POVERA CAULONIA

RICCHI INTRALLAZZISTI & MISERABILI MESTIERANTI

 

 

« E' VERO "U MASTRU I BA...QUA SI CAMPA D'ARIA, MA... »

ART. 3, COMMI 18 E 54 DELLA LEGGE 24.12.2007, N.244. IL POPOLO SOVRANO HA IL DIRITTO DI SAPERE.

CALABRIA, ARRESTATO CONSIGLIERE POSTI DI LAVORO IN CAMBIO DI VOTI.
IL GIP, CORRUZIONE AGGRAVATA, TRUFFA E PECULATO.
PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA, ASSESSORE DISTRUGGE CIRCA 400 RUOLI DI TRIBUTI NON PAGATI, NESSUNA INDAGINE INTERNA DA PARTE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI PER DANNO ERARIALE, A RISCONTRO DI QUANTO E' AVVENUTO IN CONCOMITANZA CON LE ELEZIONI 2012, NE' TANTO MENO DA PARTE DELLA LEGGE!!! INOLTRE PER CHI ANCORA NON L'AVESSE CAPITO LE COOPERATIVE NATE NEGLI ULTIMI DECENNI SONO STATE CREATE AD ARTE PER PORTARE VOTI DI SCAMBIO AI COMPAGNI DI MERENDE. 
TRATTASI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA CORRUZIONE ELETTORALE AGGRAVATA, ALLA TRUFFA E AL PECULATO.
 

http://www.regione.calabria.it/personale/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=33
In questa sezione sono pubblicate le comunicazioni previste dall'art 3, comma 18 e comma 54  della legge finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) in relazione ai rapporti di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa con le pubbliche amministrazioni.

Questo si legge nel sito del paesello di linu da gurna nigra!!!

L' Articolo 21, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 recita così:

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
 
Omettendo volutamente la legge 244/2007.

(Pubblicazione Elenchi di Collaboratori e Consulenti ai sensi della Legge n° 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. legge finanziaria 2008) - art. 3, comma 54)

L'art. 21, comma 1, della legge 69/2009 non ha niente a che vedere con la legge 244/2007, ne l'ha abrogata, anzi l'ha rafforzata con uleriori  trasparenze... La legge 69/2009  ordina  la pubblicazione delle retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, sul sito ufficiale dell'ente, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 
Pertanto: Legge del 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 300  del 28 dicembre 2007
54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: "pubblicano" fino a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale del dirigente preposto".

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) obbligo, per la singola amministrazione o societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito".

ANNO 2012 - (1° semestre e 2° Semestre) Incarichi Conferiti a Soggetti Esterni alla Pubblica Amministrazione.
 
Anno 2011 - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2010 (2°-3°-4° trimestre) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2010 (1° trimestre) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2009 (4° trimestre) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2009 (3° trimestre) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2009 (2° trimestre) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2009 (1° trimestre) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2008 (2^ pagina) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
 
Anno 2008 (1^ pagina) - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione

Anno 2007/2006 - Incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione

LA REGIONE CALABRIA COME TUTTI GLI ALTRI ENTI METTONO SULLA PROPRIA PAGINA UFFICIALE QUANTO PREVISTO E SOLLECITATO DALLA LEGGE. IL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA NO!!! LORO SONO AL DI SOPRA DI TUTTE LE NORME E LEGGI ITALIANE.  COSA SI NASCONDE DIETRO QUESTO DINIEGO? RIUSCRANNO I TRE MOSCHETTIERI A RENDERE EDOTTI I PAESANELLI O C'E' QUALCOSA CHE E' INTOCCABILE ANCHE PER LORO... SE SIETE SINCERI FATEVI RISPETTARE E DENUNCIATE, ALTRIMENTI RINUNCIATE...  

