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SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 5 parte
Post n°228 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
Considerato in diritto
1. − Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che puo' essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito alternativo oltre l'udienza di comparizione». Secondo il rimettente, le norme censurate sarebbero lesive dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto, consentendo all'imputato di procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ai fini della sua estinzione solo quando il fatto sia contestato fin dall'emissione dell'atto di citazione, condizionerebbero la definizione anticipata del procedimento a una valutazione discrezionale e insindacabile del pubblico ministero o anche alla sola scrupolosita' delle sue determinazioni riguardo all'esercizio dell'azione penale. L'art. 3 Cost. sarebbe altresi' violato sotto il profilo della disparita' di trattamento di situazioni identiche, con riferimento all'imputato che puo' chiedere la definizione anticipata del procedimento per un certo reato, rispetto a quello al quale la stessa richiesta e' preclusa perche' la contestazione del medesimo reato e' avvenuta solo nel dibattimento; analoga violazione sussisterebbe in relazione all'imputato per il quale non sia stato aperto il dibattimento rispetto all'imputato che chieda la definizione anticipata del processo per il reato risultante dalla modifica dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., qualora tale richiesta sia stata rigettata nel corso dell'udienza di comparizione per il reato oggetto dell'originaria imputazione. Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto, in forza di esse, «la determinazione unilaterale dell'organo di accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto diverso, omette la contestazione nell'atto di citazione a giudizio», priva l'imputato di «una delle possibili opzioni processuali». Sussisterebbe infine la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto, in contrasto con «la lealta' processuale» prescritta dal principio del giusto processo, le norme censurate porrebbero «le parti su un piano di assoluta disparita'». 2. − La questione e' per piu' ragioni inammissibile. 3. - Il giudice rimettente muove dall'idea che l'istituto introdotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimilabile ai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale e sia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo».
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- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
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Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.
- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.
- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.
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ISTRUZIONE PABLO ARTURO DI LORENZO
Giurisprudenza - Laurea Magistrale
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Liceo Scientifico A. Einstein ( Ischia- Napoli) e
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