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« Le dimissioni dell’Avvoc...OPEN LETTER FROM A ROTAL... »

Lettera dell'11 dicembre 2004 al Santo Padre

Post n°7 pubblicato il 28 Marzo 2005 da STUDIOMAURINC

Maurizio IncerpiPodere "il Nespolo II"56045 Pomarance (Pi) - Via Provinciale di Micciano n° 154 bis – tel e fax 0039 0588 61120cell. (0039) 3394358750

11 dicembre 2004

A Sua Santità il Vescovo di Roma
Papa Giovanni Paolo II
Sommo Pontefice Universale della Chiesa cattolica apostolica romana
Sovrano dello Stato Vaticano
Sede Apostolica - 00120 Vaticano

e per conoscenza :

Agli altri Em.mi e Rev.mi Signori Cardinali Arcivescovi Vescovi
Della Curia Romana del Vescovo di Roma
Sede Apostolica - 00120 Vaticano

Agli Em.mi e Rev.mi Signori Cardinali Arcivescovi Vescovi
Delle Chiese cattoliche nazionali in Europa
Facenti parte dell'Unica Chiesa cattolica apostolica romana
Loro proprie Sedi

Agli Avvocati dei Dicasteri della Curia Romana
Loro propri Studi Legali
e
Agli Avvocati dei Tribunali delle Chiese cattoliche nazionali in Europa
Loro propri Studi Legali

Agli Organismi Europei degli Avvocati in Europa BBCE e EEE
Loro proprie Sedi in Europa