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rossella.amata
rossella.amata il 30/08/12 alle 09:48 via WEB
Durissimo Chizzoniti: ''Il caso non è Rappoccio ma Pignatone'' Martedì 28 Agosto 2012 16:42 Perchè non si procede allo stesso modo nel paesello di linu da gurna nigra, finalmente sarebbero spazzati via tutti i malviventi che inquinano la città da oltre 35 anni. Di seguito la nota diffusa da Aurelio Chizzoniti A questo punto non esiste un caso Rappoccio ma caso mai un caso Giuseppe Pignatone già Procuratore a Reggio. E’ questa la fisiologica conclusione connessa, in primis, al già clamoroso provvedimento avocativo delle indagini formalizzato appena il 12/06/2012 da parte dell’Avvocato Generale Dott. Francesco Scuderi che in circa due mesi ed in periodo balneare ha sopperito alla grave inerzia investigativa che macchia la Procura della Repubblica reggina. In secundis, è logico chiedersi come mai un Magistrato in appena due mesi ottiene quei risultati che invece per ben due anni sono sfuggiti ad un pool di esperti investigatori. Un fatto è certo, il provvedimento avocativo sul punto sottolinea apertamente che senza le denunce dell’Avv. Chizzoniti il caso Rappoccio sarebbe stato assorbito dall’oblio. In quest’ottica aggrava ulteriormente la posizione della Procura reggina anche il verbale illustrativo sottoscritto in data 07/04/2011 dal potenziale collaboratore Antonino Lo Giudice che ha apertamente parlato di un congruo sostegno elettorale regionale anche a favore di Rappoccio. Stranamente, però, pur essendo – alla data del 07/04/2011 – il predetto Consigliere Regionale già indagato proprio per corruzione elettorale il Procuratore Pignatone avalla la frettolosa conclusione delle indagini su Rappoccio ignorando le gravi accuse di appoggio elettorale fornito dalla famiglia Lo Giudice. Fatto estremamente grave ove si pensi che il predetto verbale illustrativo del pentito Lo Giudice è stato immediatamente utilizzato nei confronti di diversi Magistrati reggini accusati, fra l’altro, di essere proprietari di imbarcazioni da diporto mai possedute. La riprova della non indagine anche sui rapporti Rappoccio-Lo Giudice la si evince ulteriormente dalla recentissima e quindi tardiva apertura di un fascicolo iscritto al modello 44, ovvero, contro ignoti e dopo ben oltre un anno dalle dichiarazioni rese dal pentito. Letteralmente sparite per poi riapparire in un altro processo a Catanzaro. Analogo imbarazzante disimpegno si è registrato sul fronte politico eccezion fatta ed in tempi non sospetti per Omar Minniti di Rifondazione Comunista e Renato Meduri già Senatore del PDL. Oggi in molti si sono svegliati dal compiacente letargo ed insorgono lancia in resta dopo essersi colpevolmente girati dall’altra parte per oltre due anni.
 
difensoredelcomune
difensoredelcomune il 30/08/12 alle 10:27 via WEB
Tutti i lidi del paesello di linu da gurna nira hanno le necessarie autorizzazioni amministrative (certificato di prevenzione rischi incendi e licenza di agibilità)?, anche quest'anno l'hanno fatta franca, la forza pubblica non si è mossa neanche dopo le innumerevoli richieste dei residenti. Il paesello zona franca a tutto campo. Per la discarica abusiva vicino alla fasmico (non è l'unica, ci sono di peggio)si sono dovuti interessare i tre consiglieri di minoranza. In questi anni la forestale, i carabinieri e la finaza non sono mai intervenuti, mai interessati al disastro ambientale di cui sono vittime i paesanelli di linu da gurna nigra. Nel paesello tutti chiudono tutte e due gli occhi. Intanto alcuni noti personaggi strateghi delle sventure del paesello, hanno richiesto montagne di soldi a gratis per ristrutturare interi immobili mai finiti di costruire e con, addirittura, l'abitabilità e l'agibilità, rilasciate dal tecnico comunale nel lontano 1996, quando c'era solo lo scheletro. Di questa colossale truffa nessuno si è mai interessato. Il paesello è un verminaio disseminato in tutti gli ambienti.
 
