- a norma dell’art. 594 C.P. (INGIURIA)
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente…
anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2’ comma)...
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
- a norma dell’art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
(tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
- a norma dell’art. 612 C.P. (MINACCIA)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito,
a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339,
la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
- a norma dell’art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,
per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo
è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Inviato da: falcoman43
il 16/08/2018 alle 14:48
Inviato da: carla.bosso
il 14/12/2016 alle 14:27
Inviato da: LAVERGINEMARIA1
il 08/09/2016 alle 19:04
Inviato da: carla.bosso
il 03/08/2016 alle 20:13
Inviato da: carla.bosso
il 27/04/2016 alle 16:58