--------------------------------

Oggetto: abbandono della professione forense rotale; motivi

Santità,

1
io non penso di essere speciale ma credo - almeno ad aver udito in tutti questi anni l'enfasi con cui si è qualificata la professione forense rotale da parte delle competenti Autorità della Chiesa - d'aver ricoperto e fino allo spirare di questo mese, salvo se altro, una posizione professionale di primissimo rilievo nell'ordinamento giuridico della Chiesa, che Ella insieme agli altri Vescovi in unione con Lei governa.
Da "laico" nella Chiesa ritengo non disutile anche con questa mia compiere fino in fondo il mio dovere, permettendomi di scriverLe la presente.
2
Dovrebbe esserLe nota la mia recentissima tesi giuridica presentata dinanzi la Corte di Appello di Aix en Provence, che qui di seguito ad ogni buon conto riassumo:
a) rivendico la piena e pari dignità autonomia e indipendenza originaria del diritto e dell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica apostolica romana rispetto al diritto ed all'ordinamento giuridico degli Stati costituenti l'Unione Europea e di quelli che ancora fanno parte dello Spazio Economico Europeo;
b) conseguentemente rivendico la piena e pari dignità autonomia e indipendenza originaria dei Tribunali della Sede Apostolica e del Vaticano e di quelli ordinari di prima e seconda istanza delle Chiese cattoliche nazionali in Europa, che fanno parte di quell'unica Chiesa, che Lei governa insieme agli altri Vescovi in unione con Lei;
c) conseguentemente rivendico la piena e pari dignità autonomia e indipendenza originaria del titolo e della libera professione forense tanto dei Magistrati quanto degli Avvocati, sia Rotali che Non-Rotali (ovvero di diritto comune canonico), rispettivamente ed Inquirenti e/o Giudici ed Avvocati e/o Procuratori dinanzi ai predetti Organi della Giustizia della Chiesa;
d) condivido appieno quanto è contenuto nell'art. 20.1 della Decisione a carattere normativo n° 2004-001 del Consiglio Nazionale dei Barreaux di Francia, nel testo cambiato sostituito integrato dalle norme della legge n° 2004-130 dell'11 febbraio 2004 dello Stato Francese, a proposito della funzione e del ruolo dell' Avvocato ed in particolare sottolineo la condivisione di quanto viene ad essere individuato come funzione e ruolo dell'Avvocato e di cui all'art. 20.1.1. stesso ridetto testo, in cui chiaramente viene indicato che la funzione dell'Avvocato è anche quella di salvaguardare i diritti dell'uomo dinanzi allo Stato e alle altre potenze
e) e per le premesse da me esposte in tali tesi, fra tali potenze includo anche quelle religiose oltre a quelle militari e civili, ragion per cui intendo riferirmi proprio ed anche alla potenza della Sede Apostolica e del Vaticano e di tutta quanta la Chiesa cattolica apostolica universale, di cui la Santa Sede esprime il Supremo Governo;
f) rivendico a tali fini il diritto alla libertà di organizzazione e di manifestazione religiosa, includendo nel diritto a tale libertà in Europa non solo la religione della Chiesa cattolica apostolica romana ma anche di quella di ogni altra Chiesa cristiana e di ogni altra Confessione religiosa, sia abramitica che non;
g) inoltre includo in tale rivendicazione anche il diritto alla libertà di organizzazione e di manifestazione del libero pensiero e dell'ateismo;
h) esprimo il concetto di Società Ecclesiale quale Società aperta od in pubblico e non quale organizzazione sociale segreta o riservata e motivo come rispetto ad ogni e qualunque contesto sociale degli Stati e delle Nazioni costituenti l'Europa, la Chiesa cattolica apostolica romana come "popolo di Dio" faccia parte di quello stesso contesto sociale, per cui gli stessi membri della Chiesa cattolica in Europa sono anche nel contempo "cittadini" vuoi dell'Unione Europea che di ogni e qualunque altro Stato non ancora facente parte dell'Unione Europea;
i) spunto una lancia a favore della Sua recentissima posizione verso la Costituzione dell'Unione Europea.
3
In seguito, all'udienza solenne tenutasi presso la Corte di Appello di Aix en Provence confermo quanto qualche giorno prima avevo scritto a tale Corte e, contestualmente, alle Autorità della Sede Apostolica e della Chiesa cattolica francese e svizzera, mandando lo stesso testo a parte a quelle della Chiesa cattolica italiana, e quindi:
a) rilevo che compito di un Avvocato dell'Ordinario Tribunale d'Appello al Papa (e cioè della Rota Romana) sia quello non di imporre ma di proporre una questione o un problema, nel caso quello che ha costituito oggetto di tale mia tesi giuridica;
b) rilevo che per gli Avvocati Rotali e per gli Avvocati Non-Rotali o di diritto comune canonico non è previsto un fondo assistenza malattia ed un fondo previdenza ed inoltre non è prevista l'obbligatorietà di una polizza assicurativa circa la responsabilità civile professionale ed in particolare segnalo che nella riforma legislativa avutasi nella Curia Romana la Segreteria di Stato si è dimenticata, al certo in tutta perfetta ottima buona fede, di prevedere per gli Avvocati della Rota Romana un fondo assistenza malattia ed un fondo pensione;
c) ma nel contempo faccio presente che, pur essendo in sé perfetti tanto il sistema giuridico della Chiesa cattolica quanto quella di ciascuno Stato, tuttavia tutto può essere perfettibile, così come è nelle cose umane;
d) nel mentre avevo già fatto presente con lettera a parte, trasmessa alla Rota Romana ed alla Segreteria di Stato, che manca negli Organismi Europei BBCE ed EEE degli Avvocati in Europa una rappresentanza degli Avvocati Rotali e di quelli Non-Rotali (= di diritto comune canonico), e cioè delle due categorie di Avvocati esistenti nell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica a livello universale, chiedendone la costituzione della stessa ridetta rappresentanza: lettera riscontrata per scritto da parte della Segreteria di Stato ma non riscontrata da parte della Rota Romana, cui pure la stessa era stata del pari inviata.
e) Nel frattempo, essendo stato investito di una questione sorta in Bordaux e relativa alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata nel 1970 dal Vescovo Marcel Lefebvre, poi "prima sospeso a divinis" e "quindi scomunicato dal Dicastero dei Vescovi" nel luglio 1988, pur nel rispetto della funzione del "clero" nella Chiesa, richiamandomi al testo conciliare (Concilio Ecumenico Vaticano II) della Costituzione Apostolica "Lumen Gentium", assumo una tesi alquanto critica contro lo strapotere e la manifestazione di dominio di certo "clero" nei confronti dei "laici" (maschi e femmine) nella Chiesa e dichiaro dinanzi le Autorità Giusdicenti francesi di operare a favore della laicizzazione della Chiesa contro le tesi anticonciliari di "Cristo Prete" portate avanti dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X, in odore di organizzazione settaria e comunque Organizzazione ecclesiale prima revocata dalle competenti Autorità di Ginevra e quindi considerata Organizzazione scismatica da parte delle competenti Autorità della Santa Sede e della Chiesa cattolica apostolica romana in forza del decreto, emesso nel luglio 1988 dal Dicastero dei Vescovi (Dicastero della Santa Sede) e mai a tutt'oggi, data mia presente lettera, revocato!

