Creato da CazzeggioNick il 27/12/2008
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Riforma Costutuzionale Cittadina

La responsabilità penale è personale, ma può essere esemplare nel caso di ordine pubblico qualora si ritenga necessario un esempio per tutti e cioè atta a rieducare la società attraverso la singola persona. Qualora la singola persona è categorizzabile in una appartenenza etnica la responsabilità penale è esemplare prendendosi tutte le responsabilità della etnia a cui appartiene.

 

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. [5]

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D

Post n°23 pubblicato il 01 Gennaio 2009 da CazzeggioNick

Penso che tra tutto, rimanga solo una cosa e un nome, mi fa pensare che si crescono più medici di quanto siano i malati, più teorie di quanto possano essere i quesiti, ma fra tutto questo credo che non si sappia più ascoltare gli esseri umani... e non si sa più come anche farci ascoltare in qualità di esseri umani... sinceramente è una realtà che mi fa paura... la speranza è complessa e dura da realizzare... comprende una visione sul passato... inderogabile tragitto... ma stranamente credo oggi in "D....", che non menziono per non sporcare il suo nome. C'è distanza, e sempre più mi accorgo che le distanze sono sempre maggiori, quello che si cerca è proprio la negazione di ciò che siamo portati ad essere per seguire l'oggi.

 
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Commenti al Post:
or_milly
or_milly il 01/01/09 alle 19:11 via WEB
la distanza...distanza tra le persone, distanza tra l'idea e la realtà, distanza trà l'enunciato e l'azione, distanza anche tra ciò che sentiamo e ciò che diciamo...si, le distanze sono sempre maggiori.
(Rispondi)
 
CazzeggioNick
CazzeggioNick il 01/01/09 alle 19:39 via WEB
Tutte cose spiegabili alla fine, trovabili, disarmandole e spogliandole anche, ma è l'opinione che fa distanza su altre cose, eppure si sta pagando questa distanza.
(Rispondi)
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Art. 13. RAPPORTI CIVILI

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

 

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