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Mongrassano, la replica sui tributi

Post n°1613 pubblicato il 20 Marzo 2023 da massimo.maneggio

 

Oggetto: Interpellanza del 13.03.2023 prot. 1443, relativa alla rottamazione delle      

               cartelle esattoriali comunali. Risposta

 

Si riscontra la VS nota/interpellanza del 13.03.2023 prot. 1443, relativa a quanto in oggetto meglio specificato, per comunicare quanto segue:

La legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto lo stralcio dei debiti tributari fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015; detta legge ha introdotto un “doppio regime”, caratterizzato dall’annullamento totale (capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali e uno stralcio parziale (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti, tra cui anche i Comuni.

Per i tributi comunali, lo stralcio automatico inizialmente operava solo per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora ma non per quanto dovuto a titolo di capitale e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Inoltre, per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, l’annullamento operava solo per gli interessi comunque denominati (compresa quindi la maggiorazione ex art. 27 della legge 689/81) e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute.

Detta legge demandava ai comuni la possibilità di non aderire allo stralcio parziale delle cartelle con l’adozione di una apposita delibera entro il 31.01.2023.

Tanto premesso, il Comune di Mongrassano, quindi, non avendo adottato alcuna delibera entro il 31.01.2023 ha di fatto aderito allo stralcio parziale delle cartelle. Il tutto attuato con la discrezione che ha sempre contraddistinto il nostro operato senza alcuna divulgazione mediatica.

Tuttavia, con la legge di conversione del DL 198/2022 (il cd. “Mille Proroghe”), il termine di adozione dell’atto di non adesione allo stralcio parziale delle cartelle è stato differito  al 31.03.2023 ed è stata, altresì, data  la possibilità ai comuni di decidere di aderire allo stralcio integrale delle cartelle, anche per tributi, così come previsto per i tributi erariali.

Anche in questo caso l’Amministrazione Comunale, dopo attenta, ponderata e condivisa valutazione, al fine di garantire i principi di equità, uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, ha ritenuto di non dover adottare alcuna delibera di adesione allo stralcio integrale delle cartelle poiché detta forma di condono sarebbe in contrastato con il principio di equità ed alimenterebbe una forma di ingiustizia sociale nei confronti di coloro (e sono la maggioranza) che, invece, pagano ed hanno pagato regolarmente.

Detta forma di condono, a parere degli scriventi e del gruppo di maggioranza, è diseducativa e disincentiva i comportamenti virtuosi, poiché lascia passare un messaggio politico sbagliato per cui chi non paga alla fine riesce a farla franca ed inoltre “scarica” il peso e le conseguenze del mancato incasso, visto il vuoto normativo, sul bilancio del Comune e di conseguenza su tutti i cittadini (sopratutto quelli virtuosi). Infatti, il disequilibrio che a livello di bilancio si creerebbe comporterebbe obbligatoriamente un aumento delle tariffe che indiscriminatamente andrebbe a colpire tutti i cittadini, anche perché la norma nulla ha previsto in merito alla copertura del disavanzo che si creerebbe.

Ed ancora.

Lo stralcio opererebbe solo per le cartelle fino ad €. 1.000,00 con conseguente diversa ed ingiusta soluzione per quelle superiori anche di un euro a quest’ultimo importo.

Ragion per cui non condividendo le valutazioni prospettate nella VS/ nota in riscontro in merito allo “stralcio totale” dei debiti si è invece prontamente e senza sollecitazione alcuna deciso di aderire allo “stralcio parziale” ancor prima che l’originario termine del 31.01.2023 venisse prorogato al 31.03.2023.

Per tale motivo questa amministrazione, in ossequio alla normativa, ritiene essere più corretto ricorrere alla “rottamazione parziale” secondo la quale i cittadini morosi, i cui debiti risultanti dai singoli carichi sono stati  affidati agli agenti della riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022, possono estinguerli con la rottamazione prevista sempre dalla legge di bilancio, senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio, ma versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento anche in forma rateale. Questo anche perché la gran parte delle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate, risalenti nel tempo, non sono “solo” figlie della crisi economica, per come da voi rimarcato e stigmatizzato, ma anche e soprattutto della volontà di alcuni utenti di non pagare perché ritenuto infondato il tributo richiesto. Ne sono la riprova, qualora ve ne fosse bisogno, i numerosi ricorsi inoltrati alla Commissione Tributaria Provinciale.

Dalla Casa Comunale  15 marzo 2023

 

                Il Sindaco                                               L’Assessore al Bilancio

    Avv. Ferruccio MARIANI                                        Giuseppe  SACCO

 
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