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ANALOGIA
Post n°7 pubblicato il 06 Aprile 2011 da sbiffio
Quando una determinata situazione deve essere risolta da un punto di vista giuridico (si pensi ad un giudice che deve trattare una controversia) e la fattispecie non è disciplinata da norme apposite, si ricorre all'analogia. Si fa cioè riferimento alla disciplina prevista da norme in casi analoghi (analogia legis), oppure, in mancanza di situazioni similari disciplinate, si ricorre ai principi generali dell'odinamento (analogia iuris) Questa è la definizione di analogia ma il rischio è quello di credere che vi sia una netta distinzione fra situzioni disciplinate da norme apposite e fattispecie non regolate che vanno trattate attraverso l'analogia. La distinzione non è netta, fra le due parti non vi è un confine preciso ma una zona grigia con una sfumatura di situazioni senza soluzione di continuità. A ben vedere potremmo anche concludere che ogni interpretazione è sempre analogica: infatti, la norma giuridica prevede situazioni astratte e l'operatore giuridico (avvocato, giudice, studioso, ecc.) di fatto, dovrà sempre effettuare uno sforzo di adattamento fra situzione concreta e fattispecie astratta legalmente prevista: fra le due dimensioni, se ben prestiamo attenzione, mai vi sarà una perfetta sovrapposizione. |