comuneufficiocoltura
comuneufficiocoltura il 30/08/12 alle 17:27 via WEB
IL CORPO DI POLIZIA DEI VV.UU. NON PUO' ESSERE GESTITO DA UN FUNZIONARIO O DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. E’ illegittima una delibera con la quale il Consiglio comunale, in sede di revisione della pianta organica dell’Ente, oltre che alla revisione degli incarichi funzionali del personale dipendente, ha disposto la soppressione del settore "Polizia urbana ed Annona", l’inserimento delle unità operative che lo componevano nel settore "Segreteria ed Affari generali" e la collocazione in disponibilità del dirigente del settore stesso; tale delibera infatti, è in sostanziale contrasto con la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge - quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale) secondo cui la Polizia urbana, una volta eretta in Corpo, costituisce una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune, e, per tale ragione, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura. Lo ha stabilito il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V –con la sentenza 27 agosto 2012 n. 4605. Ha osservato la sentenza in rassegna che la L. 7 marzo 1986, n. 65 (legge - quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale), premesso che i Comuni definiscono con regolamento l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone all’art. 7 co. 5 che "l’ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)", mentre all’art. 8 co. 1 stabilisce che: "Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo". Dalla lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 settembre 2000 n. 4663). N. 04605/2012REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2002, proposto da: Comune di Acqui Terme, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63; contro Pavan Elisabetta, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Angeletti, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia 88; per la riforma della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sez. II n. 00590/2002, resa tra le parti, concernente revisione pianta organica ente con rilevazione carichi del personale; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Elisabetta Pavan; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Contaldi, per delega dell'Avvocato Mario Contaldi, e Elia Barbieri, per delega dell'Avvocato Stefano Vinti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il Comune di Acqui Terme, con deliberazione di Giunta n. 600 del 6.9.1993 affidava alla ditta Praxi l’incarico di provvedere ad uno studio finalizzato alla revisione della pianta organica dell’Ente, oltre che alla revisione dei carichi funzionali del personale dipendente, ed in esito ai risultati, con la successiva deliberazione n. 11 del 26.2.97 il consiglio comunale approvava la nuova pianta organica: con tale deliberazione veniva disposta la soppressione del settore "Polizia urbana ed Annona" e l’inserimento delle unità operative che lo componevano nel settore "Segreteria ed Affari generali", collocando la dr.ssa Elisabetta Pavan, dirigente del settore soppresso in disponibilità. La dr. ssa Pavan impugnava le decisioni comunali davanti al TAR del Piemonte con una serie articolata di motivi ed il TAR, con sentenza n. 590 del 9 marzo 2002, accoglieva il ricorso, ritenendo in particolare la fondatezza del secondo motivo, con cui si era sostenuto che le norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, sancivano la totale autonomia del corpo della polizia municipale, il cui comandante doveva essere sottoposto solamente al Sindaco o all’assessore delegato, con l’illegittimità di ogni interposizione di terzi nell’ambito organizzativo di tale rapporto. Con ricorso notificato il 7 maggio 2002 il Comune di Acqui Terme impugnava in Consiglio di Stato la sentenza predetta, sollevando le seguenti censure: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6 e 9 L. 7 marzo 1986 n. 65, nonché dell’art. 6 legge reg. Piemonte 20 novembre 1987 n. 58, nonché ancora dell’art. 3 del regolamento del Corpo di polizia municipale del Comune di Acqui Terme. Il TAR ha aderito espressamente all’indirizzo giurisprudenziale rigido per il quale l’autonomia che deve essere necessariamente riservata ai singoli corpi di polizia municipale richiede che il suo organo di vertice non possa essere sottoposto alle dipendenze dirette di altro dirigente, ma che debba dipendere dai soli organi politici del Comune e ciò anche a fronte della sola previsione del doversi "rapportare con il Dirigente di Settore". Ma questa previsione, a parere dell’appellante Comune, riguarda solamente l’informativa in merito all’attività svolta ed all’osservanza delle direttive del Dirigente coordinatore, il che dovrà riguardare le sole funzioni meramente amministrative del Corpo e non quelle organizzative e funzionali, né tanto meno quelle inerenti la polizia giudiziaria. Il Comune di Acqui Terme concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese, richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali in asserito proprio favore. La dr.ssa Pavan si è costituita > Note: è illegittima una delibera con la quale il Consiglio comunale, in sede di revisione della pianta organica dell’Ente, oltre che alla revisione degli incarichi funzionali del personale dipendente, ha disposto la soppressione del settore "Polizia urbana ed Annona", l’inserimento delle unità operative che lo componevano nel settore "Segreteria ed Affari generali" e la collocazione in disponibilità del dirigente del settore stesso. Links: in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Con ordinanza n. 237 del 18 giugno 2002, questa Sezione respingeva la domanda cautelare del Comune di sospensione della sentenza impugnata. Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione. DIRITTO Viene impugnata la sentenza con cui il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso della dirigente responsabile del Settore "Polizia Urbana ed Annona" Elisabetta Pavan, la quale si doleva delle delibere di soppressione del Settore in parola e della sua riduzione in due unità operative inserite nel Settore "Segreteria ed Affari Generali", inquadrando quindi il corpo di polizia municipale come struttura intermedia a livello di Sezione, in altro Settore amministrativo dell’ente: la normativa di settore tanto statale, quanto regionale, non consente la sottoposizione del Comandante del Corpo della polizia municipale ad un diverso potere dirigenziale, prevedendo invece la sottoposizione diretta al Sindaco o all’Assessore delegato. A parere dell’appellante la sentenza è frutto di una giurisprudenza estremamente rigorosa che non riconosce che nei casi in cui, come quello in esame, il doversi rapportare con il Dirigente di Settore non limita la reale autonomia del Comandante della polizia municipale, il quale conserva comunque pienamente le sue funzioni in materia di polizia giudiziaria e risente di un coordinamento esterno solamente per aspetti meramente amministrativi. L’appello del Comune di Acqui Terme è infondato. Le determinazioni comunali in controversia appaiono in contrasto con le norme della legge 7.3.1986, n. 65, e della legge regionale del Piemonte 30.11.1987 n. 58. La L. 7.3.1986, n. 65, legge - quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, premesso che i Comuni definiscono con regolamento l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone all’art. 7 co. 5 che "l’ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)", mentre all’art. 8 co. 1 stabilisce che: "Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo". Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663). Anche la legge regionale n. 58/87 all’art. 6 non lascia spazio a difficoltà interpretative, poiché la medesima stabilisce al comma primo che "Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale o i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini", configurando perciò anch’essa il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell’apparato comunale, lasciando diverse possibilità solamente per i consorzi di Comuni. L’autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E’ sufficiente al riguardo considerare l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986). La legge statale sopra richiamata – L. 65/86 - prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, mentre la legge piemontese – l. r. 58/87 – stabilisce l’obbligo di una precisa subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo – art. 8 – una professionalità del tutto speciale rispetto a qualsiasi altro dipendente comunale – art. 9 - l’obbligo di frequenza di corsi ai fini degli avanzamenti in carriera – art. 14 - la distinzione per gradi e l’obbligo di una divisa – art. 17. Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, V. n. 4663/00 cit.). E’ evidente quindi che la dott.ssa Pavan, dirigente del Corpo, deve averne la responsabilità e rispondere direttamente al Sindaco delle attività delle relative attività, senza l’interposizione di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale. Ciò comporta, conseguentemente, la conferma dell’illegittimità ritenuta dal TAR dei provvedimenti con i quali sono state conferite funzioni attinenti al Comandante del Corpo a dirigente di altro Settore. Spese come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna il Comune di Acqui Terme al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente Carlo Saltelli, Consigliere Nicola Gaviano, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/08/2012
 
