Creato da: ingegnere.italiano il 20/10/2013
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Ingegneri Sezione B, l’UPIAL chiede di cassare l’aggettivo iunior

Post n°6 pubblicato il 23 Ottobre 2013 da ingegnere.italiano
Foto di ingegnere.italiano

Dopo la sonora bocciatura da parte del Consiglio nazionale degli Ingegneri all’ipotesi dell’Albo Unico dei tecnici, propugnata dal Co.Ge.Pa.Pi. e articolata nel rapporto della Fondazione Censis del giugno scorso, il presidente dell’UPIAL, Luigi Grimaldi, prende carta e penna e scrive al Ministro della giustizia Severino e al presidente del CNI Zambrano chiedendo di adeguare il titolo professionale dell’ingegnere triennale, eliminando l’aggettivo iunior.

“La nostra proposta”, scrive Grimaldi, “è quella di eliminare lo iunior dal titolo di ingegnere e di utilizzare il titolo di ingegnere per gli ingegneri di primo livello e quello di ingegnere specialista o ingegnere magistraleper gli ingegneri di secondo livello dando così un titolo più adeguato e spendibile in termini d’immagine e professionalità”.

“Sicuramente l’intento di chi ha proposto tale titolo, nella stesura del d.P.R. 328/2001, non era quello di discriminare una figura professionale a tutto vantaggio di un’altra ma semplicemente di operare un chiarimento per distinguere il laureato di primo livello da quello di secondo”, scrive Grimaldi. “Fatto sta che quell’aggettivo iunior si è tramutato in una eterna condanna ed in un marchio infame con il quale qualsiasi persona ha potuto bollarci ed impedirci di lavorare creandoci un danno sia economico sia di immagine”.

Il presidente dell’UPIAL ricorda che le due sentenze del Consiglio di Stato “nelle quali oltre a ribadire che l’ingegnere di primo livello ha competenze maggiori dei diplomati si mette in luce che l’appellativo iunior non ha rilevanza specificarlo ai fini della distinzione di due classi di laurea differente in quanto comunemente usato per distinguere figure professionali di pari livello ma con differente esperienza pratica, (di solito il termine iunior si utilizza per indicare i professionisti con esperienza minore di 5 anni di pratica professionale)” (Sentenza 1473/2009 del Consiglio di Stato).

Leggi la lettera dell’UPIAL del 27 luglio 2012 Richiesta di adeguamento del titolo professionale

 
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I COLLEGHI DELLA SEZIONE B DELLA PROVINCIA DI CATANIA APPREZZANO E APPROVANO L'OPERATO DI EGIDIO MARCHESE

Post n°5 pubblicato il 23 Ottobre 2013 da ingegnere.italiano
Foto di ingegnere.italiano

I COLLEGHI DELLA SEZIONE B DI CATANIA PUBBLICANO:

 

fonte: http://ingegneriprimolivello.altervista.org/tecnici-di-primo-livello.html

 

CONSULTA ORDINI DEGLI INGEGNERI SICILIA: 

In data 30 settembre 2013 con protocollo n.81/13 a firma del Presidente della consulta, Ing. Giuseppe Maria Margiotta,

la Consulta ordini ingegneri della regione Sicilia, ha redatto un documento pubblico, ove nell'esercizio delle sue funzioni, la Consulta stessa ha omesso numerosi ed importanti riferimenti normativi allo scopo di screditare la figura dell'ingegnere iscritto alla sezione B dell'albo, volgarmente definito dalla Consulta con il termine IUNIOR, quando lo stesso è stato dichiaratoIRRILEVANTE SPECIFICARLO ai sensi dalla sentenza emessa dal consiglio di stato n.1473/2009 pag.18 e 19.

La Consulta quindi oltre a non essere stata ossequiosa della sentenza di cui sopra e che vede CONDANNATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI,si inventa nella sua NOTA di protocollo n.81/13 del 30 settembre 2013,che gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo non possono progettare impianti per intero, quando invece il DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2007 da pag.43 a 51 altro non fa che asserire l'esatto contrario ovvero che gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo (lauree dalla durata triennale)possono progettare&dirigere A U T O N O M A M E N T E
ogni tipo di impianto, civile ed industriale senza alcun limite qualitativo e quantitativo.
Pertanto la Consulta ordini degli ingegneri della regione Sicilia nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni, avendo omesso un importante riferimento normativo altro non ha fatto che svantaggiare gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo, incappando quindi in un reato penale oltre che nella violazione del codice deontologico.

