LaMiaVitaUnaOdisseaSpesso anche le donne rendono la vita agli uomini un inferno senza fine con violenze e sopprusi, a me alla fine del baratro è arrivata un'altra Donna che mi ha tolto da mezzo ad una strada, mi ha dato la gioia di rifarmi una vita diventando dinuovo papà e presto sposato con ella! Grazie al Buon Dio ho un nuovo Talento! |
UN AMICO CHE VORREBBE INSEGNARE KARATE
C'è un amico che vorrebbe insegnare Karate
se c'è la possibilità in qualche scuola di potergli far affittare una palestra
per fargli aprire un corso fatemelo sapere.
E'una persona molto preparata, ve lo assicuro io.
E' campione italiano ed europeo di kata e di kumite.
Abita a mirafiori (Torino Sud) ma cercherebbe benissimo anche in Torino Nord.
Dove fa li stages è benvoluto da tutti e alla fine di ogniuno di questi stages i partecipanti vi escono come dei leoni.
Leoni non in senso di violenza , ma nel senso di ottimismo.
Fatemi sapere che gli riferirò al più presto.
Ah: Si chiama Luca!
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Nuovo Post (parte 4)
Post n°398 pubblicato il 10 Marzo 2011 da osskarate_a
Episodio 370 (4) RITENUTO CHE La separazione tra i coniugi dura ormai ininterrottamente dal provvedimento presidenziale, che autorizzava i coniugi a vivere separatamente; Non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 3 L. n. 74/1987 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto. Si evidenzia, inoltre, come le condizioni economiche del Sig. XXX, il quale percepisce un importo mensile netto di circa € 1000.00 mensili (come da copia delle buste paga settembre 2010 – marzo 2011 che si producono sub doc. 12 – 18) non consentono di proseguire ulteriormente l’erogazione del mantenimento in favore dei figli XXX e XXX nella misura indicata dal Tribunale; ciò in quanto, l’odierno ricorrente e la propria compagna, Sig.ra XXX, in data 08 aprile 2009 sono diventati genitori della piccola XXX. Sul punto preme evidenziare come unico reddito del quale il nuovo nucleo famigliare possa disporre è esclusivamente quello del Sig. XXX, risultando la Sig.ra XXX priva di occupazione (doc. 19). Inoltre, per quanto di conoscenza dell’odierno ricorrente, il secondogenito XXX (ad oggi maggiorenne) risulterebbe regolarmente assunto presso un’officina rettifiche – lapidellatura in Grugliasco (TO) (sul punto si indica a teste la Sig.ra XXX, res. in Torino) e dunque dotato di quell’”autonomia economica” tale da consentire a Codesto Giudicante la rideterminazione dell’assegno di mantenimento a carico del Sig. XXX nel minor importo di € 100.00 mensili, ovvero in altra minor somma, comunque inferiore all’odierno importo corrisposto. *** Tutto ciò permesso e ritenuto, il Sig. XXX, ut supra meglio rappr.to e difeso CHIEDE All’ecc.mo Presidente del Tribunale di Torino che voglia fissare, con decreto, il giorno della comparizione personale dei coniugi avanti a sé ed, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomini il Giudice Istruttore e fissi l’udienza di comparizione della parti avanti a quest’ultimo, perché dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario del ricorrente con la Sig.ra XXX con ogni consequenziale provvedimento di Legge, rassegnando le seguenti CONCLUSIONI Riservandosi ogni modifica e integrazioni, anche all’esito delle difese avversarie, come di seguito si rassegnano: 5. I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto; 5. Il figlio minore XXX resta affidato alla madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con l’affidataria e subordinatamente al gradimento del minore; 5. A parziale modifica di quanto disposto nel decreto presidenziale 10.10.08 r.g. 14291/06, per ragioni ut supra meglio evidenziate in narrativa, il ricorrente s’impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra XXX un assegno di € 100.00 (dicasi euro cento/00), quale contributo per il mantenimento del figlio minore XXX che verrà adeguato annualmente secondo gli aumenti ISTAT che interverranno, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate; 5. I ricorrenti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, con l’iscrizione su entrambi del nominativo del figlio minore XXX; Si producono i documenti come in atti Si produce inoltre: a) Estratto di matrimonio; b) Copia omologa di separazione consensuale; c) Certificato di stato di famiglia e di residenza; Il sottoscritto Avvocato XXX dichiara che la presente controversia, trattandosi di procedimento di cessazioni degli effetti civili del matrimonio, è esente dal versamento del contributo unificato. Con osservanza, Torino, li 02 marzo 2011 Avv. XXX” |
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