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GLI ABUSI NEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA CHE NON VENGONO SANZIONATI E PUNITI PENALMENTE. LEGGE ASSENTE?

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SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI
ESTRATTO DI NORMATIVA (Esercenti inosservanti rischiano da 300 a 20.000 euro di multa)

ART. 54
L’art. 54 modifica l’art. 6 del D.L. 117/02, convertito con la Legge 160/07, a suo tempo oggetto di commento con circolari 138/07 e seguenti.
Le modifiche hanno interessato la quasi totalità dell’articolo in argomento e, per una più rapida consultazione, di seguito si sintetizzano le novità apportate nello specifico al comma 2, riformulato ed ampliato fino al comma 2-quinquies e al comma 3 sostituito.
a) il nuovo comma 2 dell’art. 6 L.160/07 pone l’obbligo della sospensione della vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore 03.00 (in precedenza alle ore 02.00), per tutti gli esercizi muniti di autorizzazione alla somministrazione (bar, ristoranti, locali di trattenimento – spettacolo – svago – musicali – danzanti, circoli privati…..). Sono compresi in tale divieto gli esercizi di somministrazione su spazi o aree pubblici. Resta fermo il divieto di vendita sancito dall’art. 14-bis della L.125/01 per quegli operatori su area pubblica che non hanno l’abilitazione alla somministrazione annotata sul titolo, ai sensi dell’art. 37 comma 2 L.R. 33/99;
b) il comma 2-bis dell’art. 6 L.160/07 obbliga i titolari degli esercizi di vicinato ad interrompere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00;
c) il comma 2-ter dell’art. 6 L.160/07 consente di derogare ai divieti citati in precedenza nelle notti tra il 31 dicembre ed l’1 gennaio e tra il 15 ed il 16 agosto;
d) il comma 2-quater dell’art. 6 L.160/07 dispone che in tutti i locali di somministrazione come indicati al precedente punto a), che proseguono l’attività oltre le ore 24.00, i titolari devono mettere a disposizione presso un’uscita del medesimo locale un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, nonché provvedere all’esposizione delle apposite tabelle indicative dei sintomi di concentrazione alcolemica e della quantità, espressa in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico (vedi circ. 123/08). Queste ultime disposizioni potranno essere applicate, per i locali diversi da quelli dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, dal terzo mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.
e) il comma 2-quinquies dell’art. 6 L.160/07 consente, agli stabilimenti balneari autorizzati, di svolgere attività di intrattenimento unitamente alla somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 17.00 e le ore 20.00. Per lo svolgimento di tale attività non si da applicazione alle norme di cui all’art. 80 del TULPS. Sono fatte salve le autorizzazioni allo svolgimento delle forme di trattenimento e svago già rilasciate, che permettono tale attività anche nelle ore serali e notturne.
Sul punto si fa riserva di diramare eventuali ulteriori disposizioni.
4.2 Il comma 3 dell’art. 6 L.160/07 prevede che l’inosservanza delle disposizioni del comma 2 (somministrazione oltre le ore 03.00), comma 2-bis (vendita negli esercizi di vicinato oltre le ore 02.00) e comma 2-quinquies (trattenimento e svago negli stabilimenti balneari fuori dell’orario previsto), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 (p.m.r. euro 6.666,66). Per il mancato rispetto dell’apposizione delle tabelle e della presenza di un apparecchio di rilevazione (di cui al punto d ) è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 (p.m.r. euro 400).

ARTICOLO 689 del Codice Penale
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o ad infermi di mente.
L’esercente un’osteria o altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande
alcoliche, a un minore di anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza
psichica a causa di un’altra infermità è punito con la pena pecuniaria dell’ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro
di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell’art. 52 II co.lett.b) del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna comporta la sospensione dell’esercizio.


ARTICOLO 691 del Codice Penale
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza.
Chiunque somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la pena pecuniaria dell’ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni
a 6 mesi, ai sensi dell’art. 52 II co. lett.b) del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Qualora il colpevole sia un esercente  un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione
dell’esercizio.

 
 
 
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Non è facile vivere in Calabria, non è facile scrivere di ‘ndrangheta, denunciare. Ma bisogna sacrificarsi per la libertà di informare. Ci hanno detto ‘siediti’ e ci siamo alzati, ci hanno detto ‘non fare questo, non fare quello’ e noi l’abbiamo fatto… Ci hanno detto ‘non scrivere’ e noi abbiamo scritto e continueremo a farlo. Non saranno proiettili, buste gialle, lettere minatorie a fermarci. Non sarà una macchina bruciata a fermare il nostro ardore, a frenare la nostra rabbia.

 

 

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