difensoredelcomune
difensoredelcomune il 03/09/12 alle 15:47 via WEB
Nei giorni scorsi alcuni paesanelli spontaneamente a sostegno della minoranza e dei paesanelli del centro, che da anni, anni e non qualche mese bevono e usano per tutti gli altri servizi e per la cottura dei cibi acqua avvelenata dall'arsenico, hanno indetto una rimostranza nelle vicinanze della casa comunale. Alcune decine di persone della marina sono salite a loro sostegno, allo scopo di sensibilizzare gli amministratori intenti a distrarre i soldi per la tarantella, sappino i coglioncelli del paesello che quanto buttato per la tarantella sarebbe bastato per eliminare l'avvelenamento. Quasi nessuno degli interessati del centro si e' fatto vivo! Il baro predica altre cose e mai ha inteso alzare un dito contro l'avvelenamento!!! I compagnucci amministratori del paesello di linu da gurna nigra sono riusciti a calare le braghe ai paesanelli e rifilare a tutti la gonnella. Poveri cretinetti, indegni di avere delle persone che si battono per qualche cosa d'importante. Per il fatto dell'avvelenamento dell'acqua nessuno si è fatto avanti, sono rimasti impassibili i rappresentanti sindacali (linuccio cuor di leone), le associazioni (tina picara e company),le famiglie interessate e neanche i rappresentanti dei commercianti. I coglioncelli del paesello del centro, bevono il caffe', mangiano le pizze e la pasta, il pane che proviene dalle zone colpite dall'avvelenamento ecc. Non si rendono conto del male che puo' fare agli umani e agli animali, in particolare ai bambini. Di oggi l'ultima, prima l'orgoglio e adesso il convolgimento, trattato dal ladro p.i., non vedo l'ora di saperlo in galera... prima o poi finiranno tutti gli aiutini a favore della casta, ne vedremo delle belle.
 
