Il marito aveva tutti i poteri, la potestas, sui beni e sulle persone, che facevano parte della famiglia. Soltanto lui poteva comprare e vendere, lui si occupava in prima persona dell'educazione dei figli (durante l'epoca monarchica e la prima epoca repubblicana), lui compiva i sacrifici e dirigeva le cerimonie religiose, in onore delle divinità del focolare.
Qualora la moglie lo avesse tradito, o se gli avesse rubato il vino nella botte, egli poteva ucciderla, senza dover subire un processo. Comunque, il diritto romano prevedeva, obbligatoriamente, il divorzio, in caso d'adulterio.
Anche l'uomo poteva essere considerato un adultero, se tradiva la moglie con un'altra donna sposata. In tal caso, l'uomo non era condannabile in quanto aveva tradito la moglie, ma poiché aveva insidiato la moglie di un altro uomo libero.
Il pater familias poteva avere relazioni extraconiugali, liberamente, con schiave e libere.
Inoltre, l'autorità paterna era tale, da consentirgli di vendere i figli come schiavi, se lo avesse ritenuto necessario.
I figli, maschi e femmine, erano del tutto sottomessi al padre. Le donne, però, si sottraevano all'autorità paterna, quando erano date in sposa, allora passavano sotto l'autorità del marito.
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