativa del 20 dicembre 2011 ha puntualizzato che l’aggiornamento periodico non fosse solo formativo teorico, ma anche pratico da rinnovare con ritmo cadenzato attraverso la realizzazione di ulteriori tirocini gratuiti di mediazioni.
L’obiettivo era, per il mediatore, quello di sperimentare e verificare la gestione del procedimento di mediazione guidato da altri colleghi per compararlo con il proprio e da questa esperienza trarne elementi di arricchimento e di condivisione di metodologie, al fine di acquisire maggiore competenza e professionalità.

La formazione continua è utile e necessaria per adattarsi alla costante evoluzione della materia, ma l’interpretazione andava oltre, producendo un artificio poco sostenibile dai mediatori, i quali si vedevano reiterare all’infinito il tirocinio gratuito di almeno venti mediazioni ogni biennio. 

Questa atipicità differenziava la figura del mediatore da tutte le altre professioni regolamentate. Il decreto sulle liberalizzazioni opera una parificazione del trattamento formativo tirocinante, limitandolo solo per 18 mesi e riequilibrando, in tal modo,  una situazione di svantaggio del mediatore, come professionista abilitato, perché iscritto presso un organismo di mediazione.

La mediazione civile e commerciale, sebbene non rientri espressamente nell’elenco previsto dal D.lgs 206/2007, perché successiva ad esso, può essere considerata come  professione regolamentata in quanto gli Organismi di Mediazione per operare devono necessariamente essere inseriti nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, rispondendo così al requisito richiesto dall’articolo 4 comma I lett. A) del D.lgs 206/2007 -  attuativo della direttiva 2005/36/CE - che specifica la professione regolamentata.

Nel caso del mediatore i requisiti e i criteri finalizzati all’esercizio della professione vengono disciplinati attraverso gli opportuni strumenti legislativi e regolamentari, stabilendo ad esempio i  titolo di studio validi ai fini dell’esercizio della professione, la formazione obbligatoria, l’iscrizione presso gli organismi, l’aggiornamento.

Il dl n. 1 del 2012 corregge l’anomalia e conduce la regolamentazione del tirocinio nei limiti di 18 mesi, che riguarda solo l’attività iniziale, pertanto sarà necessario un nuovo decreto ministeriale che sia in sintonia con le nuove disposizioni legislative, modificando quelle “assonanze imperfette” che provocavano disarmonia e disuguaglianza tra la mediazione e le altre professioni regolamentate.

 
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