caro.gnone
caro.gnone il 03/09/12 alle 18:33 via WEB
QUA SI CAMPA D'ARIA, NON C'E' CANZONE CON I VERSI PIU' AZZECCATI PER IL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIRA. IN TUTTI QUESTI ANNI DI GOVERNO DEL BARO E DI QUALCHE ALTRO SUO SODALE, ANCHE QUANDO UFFICIALMENTE NON E' STATO CAPO BANDA, C'ERA SEMPRE COME C'E' ADESSO!!! VI HANNO INGANNATO OGNI GIORNO E OGNI GIORNO HANNO RISO DI VOI DIETRO LE VOSTRE SPALLE. IN TUTTI QUESTI ANNI LORO SI SONO COSTRUITI UNA FORTUNA VOI, INVECE, PEZZENTI ERAVATE E PIU' PEZZENTI SIETE DIVENTATI. VI ACCONTENTATE DEI QUATTRO SOLDI SOTTRATTI ALL'INPS CON LE INVALIDITA' FASULLE DEI PARENTI, PRIMA O POI FINIRA', PER MORTE O REVOCA! HANNO FATTO DI TUTTO E DI PIU' PER RENDERE PIU' POVERO IL PAESELLO, COSI' FACENDO HANNO AVUTO SEMPRE IL COLTELLO DALLA PARTE DEL MANICO. LE LORO FAMIGLIE, SENZA VOLORE E SENZA ALCUNA DIGNITA' HANNO AVUTO LE GIUSTE OPPORTUNITA' PER RENDERE PIU' SEMPLICE LA VITA DEI LORO PARENTI. HANNO FINTO ATTENTATI, ATTI VANDALICI E QUANT'ALTRO E VOI VI SIETE PRESTATI A MANIFESTARE INSIEME AI LADRI DEL POPOLO. LE CAROGNE SI SONO BEN GUARDATE DAL MANIFESTARE INSIEME A VOI CONTRO LE FOGNE, CONTRO LE DISCARICHE, CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE, CONTRO L'ACQUA AVVELENATA DALL'ARSENICO, CONTRO LA CRIMINALITA', CONTRO IL DEGRADO SOCIALE, CONTRO LE TRUFFE PERPETRATE AI DANNI DELLA POVERA GENTE. HANNO INCREMENTATO L'ODIO DI CLASSE, HANNO FAVORITO LO STRAPOTERE DELL'UFFICIO TECNICO, DELLA LEOPARDA E DEGLI ALTRI DIRIGENTI DEL PAESELO DI LINU DA GURNA NIRA. VI HANNO INGANNATO SEMPRE E SEMPRE VI INGANNERANNO. HANNO FATTO DI VOI DELLE MARIONETTE E LORO SONO SEMPRE I PUPARI. HANNO INQUINATO IRRIMEDIABILMENTE L'AMBIENTE. HANNO CONSUMATO MONTAGNE DI SOLDI, IL PAESELLO E' ANDATO IN DISSESTO E CI TORNERA' PRESTO. NON HANNO, ORMAI SONO ANNI, ANNULLATO LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTETIZIAZONE DEL PAESELLO INFESTATO DALLE ZANZARE E DAI TOPI DI FOGNA. IN CINQUE GIORNI DI TARANTELLA SI SONO MANGIATI PIU' 100MILA EURO, CON LE CHIACCHERE PAGHERANNO I PAESANELLI, NON TUTTI SOLO I PECORONI PERCHE' NELL'ELENCO DEGLI ESONERATI CI SONO GLI AMICI DI CICCIO, DI NINNI, DI LUCA, DI VICI, DI LINU, DELLA PUFFETTA, DELLA LEOPARDA, DI PINU, DEI PARENTI DEI CAPO AREA,DI ARTURU E DI TUTTI I LECCACULU DELLA CASTA DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIRA. FINIRANNO QUESTI ABUSI? OGGI APPRENDIAMO CHE I MAZZETTARI DEL PAESELLO CERCANO DI COMPRARSI QUALCUNO DELLA MINORANZA CON FAVORI AL PIANO REGOLATORE DELLA FRAZIONE DEGLI ARANCETI.
 
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Non è facile vivere in Calabria, non è facile scrivere di ‘ndrangheta, denunciare. Ma bisogna sacrificarsi per la libertà di informare. Ci hanno detto ‘siediti’ e ci siamo alzati, ci hanno detto ‘non fare questo, non fare quello’ e noi l’abbiamo fatto… Ci hanno detto ‘non scrivere’ e noi abbiamo scritto e continueremo a farlo. Non saranno proiettili, buste gialle, lettere minatorie a fermarci. Non sarà una macchina bruciata a fermare il nostro ardore, a frenare la nostra rabbia.

 

 

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