 
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Sentenza n. N.1473/2009 del Consiglio di stato - Condanna del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Post n°4 pubblicato il 23 Ottobre 2013 da ingegnere.italiano
 
Foto di ingegnere.italiano

CONSIGLIO DI STATO - CONDANNA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

 

SCARICA LA SENTENZA

 

TAR LAZIO

 
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L'ESPOSTO FATTO DA UN INGEGNERE CONTRO LA CONSULTA

Post n°3 pubblicato il 20 Ottobre 2013 da ingegnere.italiano
 
Foto di ingegnere.italiano

Su richiesta del Dipartimento della Regione Sicilia degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura -

Servizio IV, in data 30 settembre 2013 con protocollo n.81/13 a firma del Presidente della consulta,

Ing. Giuseppe Maria Margiotta, la Consulta ordini ingegneri della regione Sicilia, ha redatto un

documento pubblico, ove nell'esercizio delle sue funzioni, la Consulta stessa ha omesso numerosi

ed importanti riferimenti normativi allo scopo di screditare la figura dell'ingegnere iscritto alla

sezione B dell'albo, volgarmente e genericamente definito dalla Consulta con il termine IUNIOR,

quando lo stesso è stato dichiarato IRRILEVANTE SPECIFICARLO ai sensi dalla sentenza

emessa dal consiglio di stato n.1473/2009 pag.18 e 19.

La Consulta quindi oltre a non essere stata ossequiosa della sentenza di cui sopra e che vede

CONDANNATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI e vincitori i suoi iscritti alla

sezione B dell’albo

si inventa sulla base di una errata nonché FAZIOSA interpretazione del d.p.r.328/2001 che gli

ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo non possono progettare impianti per intero, quando invece

il DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2007 da pag.43 a 51 altro non fa che asserire l'esatto

contrario ovvero che gli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo (lauree dalla durata triennale)

possono progettare&dirigere A U T O N O M A M E N T E ogni tipo di impianto, civile ed industriale

senza alcun limite qualitativo e quantitativo.

Inoltre ai sensi della:

1. DIRETTIVA EUROPEA 2005/36 CE attuata nel nostro ordinamento dal D.Lg.s 9

novembre 2007 n° 206

2. Sentenza corte di cassazione n.19292/2009

l’ingegnere laureato triennale, in funzione di un più elevato titolo di studio quale la LAUREA in

INGEGNERIA (art.3 commi 4&5 ; art.8 comma 2 ; art.13 comma 7 del m.i.u.r.270/2004)

ha maggiori competenze rispetto ai diplomati tecnici quali geometri e periti industriali.

Pertanto come può un ingegnere laureato triennale essere limitato nel progettare solamente parti

di impianti, quando tecnici con titolo di studio inferiore alla LAUREA dalla durata triennale (L),

progettano impianti per intero?

Dunque la Consulta ordini degli ingegneri della regione Sicilia nell'esercizio delle sue pubbliche

funzioni, avendo omesso importanti riferimenti normativi altro non ha fatto che svantaggiare gli

ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo, incappando in un reato penale (FALSO IN ATTO

PUBBLICO) oltre che nella violazione del codice deontologico.

Si chiede

al MINISTERO DI GIUSTIZIA, ufficio III – vigilanza su ordini professionali, di intervenire con gli

opportuni provvedimenti sulla vicenda qui segnalata e di interagire con il Consiglio Nazionale degli

Ingegneri, affinchè gli ingegneri in possesso del titolo di LAUREA dalla durata triennale (L) non

siano più oggetto di volgari discriminazioni.

 
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LETTERA DELLA CONSULTA CONTRO I TRIENNALI SETTORE "b"

Post n°2 pubblicato il 20 Ottobre 2013 da ingegnere.italiano
Foto di ingegnere.italiano

Prot. n° 81/13 Palermo, 30/09/2013

Oggetto: Richiesta informazioni su competenza professionali.

Viene richiesto a questa Consulta di esprimersi in merito alla possibilità per gli ingegneri di firmare progetti relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) e relativi elaborati tecnici, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (compresi i “calcoli elettrici”), piano di manutenzione dell’opera, studio di fattibilità. Si premette che gli impianti fotovoltaici e microeolici fanno parte delle previsioni di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) e lett. b) del DPR 328/2001, per cui tutte le prestazioni indicate rientrano a pieno titolo nelle competenze degli ingegneri iscritti alla sezione A, lettera a) civile e ambientale e lettera b) industriale, con la sola esclusione degli ingegneri di cui alla lettera c) dell’informazione. Le competenze degli ingegneri iuniores iscritti alla sezione B, lettere a) e b) si limitano invece agli impianti a servizio di costruzioni civili semplici ovvero a singoli componenti, e comunque con l’impiego di metodologie standardizzate secondo l’art.46, coma 3, lett. a) e lett. b) DPR 328/2001. Per completezza di esposizione si rammenta che in forza dell’art.49 dello stesso Decreto gli ingegneri laureati con il vecchio ordinamento, avendo facoltà di optare per uno o più settori, sono in genere abilitati a tutti e tre i settori della sezione A dell’Albo. In questo senso è il costante consolidato parere del Consiglio Nazionale Ingegneri, che lo ha ampiamente argomentato da ultimo con parere n.2942 del 05/07/2010.

Distinti saluti.

     IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE

Andrea Giannitrapani                             Giuseppe Maria Margiotta

 
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