Pablo Di Lorenzo

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« SENTENZA 04 luglio 2011,...IN ASSEMBLEA 19,20 sette... »

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 6 parte

Post n°229 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

In realta',  i  procedimenti  speciali  previsti  dal  codice  di

procedura penale, e  in  particolare  l'applicazione  della  pena  su

richiesta  delle  parti,  si  distinguono   dalla   definizione   del

procedimento disciplinata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274  del  2000;

quest'ultima, infatti, non e' un rito alternativo, attivabile con una

richiesta   dell'imputato   (che   nel    caso    di    modificazione

dell'imputazione potrebbe avvenire anche nel corso del dibattimento),

ma una  fattispecie  estintiva  complessa,  basata  su  una  condotta

riparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di  comparizione  (a

meno  che  l'imputato  dimostri  di  non  averla  potuta  tenere   in

precedenza)  e  giudicata  idonea  a  soddisfare   le   esigenze   di

riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

    Anche  a  queste   esigenze   si   ricollega   lo   "sbarramento"

procedimentale  rappresentato  dall'udienza  di   comparizione,   che

risponde non solo alla logica deflattiva, che  pure  caratterizza  la

disciplina dettata dall'art. 35 del d.  lgs.  n.  274  del  2000,  ma

altresi' alla necessita' di assicurare, per riprendere un'espressione

utilizzata dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., Sez.  V,

n. 41297 del 26 settembre 2008),  la  «spontaneita'»  della  condotta

dell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, che la  Corte  di

cassazione ha letto l'analogo "sbarramento"  previsto  dall'art.  62,

numero 6), cod. pen. (che prevede, come  circostanza  attenuante,  la

riparazione del danno prima del giudizio), ritenendo  che  lo  stesso

non dia luogo ad  una  «irragionevole  compressione  del  diritto  di

difesa», ma si ponga «in sintonia con la ratio  dell'attenuante,  che

e' di  dare  rilevanza  solo  a  comportamenti  che,  precedendo  gli

sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti  dalle  connesse,

contingenti esigenze difensive, possano considerarsi  sintomatici  di

ravvedimento» (Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995).

    D'altra parte, il perfezionamento delle condotte riparatorie  non

dipende  normalmente  dal   contenuto   dell'imputazione,   come   e'

dimostrato dal rilievo che esse ben possono essere  realizzate  anche

prima  dell'esercizio  dell'azione  penale,  benche'   talvolta   una

dipendenza ci possa essere, come  nel  caso  in  cui  l'insufficiente

determinazione del danno da risarcire  sia  stata  determinata  dalla

descrizione del fatto contenuta nell'originaria imputazione,  diversa

da quella emergente in seguito alle nuove contestazioni.

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PABLO ARTURO DI LORENZO

- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
segni particolari:vincente

Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

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