4
In breve rivendico il rispetto del diritto, scritto tanto nel Codice del 1983 per la Chiesa cattolica latina quanto in quello del 1990 per le Chiese cattoliche orientali, dei LAICI (machi e femmine) nella Chiesa e le mie analisi giuridiche, condotte sui 2000 anni di storia giuridica della Chiesa e quindi sulla Tradizione, mi portano ad una conclusione in parte difforme da quella che sulla Fraternità Sacerdotale San Pio X ha ufficialmene la Commissione Interdicasteriale "ECCLESIA DEI" della Sede Apostolica: una Commissione creata "ad hoc" in seguito all'emanazione del precitato decreto di scomunica per scisma nei confronti del Vescovo Lefebvre e di altri 4 Vescovi da lui consacrati tali e di tutti coloro che, chierici o consacrati o consacrate a Dio o laici fedeli, sostengano tale Organizzazione ecclesiale ufficialmente considerata oltreché disciolta anche ed in più "scismatica".
In breve io - ed a buon diritto ecclesiale, secondo mia scienza e coscienza, della Chiesa cattolica apostolica romana - mi rifiuto, pur con tutto il rispetto, di considerare e di appellare "Vescovi" i 4 Vescovi consacrati dallo scismatico Lefebvre e conseguentemente di appellare "Chierici" i Sacerdoti ordinati tali dal Vescovo Lefebvre allorquando egli era sospeso "a divinis" e quindi allorquando egli fu scomunicato per scisma; altrettanto dicasi per quei "Chierici" ordinati dagli altri 4 Vescovi testè citati.
Parlando al telefono con il Segretario Generale della Pontificia Commissione "ECCLESIA DEI" mi viene riferito che la mia conslusione è difforme da quella di tale Commissione e quindi io entro in pausa di riflessione sino agli ultimi del novembre scorso.

5
E' notorio alle Autorità della Sede Apostolica ed alle altre Autorità della Chiesa cattolica in varie parti del mondo come io abbia combattuto la corruzione al palazzo di giustizia ecclesiastica in Firenze, al tempo in cui ivi era Moderatore il Cardinale Silvano Piovanelli Arcivescovo di Firenze, e come la vendetta ecclesiastica si sia trasformata nel corso di ben 17 anni in una vera e propria persecuzione nei miei confronti, arrivando persino a diffamarmi ed a farmi denunciare da miei ex patrocinati nel sostegno anche dichiaratorio scritto di chi sino al febbraio 2004 ha tenuto la direzione del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco di Firenze, degno erede - subito dimessosi appena ch'io potei avere cognizione debita di tale suo scritto ed ebbi immediatamente a dare debita informativa alla Rota Romana ed alla Signatura Apostolica - dell'altro chierico che nell'ottobre 1987, poiché io non soggiacevo a quello che era notoriamente il suo stile antigiuridico di direzione tribunalizia, ebbe a cominciare i suoi sussulti contro di me: variamente giustificati, ma inutilmente, poiché, anche se molti anni dopo, le competenti Autorità, al comando ancora in Firenze il predetto Cardinale, non poterono fare altro che dimetterlo dal suo ufficio di direzione tribunalizia, salvo poi ripararlo in una parrocchia lucchese anziché destituirlo dal clericato (sic!).

