Creato da CazzeggioNick il 27/12/2008
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Da Doina Matei da leggere
Riforma Costutuzionale Cittadina
La responsabilità penale è personale, ma può essere esemplare nel caso di ordine pubblico qualora si ritenga necessario un esempio per tutti e cioè atta a rieducare la società attraverso la singola persona. Qualora la singola persona è categorizzabile in una appartenenza etnica la responsabilità penale è esemplare prendendosi tutte le responsabilità della etnia a cui appartiene.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. [5]
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In questo mondo, mangiatori di pensieri, avvoltoi sono stati anche chiamati, in questo mondo del tutto dovuto che nasce dal fondamento distorto dell'amore donato ma nascosto sull'amor proprio, incapaci di camminare ma desiderosi fino allo spasimo di volare su cuscini d'aria che recano poca fatica, dare fiato alla bocca, immense flotte di pensatori dove il minestrone è sempre più denso, sempre più complicato, dove è facile giocare al punto di vista ed il relativo nasconde la giustificazione. Hanno chiamato un mio scritto così: "Bellissimo spaccato di vita, sei una persona meravogliosa", ma non videro ciò che stavo pensando... dove non credo più che qualcuno possa intuire del perché, ma il disagio provato per questa definizione di me non me la scorderò, perché non era mia intenzione vestirmi di questo, ho avuto la sensazione di aver tolto qualche cosa ad una persona che meritava tutto il mio rispetto, non misi più nulla... Ma le braccia sanno vincere, il suono melodico di una poesia fatta di versi veri, la musica orchestrata dal saggio che nel silenzio prende un piccone al suono del jazz di vita vera
Forse è una battaglia persa da una strada...
Mi sono accorto che ci avevo già provato... vere persone e vere vite è forse la cosa che si sta perdendo, magari si è già persa...
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Art. 13. RAPPORTI CIVILI
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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