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DELIBERA CORTE DEI CONTI (PARTE 2 DI 4)

Post n°103 pubblicato il 18 Gennaio 2008 da focadicaulonia

AVVERTENZA

Come da prassi ormai da tempo consolidata, questa Sezione ha provveduto a trasmettere agli Organi ed Enti interessati la bozza della presente Relazione per averne eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Non essendo intervenute, nella fattispecie, indicazioni di sorta, questo Referto ha assunto l’attuale forma definitiva.

PREMESSA

Prima di esaminare il funzionamento dei controlli interni, e specificamente quello
relativo alla regolarità amministrativa e contabile dei comuni di Borgia, Guardavalle, Praia a Mare, Rogliano, Caulonia, Gioiosa Ionica, Cotronei, Petilia Policastro, Pizzo Calabro e Tropea,, si ritiene opportuno evidenziare che, a seguito dell’entrata in vigore del testo unico 267 del 2000 (T.U.E.L.) e, principalmente, della legge costituzionale n. 3 del 2001, la Corte dei conti, allo scopo di avere elementi utili per la redazione dei propri referti concernenti le valutazioni sul funzionamento dei controlli interni negli enti locali, ha inviato un questionario agli enti medesimi affinché indicassero, tra l’altro, gli organi esercitanti il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Le risposte pervenute hanno suscitato non poche perplessità per le differenti soluzioni adottate.

Infatti, taluni enti hanno indicato gli uffici di ragioneria, altri il responsabile del servizio finanziario, oppure il segretario generale, altri ancora i revisori dei conti.

In sostanza, si è constatata una grande difformità di orientamenti relativamente ad un profilo molto importante nel sistema dei controlli; vale a dire, proprio quello concernente l’accertamento della legittimità e della correttezza dell’azione amministrativa, il quale, dopo l’abrogazione espressa dell’art. 130 della Costituzione – e, quindi, la cancellazione dei Comitati regionali di controllo, quali organi di controllo esterno di legittimità – risultava forse il più pregiudicato.

Sulla questione la corte espresse in maniera chiara il proprio pensiero. Ed ha continuato a farlo anche successivamente; tuttavia, rimangono ancora numerosi enti locali, i quali non hanno inteso adeguarsi completamente ai suggerimenti forniti.

Per cui, occorre continuare ad indicare i comportamenti più corretti da tenere nell’esercizio di siffatti controlli, facendo quasi opera didattica e sperando che mediante anche il “passa parola” tra ente ed ente, nonché per mezzo di appositi seminari e convegni si possa arrivare ad una certa uniformità di indirizzo.

In tale linea si muove pure questa Sezione, la quale – in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme (soprattutto dalla legge n. 20 del 1994, dal d.lgs. 286 del 1999, dal T.U. 267 del 2000 e, da ultimo, dalla legge 131 del 2003) – in uno spirito di fattiva collaborazione con gli enti controllati, intende anche quest’anno esprimere il proprio pensiero in ordine all’indicato problema, cercando di eliminare, in punto di ermeneutica, i possibili dubbi circa l’applicazione delle norme in vigore nel settore di specie.

In proposito, l’indagine della Sezione quest’anno riguarda dieci comuni calabresi e, perciò, i relativi collegi dei revisori dei conti, i quali, come si vedrà in appresso, del predetto controllo interno sono i diretti intestatari.

Ciò premesso, si precisa che la presente relazione è articolata in due parti: la prima, di carattere generale – e che ripete le linee già precedentemente espresse da questa Sezione in analoghe circostanze – tratta dei controlli interni con riferimento alla disciplina vigente, analizzando la sua genesi e le sue finalità; la seconda, di carattere speciale, concerne l’attività e gli interventi degli organi di controllo  di regolarità amministrativa e contabile e, quindi, espone dati, valutazioni, giudizi e suggerimenti singolarmente per ciascuno di essi.

Va da sé che a siffatta indagine, oltre che i revisori dei conti, sono direttamente interessati anche i Sindaci degli enti nei quali i revisori medesimi operano; Sindaci a cui i referti della Sezione sono trasmessi affinché, insieme con i consigli da essi presieduti, possano avere  contezza del funzionamento di tali organi di controllo; funzionamento che, valutato da questa  stessa Sezione nella propria qualità di imparziale e autonomo osservatorio appositamente previsto dalla legge, ha – come avanti evidenziato – carattere essenzialmente collaborativo.

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