6
E' dunque più che noto alle Autorità predette quanto io abbia combattuto la corruzione ecclesiastica clericale e quanto, per reazione e vendetta di tale clero corrotto e da me in ogni modo denunciato alle Superiori Autorità della Chiesa, io abbia pagato e continuato a pagare: per far salvi i diritti delle persone, che si erano a me affidate e che mi avevano scelto come loro avvocato.
E' altresì notorio quanto alcune delle stesse, sollecitate a ciò da chierici corrotti e pieni di livore di vendetta nei miei confronti, si siano prestate a tale operazione di vendetta nei miei confronti: in vario modo e persino ad arrivare a denunciarmi, infondatamente, con stesso testo tanto alle Autorità della Santa Sede quanto della Repubblica Italiana.
E' altresì notorio quanti danni, anche dal punto di vista patrimoniale, tale persecuzione di ben 17 anni mi abbia provocato e come io abbia comunque sia perdonato in ossequio a Lei, Santità, che ha perdonato persino al Suo stesso feritore.
Una recentissima occasione, in cui ho dovuto con una certa forza giuridica (intendo riferirmi al livello epistolare) riaffermare il diritto della parte in causa ad avere copia del fascicolo di ufficio della propria causa di nullità matrimoniale per poter esercitare il proprio diritto di appello, mi è stata data da un Vicario Giudiziale di un Tribunale Ecclesiastico Regionale della C.E.I., che si rifiutava di dare copia autentica degli atti ad una Signora, che aveva chiesto il mio patrocinio per l'appello in Rota, e cioè al Suo Ordinario Tribunale d'Appello, Santità.
Poi tali atti sono stati dati ed io ho potuto presentare i motivi di appello in Rota depositandoli presso il predetto Tribunale Ecclesiastico Regionale alla presenza di tale Signora, mia assistita, e della di Lei madre.
Il Vicario Giudiziale di tale Tribunale ci ha detto che tali atti sarebbero stati trasmessi di lì a qualche giorno alla Rota Romana, dove io mi sono presentato tre settimane dopo per coltivare in tale Sede i motivi di appello, ma, la Cancelleria della Rota mi ha detto che tali atti non erano pervenuti.
Chieste notizie, mi è stato risposto ch'io potevo proseguire il patrocinio delle cause già introdotte in Rota ed ivi tutt'ora pendenti ma che non potevo presentare nuovi mandati di causa. Tradotto in altri termini: la Signora mia patrocinata veniva privata del Suo difensore di fiducia, nonostante il parere confermato da parte di tale Signora d'avermi come Suo Avvocato difensore di fiducia in Rota.

7
Tengo a far presente che nell'occasione predetta ho eccepito e contestato a tale Monsignore, preposto alla direzione di tale Tribunale Ecclesiastico Regionale italiano:
a) il mancato rispetto delle disposizioni normative dell'Atto di Revisione del 1984 del Concordato Lateranense del 1929 e del Patto Aggiunto, che sono diventati dal 1985 legge dello Stato Italiano e complementarmente anche legge della Chiesa cattolica italiana;
b) l'ingiusta ed illecita coartazione del diritto di difesa della mia assistita;
c) l'impedimento alla rituale giustizia;
d) la dubbia violazione di norme teologiche, relative al sacramento matrimonio, che è senz'altro un tipico sacramento dei Laici nella Chiesa;
e) l'opportunità, esaminati gli atti finalmente ricevuti un mese e mezzo dopo averne fatta debita rituale richiesta, della composizione del Tribunale circa la nullità matrimoniale canonica di Giudici Laici "a latere" del Preside "chierico", data la notevole consistenza odierna di Laici diplomati Avvocati Rotali nella stessa Notra Italia;
f) l'esigenza di rivedere tutto l'istituto matrimonio, accogliendo la teoria di una Eminentissimo Dottore del diritto matrimoniale ecclesiastico - Cardinale di Santa Romana Chiesa e notorio insigne giurista oltreché già Capo Dicastero sia della Rota Romana che del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica -, il quale in un Suo libro invita a rimeditare la teoria generale dell'Istituto "matrimonio";
g) la mia rimeditazione sull'istituto giuridico "matrimonio" con esposizione accennata nei miei motivi d'appello alla Rota di una riflessione partente da quanto circa il matrimonio esponeva nella Sua Summa il domenicano San Tommaso.
Santità, tutto questo ho tenuto a farLe presente. A tutto questo la Rota Romana ha risposto come sopra detto. Così io me ne vengo via. Abbandono il campo: vinto e sconfitto. Ad altri il miglior compito di portare avanti, certo al meglio di quanto io abbia potuto fare, quanto è proprio tipico e specifico anche sotto il profilo deontologico della libera professione rotale. Buon lavoro ai chierici onesti e soprattutto ai laici onesti e di fede.
Buon Natale ed un Felicissimo Nuovo Anno 2005.

Maurizio Incerpi

 
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