Creato da: ingegnere.italiano il 20/10/2013
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« LETTERA DELLA CONSULTA C...Sentenza n. N.1473/2009 ... »

L'ESPOSTO FATTO DA UN INGEGNERE CONTRO LA CONSULTA

Post n°3 pubblicato il 20 Ottobre 2013 da ingegnere.italiano
 
Foto di ingegnere.italiano

Su richiesta del Dipartimento della Regione Sicilia degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura -

Servizio IV, in data 30 settembre 2013 con protocollo n.81/13 a firma del Presidente della consulta,

Ing. Giuseppe Maria Margiotta, la Consulta ordini ingegneri della regione Sicilia, ha redatto un

documento pubblico, ove nell'esercizio delle sue funzioni, la Consulta stessa ha omesso numerosi

ed importanti riferimenti normativi allo scopo di screditare la figura dell'ingegnere iscritto alla

sezione B dell'albo, volgarmente e genericamente definito dalla Consulta con il termine IUNIOR,

quando lo stesso è stato dichiarato IRRILEVANTE SPECIFICARLO ai sensi dalla sentenza

emessa dal consiglio di stato n.1473/2009 pag.18 e 19.

La Consulta quindi oltre a non essere stata ossequiosa della sentenza di cui sopra e che vede

CONDANNATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI e vincitori i suoi iscritti alla

sezione B dell’albo

si inventa sulla base di una errata nonché FAZIOSA interpretazione del d.p.r.328/2001 che gli

ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo non possono progettare impianti per intero, quando invece

il DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2007 da pag.43 a 51 altro non fa che asserire l'esatto

contrario ovvero che gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo (lauree dalla durata triennale)

possono progettare&dirigere A U T O N O M A M E N T E ogni tipo di impianto, civile ed industriale

senza alcun limite qualitativo e quantitativo.

Inoltre ai sensi della:

1. DIRETTIVA EUROPEA 2005/36 CE attuata nel nostro ordinamento dal D.Lg.s 9

novembre 2007 n° 206

2. Sentenza corte di cassazione n.19292/2009

l’ingegnere laureato triennale, in funzione di un più elevato titolo di studio quale la LAUREA in

INGEGNERIA (art.3 commi 4&5 ; art.8 comma 2 ; art.13 comma 7 del m.i.u.r.270/2004)

ha maggiori competenze rispetto ai diplomati tecnici quali geometri e periti industriali.

Pertanto come può un ingegnere laureato triennale essere limitato nel progettare solamente parti

di impianti, quando tecnici con titolo di studio inferiore alla LAUREA dalla durata triennale (L),

progettano impianti per intero?

Dunque la Consulta ordini degli ingegneri della regione Sicilia nell'esercizio delle sue pubbliche

funzioni, avendo omesso importanti riferimenti normativi altro non ha fatto che svantaggiare gli

ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo, incappando in un reato penale (FALSO IN ATTO

PUBBLICO) oltre che nella violazione del codice deontologico.

Si chiede

al MINISTERO DI GIUSTIZIA, ufficio III – vigilanza su ordini professionali, di intervenire con gli

opportuni provvedimenti sulla vicenda qui segnalata e di interagire con il Consiglio Nazionale degli

Ingegneri, affinchè gli ingegneri in possesso del titolo di LAUREA dalla durata triennale (L) non

siano più oggetto di volgari discriminazioni.

 
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